Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME COGNOME, nato a Milano, il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 26 giugno 2024, il Tribunale distrettuale di Milano, in funzione d riesame delle misure cautelari personali, rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Milano, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per le ipotes furto aggravato in concorso (capo 10), e ricettazione in concorso (capi 11 e 12) e attualità de esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualit richieste dal testo dell’articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura, il Trib della valutazione incidentale ha valorizzato la gravità del fatto, commesso con professionalità consuetudine, per ritenere adeguato il presidio non detentivo applicato dal G.i.p.
Con i motivi di ricorso il difensore dell’indagato deduce vizi di motivazione per illog manifesta, contraddittorietà e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), p avere il Tribunale della cautela confermato la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e adeguatezza della misura esiliativa, con vuote formule di stile, evocative peraltro di distin separata vicenda (incendio pasticceria) per la quale la misura cautelare applicata era stata g revocata il 14 aprile 2014.
2.1. Con ordinanza in data 31 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Milano sostituiva la misura del divieto di dimora in Milano con quella meno afflittiva dell’obb di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta GLYPH infondatezza dei motivi; il Tribunale della valutazione cautelare ha correttamente operato la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., oltre quella i scelta della misura detentiva, facendo leva sull’analisi delle modalità del fatto, indicative attitudine non occasionale al delitto di settore, non contenibile con presidio diverso da que esiliativo (oggi, peraltro, non più in esecuzione).
3.1. Il giudizio cautelare di merito ha, come già sopra riferito, inteso valorizzare elemen fatto, enucleabili dalla stessa valutazione di gravità indiziaria, che inducono a prevedere che prossimo futuro il ricorrente, se non limitato dalla coercizione territoriale, possa ripetere condotte (commesse con professionalità e consuetudine anche organizzata fino al dicembre precedente) nelle quali ha palesato particolare dimestichezza.
3.2. I profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano pertanto esaminati e res sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, d 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).
3.3. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità d questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024.