Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50028 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50028 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 28 giugno 2023 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catania del 14 Marzo 2023 con cui è stata respinta la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, nella veste di indagato del reato di estorsione continuata lui contestato in concorso.
Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la qualificazione giuridica della condotta ascrit all’indagato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ha di conseguenza ritenuto non applicabile la misura cautelare.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Pubblico ministero deducendo la violazione dell’art. 629 cod.pen. ed erronea applicazione dell’art. 393 cod.pen. in quanto l’ordinanza impugnata ha qualificato il fatto descritto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, anziché come estorsione.
Il provvedimento impugnato, pur riconoscendo la partecipazione di NOME COGNOME alla condotta descritta al capo 6 della rubrica, ha ritenuto che la pretesa del COGNOME non fosse arbitraria o del tutto sprovvista di base legale. Tale assunto è erroneo in quanto è pacifico che gli autori della condotta hanno esercitato violenza o minaccia al fine di conseguire una prestazione in garanzia da parte di soggetti estranei al rapporto obbligatorio intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il tribunale ha infatti evidenziato che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME un diritto alla restituzion veicolo venduto a NOME COGNOME, in quanto questi aveva omesso di corrispondere alcune delle rate concordate. NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, genitori di NOME, avevano offerto quale garanzia dell’adempimento del debitore due assegni postdatati e l’autovettura di proprietà del detto NOME COGNOME COGNOME tutto estraneo al contratto di compravendita originario.
La stessa ricostruzione offerta dal tribunale ammette che tale condotta è stata esercitata con violenza nei confronti delle persone, sicché l’impiego della violenza o della minaccia in modo da costringere un soggetto terzo ed estraneo al rapporto obbligatorio a prestare una garanzia personale o reale in relazione all’adempimento a lui estraneo non può essere considerato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto nel caso in esame la prestazione di garanzia non è stata spontanea o volontaria ma è stata frutto della coartazione, perpetrata mediante violenza o minaccia. Il credito che NOME COGNOME vantava nei riguardi di NOME COGNOME non consentiva di pretendere una garanzia legale da parte dei congiunti del NOME, che l’hanno rilasciata perché sottoposti a violenza e minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto si appunta esclusivamente sulla gravità indiziaria e in particolare sulla qualificazione giuridica della condotta ascritta all’indagato ai sen dell’art. 629 cod. proc.pen. e nulla deduce in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, necessario presupposto per l’adozione della misura cautelare negata.
E’ stato infatti precisato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico
vantaggioso per l’impugnante. (Sez. 3 – , Sentenza n. 13284 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 281010 – 01)
È vero che il provvedimento del tribunale del riesame, avendo qualificato la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si è limitato a rilevare che nulla doveva essere osservato in merito alle esigenze cautelari poiché il titolo di reato non consentiva l’applicazione della misura ma, nel momento in cui una parte propone ricorso avverso un provvedimento che nega la misura cautelare, deve argomentare non soltanto in ordine alla gravità indiziaria, ma anche in merito al periculum in mora e alla necessità che il provvedimento cautelare venga adottato per contenere il pericolo di recidiva o le altre esigenze prese in considerazione dalla legge.
Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 14 novembre 2023