Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28509 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesa Catania, con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura carcere, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui agli a d.P.R.309/1990, con altra meno afflittiva.
2.1. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione dell’or impugnata, non avendo il giudice del riesame opportunamente valutato gli elementi favor indicati a supporto della richiesta di sostituzione della misura cautelare intramurari meno afflittiva. Al riguardo, la ricorrente lamenta la carenza dei gravi indizi di colp l’affievolirsi delle esigenze cautelari. Sotto il profilo dei gravi indizi, evidenzi contatti diretti né con gli appartenenti all’associazione nè con soggetti dediti a sostanze stupefacenti, se non per il tramite del fidanzato e dei suoi familiari. Inolt la erroneità della contestazione della recidiva a suo carico, posto che il precedente a c fa riferimento concerne una condanna per fatti contestati anche ad altri coimputati nel dell’odierno procedimento, per i quali – con riferimento alla ricorrente – è stato procedersi separatamente.
Sotto il profilo delle esigenze cautelari, evidenzia il decorso del tempo dalla esecuz misura cautelare che, lungi dall’essere muto e silente, è al contrario significativo del delle esigenze cautelari, in quanto accompagnato da un contegno rispettoso delle presc imposte. Inoltre, non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati della stessa speci seguito della conclusione delle indagini preliminari, nessun altro elemento a car ricorrente è emerso e non risulta il compimento di ulteriori reati, eccetto quelli in originari capi di incolpazione.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibi ricorso.
La ricorrente, con memoria difensiva, ha ulteriormente articolato ed illustrato i ricorso contenuti nell’atto di gravame, affermandone la fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento e dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato ade conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziari dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazio elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto ch l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, co d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presuppost subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisi tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi a delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fo prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qua probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di r argomentativo, allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indiz giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Sez. U, NOME).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la gravità indiziaria è stat adeguatamente valutata e confermata dal tribunale in sede di riesame e che la difesa dedotto quale elemento nuovo per modificare il quadro indiziario.
Inoltre, con riferimento alla deduzione difensiva relativa alla erronea contestazi recidiva, il giudice a quo ha evidenziato che era stata già esclusa dal giudice di riesame.
Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è quindi enucleabile una attenta anali regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni dif essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nes censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in quest Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle ris procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la con che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente an acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, Facchini, Rv.203767). Costituisce d’altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve st la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condiv giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile c comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 6 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lett
processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giu contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consen Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, COGNOME; Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Sc Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, COGNOME). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione si dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valu degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/0 Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nei caso in esame.
1.2. Con riferimento alte esigenze cautelari, si osserva che, nell’ottica delinea 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve valutare attentamente la fattispecie sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddis misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’ allontan dell’indiziato dal contesto delinquenziale. In questa prospettiva, assume rilievo ogni idonea ad indurre a ritenere impossibile che il soggetto possa continuare a forn contributo alla compagine associativa per conto della quale egli ha operato, con la cons che, ove ciò non risulti, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, n. 46060 del Rv. 242041; Sez. 3, n. 305 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 235367; Sez. 5, n. 484 19/11/2004, Rv. 231281). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di me relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione (Cass. 02/08/1996, COGNOME; Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Ca 26/05/1994, COGNOME, Rv. 199030). Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’in di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività ( del 5/10/1994, COGNOME, Rv. 199387; Sez. 1, 14/07/1998, Modeo).
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato la valenza neutra del trascorrere d dall’esecuzione della misura, peraltro abbastanza esiguo e, comunque, da solo insuffic attenuare le esigenze cautelari, evidenziando che elementi di rilievo non possono t rispetto delle prescrizioni in sede cautelare, che costituiscono adempimento di un do contrario, la modalità di realizzazione dei fatti, il consistente quantitativo di stupefa di traffico illecito, la protrazione dell’attività illecita nel tempo, nonostante i n eseguiti nei confronti di sodali e di corrieri dello stupefacente, il contesto relazio COGNOME è inserita, costituiscono elementi che denotano il pericolo serio, concreto ed at la ricorrente possa reiterare la commissione di reati. Il giudice a quo, inoltre, ha richiamato i contenuti di alcune intercettazioni, ove la donna si vantava della propria capacità c della propria scaltrezza, inferendo da ciò l’assenza di concrete indicazioni che con ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse d
intramurale, l’unica in grado di assicurare l’ allontanamento dell’imputata dal delinquenziale.
L’ apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provve cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 03 dep. 2004, COGNOME) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettaglia elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione cri fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè 205306); GLYPH con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e at focalizzazione GLYPH delle attuali ed effettive potenzialità criminogene della ricorrente 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, Rv. 202259).
L’estraneità delle doglianze formulate dalla ricorrente al novero delle censure d nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro millecinquecento, determinata secondo equità, in favore Cassa delle ammende. A norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., co presente provvedimento va trasmessa a cura della cancelleria, al direttore dell penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall’art 1- bis, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleri gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente