Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a LOCRI avverso l’ordinanza in data 07/09/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 07/09/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato l’appello presentato in sede cautelare avverso l’ordinanza in data 05/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Locri, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere -applicata in relazione al reato di tentativo di estorsione- con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275 e 274 cod. proc. pen..
Il ricorrente sostiene che la motivazione del tribunale non giustifica
adeguatamente il pericolo di reiterazione di reati, in quanto si è adagiata sulla modalità del fatto, senza occuparsi dell’attual’ità delle esigenze cautelari e senza tenere in debito conto gli elementi di favore pure evidenziati con l’atto di appello, quali il tempo trascorso dalla verificazione del fatto e in regime di custodia cautelare, nel rispetto delle prescrizioni imposte.
Sostiene altresì che la motivazione non si fonda su massime di esperienza quando afferma che il regime di cautela domiciliare non è idoneo a contenere eventuali comportamenti di ritorsione nei confronti della persona offesa.
Rimarca come COGNOME si trovi in una triplice condizione giudiziaria, in quanto condannato in via definitiva per un procedimento, agli arresti domiciliari per altro procedimento e in custodia carceraria per l’odierno procedimento.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275 e 274 cod. proc. pen..
Con il secondo motivo aggiunge che il Tribunale non spiega le ragioni per cui ha ritenuto che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non fossero idonei a contenere il pericolo di ricaduta nel delitto, non confrontandosi con le le rigorose modalità di controllo connesse al dispositivo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. La manifesta infondatezza attiene al denunciato vizio di motivazione.
A tale riguardo si rileva che il Tribunale ha premesso, anzil:utto, che NOME è stato condannato per il reato di tentativo di estorsione in danno di NOME, dal quale pretendeva una somma pari a euro 160.000,00, minacciandolo di uccidere la figlia e tutta la famiglia.
I giudici dell’appello cautelare, inoltre, hanno osservato come l’istanza di sostituzione non fosse accompagnata da elementi nuovi di valutazione, rispetto a quelli già esaminati in sede di riesame, così non essendo mutato il quadro cautelare già considerato dai giudici, fatta eccezione per la sopravvenuta condanna, che non può essere valutata a favore del ricorrente.
Quanto agli ulteriori titoli di detenzione, i giudici hanno evidenziato come quelli dimostrassero la pervicace ricaduta nel delitto di COGNOME, mentre il decorso del tempo in costanza di misura carceraria risultava irrilevante ai fini di un’attenuazione delle esigenze cautelari.
Con riguardo alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nel provvedimento impugnato sono state evidenziate la facilità con cui NOME è ricorso alla violenza per “punire” NOME per averlo denunciato all’Autorità Giudiziaria, così che risulta pregnante la necessità di tutelare la persona offesa, per le cui dichiarazioni NOME ha subito il sequestro di stupefacenti, si trova in
custodia carceraria sin dal 2022 e ha subito una condanna.
1.2. Va rimarcato come tale motivazione sia affatto conforme a quanto spiegato da questa Corte, che ha chiarito che «il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 01).
Alla manifesta infondatezza si aggiunga che il ricorrente oblitera le argomentazioni così sviluppate dal tribunale, in special modo quelle relative al c.d. giudicato cautelare e alla significatività sfavorevole dei plurimi procedimenti pendenti. Il ricorso, invero, si presenta come la mera reiterazione delle medesime questioni di merito proposte davanti al tribunale, affrontate e risolte dai giudici di quell’Ufficio e ora riproposte in sede di legittimità.
Tanto importa che il ricorso è inammissibile perché difetta del requisito della specificità, perché il ricorso non si confronta con le ragioni della decisione impugnata che -perciò- rimane -anche- indenne da censure di legittimità.
Da ciò l’ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni rivolte al valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter. Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
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Il Presiden e
Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore