Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha ch l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato la r riesame avanzata dal COGNOME NOME l’ordinanza applicativa COGNOMEa misura cautelare COGNOMEa custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in relazione ai reati di cu artt. 416 e 648 bis cod. pen.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il COGNOME tramite il difensore di fid deducendo, con il primo motivo, carenza ed illogicità COGNOMEa motivazione.
Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi indiziari posti a fondamento COGNOMEa mis preoccupandosi solo di “svilire la critica difensiva”, posto che il messaggio vocal 14/12/2022 e la telefonata del 31/3/2024, valorizzati dal Tribunale ai fini COGNOMEa sussisten gravi indizi di colpevolezza, erano intervenuti in un momento successivo alla consumazione de
reati, temporalmente inquadrati nel 2021 e non smentivano l’assunto difensivo circa mancata conoscenza da parte del COGNOME COGNOMECOGNOME esistenza COGNOME‘associazione e COGNOMEa provenienz illecita COGNOMEa provvista di denaro.
Con il secondo motivo si censura l’ordinanza con riferimento alla ritenuta sussistenza d esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del COGNOME quella di altro indagato e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, valu personalità COGNOME‘indagato il quale annovera nel certificato penale precedenti penali significativi; quanto al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale avrebbe valori intercettazioni che non riguardano COGNOME ma altri indagati ( COGNOME, COGNOME ed a mentre COGNOME aveva dimostrato d voler troncare i rapporti con NOME e dunque di no voler interferire con le indagini. Si contesta altresì la ritenuta sussistenza COGNOMEe e cautelari per il pericolo di fuga evidenziando che il COGNOME stabilito il centro dei propri in Italia.
Ancora, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato ed alla presunta adeguatezza d misura carceraria a garantire le esigenze di tutela COGNOMEa collettività, la difesa deduce la o illogicità COGNOMEa motivazione non essendo stati indicati elementi concreti dai quali desum pericula libertatis posto che il sistema truffaldino che poggiava sul meccanismo dei rimborsi per bonus edilizi, è venuto meno ed il COGNOME non avrebbe potuto reiterare il reato con gli altri indagati vista la distanza chilometrica che li separa; infine, con riguardo alla scelta COGNOMEa massima ai fini COGNOMEa ritenuta adeguatezza COGNOMEa misura carceraria, il Tribunale avr impropriamente assimilato la posizione del COGNOME a quella COGNOMEo COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi palesemente infondati oltre che generici. Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordin alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti c ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto COGNOMEe ragioni che l’ha indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico COGNOME‘indagato e di control congruenza COGNOMEa motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispett canoni COGNOMEa logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento COGNOMEe risul probatorie ( Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/201 Rv. 276976).
Nell’ordinanza impugnata, e nella motivazione COGNOME‘ordinanza custodiale in essa legittimament richiamata, risulta essere stato correttamente individuato sulla base del materiale investig e in particolare del contenuto COGNOMEe conversazioni telefoniche intercettate, nei l qualificata probabilità di cui è connotata la fase cautelare, l’elemento caratteri
COGNOME‘associazione per delinquere costituito dall’esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso tra COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME ed altri sodali, in vista d realizzazione, secondo modalità organizzative predefinite, di una serie indeterminata di delit di riciclaggio commessi mediante un sistema di ricezione su conti correnti esteri, di den provento di truffa proveniente dall’Italia e che poi tornava ripulito, in contanti o con sui conti riconducibili al COGNOMECOGNOME
In particolare, seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, s evidenziato, per dimostrare la consapevolezza COGNOME‘indagato di far parte di un sodali criminoso durevole e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del proget delinquenziale comune, il contenuto COGNOMEe conversazioni telefoniche in cui COGNOME e COGNOME oltre a dimostrare piena consapevolezza COGNOMEa provenienza illecita del denaro e COGNOME‘esisten anche di altri conti esteri (nella specie lituani), oltre a quelli riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, gestiti da altro associato, per la realizzazione COGNOMEe operazioni di riciclaggio medesime modalità esecutive, manifestavano di agire organizzativamente in piena sintonia, comunicandosi anche l’esito COGNOMEe imprese criminose. Nè, sulla base COGNOMEe risultanz investigative esaminate e valutate nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha individu elementi tali da far ritenere meno incisivo il ruolo svolto nell’ambito COGNOME‘associazi il quale dalle conversazioni intercettate risultava aver attivamente partecipato alle di rientro del denaro in Italia in contanti e con bonifici (pagg. 14 e segg. COGNOME‘ord impugnata).
Si tratta di considerazioni logiche e coerenti, che nel ricorso vengono solo genericamen contestate proponendo una personale lettura in chiave difensiva del materiale indiziario.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alle esigenze cautelari.
Il Tribunale le ha individuate in tutte quelle COGNOME‘art. 274 cod. proc. pen.
Non si ravvisa la dedotta illogicità COGNOMEa motivazione per avere il Tribunale ravvisto il p concreto di reiterazione del reato sovrapponendo impropriamente la posizione del ricorrente a quella di altro indagato, posto che, come osservato nell’ordinanza, i due operavano secondo l medesime modalità operative ciascuno nel settore geografico di propria competenza.
Inoltre il Tribunale ha specificato che COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME risultava gr da significativi precedenti penali che ne delineano la personalità ed in particol propensione alla commissione di delitti di frode e falso, sicchè appare corretta la valutaz prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, avuto riguardo alla accurata analisi sulla fattispecie concreta tenendo conto COGNOMEe modalità realizzative COGNOMEa condotta, personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui il NOME operava n occorrendo la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
Deve precisarsi che le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento COGNOMEe prove fuga e di reiterazione del reato previste dall’art. 274 cod. proc. pen. non de necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 15980 del
16/04/2020, Rv. 278944).
Quanto detto consente di ritenere non decisive le doglianze difensive, inveri fondate, contestano la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, avendo il Tribunale spiegato da quali elementi sia possibile ricavare secondo l’id quod plerumque accidit il pericolo per la genuinità COGNOMEa prova ovvero concreti elementi dai quali logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del sogget reale ed effettiva preparazione COGNOMEa fuga.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, il giudice COGNOMEa cautela ha valutato l’adegu misura carceraria comparandola con altra meno afflittiva (arresti domiciliari) tenendo c COGNOMEe esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in re alla prognosi (infausta) di spontaneo adempimento degli obblighi e COGNOMEe prescrizi eventualmente ad essa collegati, avuto particolare riguardo alla pericolosità soci COGNOME‘indagato ( Sez.2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786).
Il ricorso appare quindi, nel complesso, inammissibile a ciò consegue la condanna de ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e al pagamento COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Casa elle ammende.
A norma COGNOME‘art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento trasmesso al Direttore COGNOME‘istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processual COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 26 giugno 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il presidente
NOME COGNOME
NOME