Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39974 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39974 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria depositata dalla difesa dell ‘indagato.
Udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 25 luglio 2025 annullava l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 30-6-2025 che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di COGNOME NOME, indagato dei reati di associazione a delinquere e corruzione di cui ai capi 1) e 16)
dell’imputazione provvisoria. Riteneva il Tribunale che il ridimensionamento della gravità indiziaria e l’assenza di attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati dovesse portare all’annullamento dell’ordinanza cautelare .
2 . Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lecce, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell’art. 606 lett.b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al giudizio di insussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione effettuato dal Tribunale; svolta una ampia ricostruzione delle vicende contestate, dei rapporti tra i coindagati e delle specifiche attività di intermediazione contestate al COGNOME, si lamentava in particolare che la cessazione delle esigenze era stata collegata alla interruzione della carica elettiva del politico coindagato COGNOME e ciò senza cogliere la rilevanza della perduranza dei rapporti tra l’indagato ed altra sodali quali il COGNOME; si sottolineava, poi, come la ricostruzione del ‘sistema’ illecito operativo per un lungo arco temporale, escludeva la possibilità di affermare che a seguito delle dimissioni del solo COGNOME lo stesso fosse venuto meno, altrimenti operandosi una lettura riduttiva delle esigenze di cautela viceversa confutata dall’attualità dei contatti rilevanti e significativi.
Con una lunga memoria depositata in cancelleria la difesa eccepiva, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso per non avere la pubblica accusa impugnante contestato il ridimensionamento del quadro indiziario sussistente in capo al AVV_NOTAIO per i reati di cui ai capi nn.1 e 16 e limitato la propria impugnazione alle sole esigenze cautelari così non investendo di critica il complesso ragionamento sviluppato dal Tribunale del riesame pure con riferimento agli indizi.
La difesa eccepiva, poi, come l’impugnazione del pubblico ministero si fosse risolta in una mera prospettazione di elementi di fatto con riguardo al quadro indiziario, ridimensionato dal giudice del riesame anche in relazione al contestato ruolo direttivo dell’associazione.
In relazione alle esigenze cautelari la difesa del ricorrente eccepiva l’assenza di qualsiasi prova di contatti tra lo stesso e funzionari regionali successivi al 2020 e tale dato temporale assumeva valore decisivo nella valutazione dell’insussistenza dell’attualità delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen.. Inoltre, si rilevava ancora come il politico COGNOME, a partire dall’anno 2021, aveva seguito un percorso politico autonomo di allontanamento dalle iniziative del ricorrente ed in due anni tra i due si erano registrati solo 5 contatti telefonici; pertanto, le dimissioni di COGNOME erano state correttamente valutate dal giudice del riesame,
avendo, le stesse, fatto cessare qualsiasi attualità del pericolo di reiterazione.
Si chiedeva, pertanto, volere dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso della pubblica accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997 – 01).
Orbene, nel caso in esame, non sussiste la lamentata violazione di legge né l’asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posto che il Tribunale del riesame di Lecce, con motivazione ampia ed approfondita, dopo avere scandagliato tutti gli aspetti della gravità indiziaria, riducendone la portata, ha escluso la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari sulla base di un ragionamento del tutto privo di vizi esposto con numerosi argomenti alle pagine 45 e seguenti dell’ordinanza.
In particolare, il giudice del riesame personale ha evidenziato come, attribuito al AVV_NOTAIO il ruolo essenziale e principale di intermediario tra le istanze provenienti dai privati interessati ed il politico COGNOME, le dimissioni di quest’ultimo dalle cariche elettive necessariamente refluivano anche sulla posizione del coindagato, odierno ricorrente.
Inoltre, con valutazione assai rilevante, la stessa ordinanza sottolineava come, pur a fronte del mantenimento dei contatti tra i vari soggetti coindagati, l’u ltimo fatto di reato contestato in concreto a AVV_NOTAIO risale al 2020 e, quindi, a data ben anteriore al provvedimento cautelare e tale da escludere una valutazione di attualità delle esigenze.
Trattasi di valutazioni collegate a plurimi aspetti del fatto contestato, esposte in assenza di qualsiasi illogicità e rispetto alle quali il ricorso del pubblico ministero propone un assioma secondo cui l’accertata sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla co rruzione nonché l’avvenuta consumazione di delitti fine e la permanenza dei contatti anche soltanto tra alcuni dei soggetti coinvolti determinerebbe ex se la permanenza dell ‘attualità delle esigenze nei confronti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo che non trova alcun conforto né normativo
né giurisprudenziale e si risolve in una lettura assiologica della vicenda penale, non potendosi affermare che basta la contestazione provvisoria di un reato permanente per ritenere attuali le esigenze di cui all ‘art. 274 cod. proc. pen. , dovendo, invece, sempre in concreto dimostrarsi sia la duratura attività del gruppo che si assume avere carattere criminale sia il costante inserimento nello stesso di ogni singolo indagato. Circostanze, queste, rispetto alle quali il ricorso non fornisce elementi sufficienti e che non possono automaticamente essere ricavate dalle posizioni di altri coindagati chiamati a rispondere oltre che di associazione di ben più numerosi fatti di reato rispetto al AVV_NOTAIO.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 12 novembre 2025
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME