Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato a Castelvecchio Subequo il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 07/08/2025 del Tribunale di L ‘A quila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento della sentenza impugnata e l’immediata liberazione dell’indagato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del l’Aquila , in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 16 luglio 2025, che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli
artt. 81 e 110 cod. pen. e 2621 cod. civ. (capo 1), 81, 110 e 640bis cod. pen. (capo 2), 56, 81, 110 e 640bis cod. pen. (capo 3), 322, comma 1, lett. a) e b) , e 326, comma 1, lett. a) , e 329, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (capo 4), 110 e 646 cod. pen. (capo 5), 110 e 646 cod. pen. (capo 6), 81 e 110 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 7), 110 e 640bis cod. pen. (capo 8), 110 e 640bis cod. pen. (capo 9), 110 e 640bis cod. pen. (capo 10), 110 e 640bis cod. pen. (capo 11).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con due atti distinti a mezzo dei propri difensori.
3. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO
3.1. Violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ribadita qualità di amministratore di fatto, fondata, secondo la difesa, su una acritica condivisione delle conclusioni del primo giudice (in tal modo, venendosi meno all’obbligo di autonoma valutazione) e, comunque, sulle generiche dichiarazioni di due ex dipendenti, che avrebbe riferito solo di ‘un certo NOME‘, senza neppure chiarire la sussistenza di un esercizio globale e sistematico dell’attività gestoria , a fronte della presenza operativa dell’amministratore di diritto .
3.2. Violazione dell’art. 274, lett. c) , cod. proc. pen., in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, fatte derivare dal modus operandi e dai risalenti precedenti, senza verificare la sussistenza di indicatori attuali e liquidando immotivatamente la deduzione difensiva in merito alla cancellazione dal registro delle imprese di RAGIONE_SOCIALE, ipotetico strumento essenziale per la commissione dei reati.
3.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla scelta della misura custodiale, asseritamente viziata da «automatismo sanzionatorio».
3.3.1. Il Tribunale avrebbe sovrapposto i requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo, deducendo il primo solo dalla vita anteatta e dai precedenti e non da oggettivi elementi recenti, ipervalorizzando la complessità e la durata delle indagini.
3.3.2. Non costituirebbe una adeguata motivazione la tautologica valorizzazione di precedenti risalenti ad oltre dieci anni addietro, senza indicare circostanze tali da supportare la prognosi di reiterazione attraverso nuovi schemi societari.
3.3.3. Costituirebbe, infine, una prognosi di mera probabilità di analoghi delitti il ragionamento del Tribunale, che supera la liquidazione di NOME, enfatizzando la
supposta abilità di indirizzare gli strumenti societari verso il perseguimento di finalità fraudolente.
4. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO
4.1. Violazione degli artt. 273, 274 e 292 cod. proc. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, affermate sulla scorta di ragionamenti superficiali e incoerenti, senza valutare elementi decisivi a discarico.
4.1.1. Le circostanze poste dal Tribunale a sostegno del ruolo di amministratore di fatto anche di NOME (di cui era, in ogni caso, dipendente, seppure irregolare) non troverebbero adeguata conferma nella piattaforma indiziaria, debitamente ponderata, in particolare per quel che concerne la sistematicità della gestione. Le generiche dichiarazioni di due dipendenti (non le uniche, e i cui stipendi, per quanto consta, non erano pagati personalmente da COGNOME) hanno per oggetto comportamenti generici, non univocamente riferibili al paradigma di cui all’art. 2639 cod. civ. Inoltre, non costituirebbe un dato risolutivo che due altre società che avevano avuto cointeressenze commerciali con NOME fossero, in qualche modo, riconducibili al nucleo familiare del ricorrente (senza alcuna compiuta verifica del ruolo svolto da quest’ultimo in ciascuna di esse). A fronte di ciò, tutti gli incombenti formali della vita societaria di NOME risultano espletati regolarmente dal suo amministratore di diritto e non vi sarebbe la minima analisi di una specifica condotta concorsualmente rilevante nei singoli delitti contestati.
4.1.2. Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del merito cautelare avrebbero obliterato il requisito dell’attualità, limitandosi a una mera ricognizione del passato dell’imputato, senza mai orientare il proprio giudizio verso il futuro.
4.2. Violazione degli artt. 640bis cod. pen. e 273 e 280 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione dei fatti.
Per quel che riguarda le operazioni indicate alle lettere e) ed f) del capo 2, il finanziamento sarebbe avvenuto in forza di mere autocertificazioni, senza alcuna verifica dell’ente garante; le condotte avrebbero dunque dovuto essere sussunte nel più lieve delitto di cui all’art. 316 -ter cod. pen.
Non sarebbe poi stato precisato se le altre linee di finanziamento richiamate nelle restanti ipotesi di cui ai capi 2 e 3 avessero effettivamente carattere agevolativo e comunque vantaggioso (requisito determinante per la configurabilità della truffa).
4.3. Violazione degli artt. 646 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., in relazione alle contestazioni di cui ai capi 5 e 6, aventi ad oggetto reati non procedibili di ufficio.
5 . Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Occorre rilevare, preliminarmente, come la richiesta di riesame a suo tempo depositata nell’interesse di NOME COGNOME fosse incentrata su tre ordini di motivi: l’asserita carenza assoluta di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, l’insussistenza di un p ericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, l’adeguatezza della misura cautelare applicata.
2.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate , pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall ‘ art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l ‘ onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione potrà essere successivamente chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su punti non offerti alla valutazione dei giudici del merito cautelare, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ai sensi dell’ art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33183 del 16/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 32847 del 10/07/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982-01; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 25855301).
2.2. Non sono, di conseguenza, deducibili -in disparte il congruo percorso giustificativo in ordine alla qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente (come confermato, peraltro, anche dal liquidatore giudiziale di RAGIONE_SOCIALE) -tutti i profili di censura riferiti a questioni non devolute già con la richiesta di riesame e, in particolare, quelle incentrate sulla gravità indiziaria (salvi eventuali riflessi in tema di necessità cautelari), ovvero, in primo luogo, il primo motivo del ricorso a firma de ll’AVV_NOTAIO e in parte, nei termini riassunti nel Ritenuto in fatto sub 4.1.1 -il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
Sulla scorta delle riflessioni che precedono, non supera, parimenti, la soglia di ammissibilità il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, peraltro espresso in termini oltremodo stringati e generici. La difesa, infatti, sollecita una derubricazione di alcune delle contestate truffe aggravate nei delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di erogazioni pubbliche, ma tale operazione postula, con ogni evidenza, una preliminare ricostruzione -schiettamente fattuale e, dunque, preclusa nel giudizio di legittimità -della specifica vicenda amministrativa.
Quanto alla deduzione, nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, di una asserita violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen. da parte (anche) del Tribunale aquilano, può osservarsi come , per l’ordinanza del tribunale del riesame non sia richiesta, a pena di nullità, un ‘autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Questo requisito è chiaramente previsto dalla legge, non solo per la sedes materiae , con esclusivo riguardo alla decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari, che emette la misura inaudita altera parte , in quanto funzionale a garantire l’equidistanza tra il magistrato giudicante e l’organo requirente che ha formulato la richiesta (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122-01). Questa Corte regolatrice, al contrario, ha ripetutamente affermato che non incorre nel vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, COGNOME, Rv. 26108501).
Le doglianze sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate.
Il Tribunale, condividendo la più ampia riflessione del primo giudice, ha adeguatamente illustrato la sussistenza delle necessità cautelari e le ragioni della scelta della misura applicata all’indagato .
4.1. I giudici del merito cautelare hanno chiarito come il pericolo di reiterazione del reato e l’ adeguatezza della misura, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, sottolineando la permanenza di «un sistema criminale articolato e ben strutturato», indifferente allo stato di liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, data la fungibilità degli strumenti imprenditoriali adottati via via, anche senza esporsi formalmente in prima persona, per la commissione di «plurime violazioni di varia natura, tutte comunque accomunate dal fine di perseguire ingiusti profitti in danno dell’erario, enti pubblici, società finanziarie o
istituti di credito». Da tale prognosi infausta, si fa logicamente conseguire l’adeguatezza e la proporzionalità della custodia extramuraria, rimarcando la necessità cautelare di precludere al ricorrente ulteriori attività imprenditoriali di natura schiettamente predatoria (cfr. ord. Trib. pp. 6-8; ord. Gip, pp. 47-48).
4.2. D’altronde, l ‘ attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l ‘ attualità e la concretezza delle condotte criminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, COGNOME, Rv. 267785-01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936-01).
4.3. Ad ogni buon conto, il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando -come nel caso di specie -propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 33809 del 09/07/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).
4.4. Sono, dunque, non consentite, in quanto meramente rivalutative, e, in ogni caso, manifestamente infondate, tutte le ulteriori doglianze.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nulla, peraltro, aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME