Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50244 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Salerno DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 15/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lette le conclusioni presentate nell’interesse della ricorrente, con cui si è chiest l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per avere partecipato sia a un’associazione finalizzata alla commissione di una serie
indeterminata di reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 sia a un’associazione finalizzata alla commissione di delitti tra quelli previsti dall’art. 391 ter cod. pen.
Avverso l’anzidetta ordinanza l’indagata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., non essendo stata compiuta da parte del Giudice per le indagini preliminari una autonoma valutazione delle risultanze investigative;
2.2. e 2.3. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, per avere il Tribunale erroneamente ed illogicamente ritenuto la partecipazione della ricorrente al sodalizio di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria, che non sarebbe mai esistito e, ad ogni modo, la ricorrente non avrebbe avuto la consapevolezza e volontà di parteciparvi;
2.4. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui al capo 2) dell’imputazione provvisoria, non potendosi desumere la partecipazione all’associazione dalla cessione di un telefono cellulare al proprio convivente detenuto;
2.5. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi trascurati alcuni elementi, valutabili in favore della ricorrente, tra cui il rifiuto di quest’ultima di introdurre sosta stupefacente in carcere e l’avere intrapreso una relazione con NOME COGNOME, esente da pregiudizi penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è privo di specificità.
Deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex multis: Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760 – 01) che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
Nel caso in esame, siffatto onere non è stato assolto dalla ricorrente, che si è limitata a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari non aveva operato una valutazione critica delle risultanze investigative.
Peraltro, come rimarcato dal Tribunale di Salerno, la doglianza, relativa al difetto di autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari, era stata formulata anche in sede di riesame ma in modo del tutto generico, così che l’ordinanza impugnata risulta conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 – 01), secondo cui, in tema di impugnazione avverso i provvedimenti “de libertate”, qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti tali da condurre a conclusioni diverse, il Tribunale, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato, in cui rinvenire detta autonoma valutazione.
Giova aggiungere che, nel caso in esame, il Tribunale della cautela ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari, con riguardo a ciascuno dei delitti costituenti titolo cautelare e a ciascun indagato, dapprima aveva operato una sintesi dei fatti esposti nella richiesta cautelare e, poi, aveva offert un’autonoma valutazione di essi, palesando “una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise”.
Conclusioni, queste, non specificamente contrastate dalla ricorrente.
Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, concernenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti provvisoriamente alla ricorrente, non colgono nel segno.
Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non potendosi, invece, proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 -01).
Nel caso in esame, il Tribunale di Salerno ha richiamato le risultanze investigative, dalle quali ha tratto elementi deponenti per il contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazione dei fatti delittuosi di cui alle imputazi 1) e 2). In particolare, a supporto della ritenuta partecipazione della ricorrente, compagna del detenuto NOME COGNOME, ai sodalizi criminosi di cui ai capi 1) e 2), ha richiamato le dichiarazioni del detenuto NOME COGNOME, la
conversazione captata tra NOME COGNOME ed il padre NOME, l’accertato meccanismo delle ricariche su carte PostPay, le intercettazioni ambientali, i servizi di osservazione, i sequestri e gli arresti effettuati.
Il menzionato Tribunale, dopo avere delineato i caratteri dell’associazione finalizzata all’introduzione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Salerno, soffermandosi sulla compagine associativa composta dai fornitori, dai soggetti detenuti e dai loro familiari, ciascuno con un ruolo ben individuato, ha descritto il collaudato schema operativo, utilizzato per allestire all’interno della casa circondariale una vera e propria piazza di spaccio di stupefacenti e di telefoni cellulari, e ha indicato anche i pagamenti effettuati su carte PostPay dai familiari degli acquirenti, riconducibili al gruppo degli ebolitani.
Il Tribunale ha precisato che la ricorrente non si era limitata all’introduzione di un telefono cellulare, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio, ma aveva avuto un ruolo attivo nell’introduzione dello stupefacente nel carcere ed era risultata intestataria di una carta PostPay riconducibile al compagno, su cui risultavano numerose transazioni in accredito, relative alla commercializzazione di stupefacenti e di telefoni all’interno del carcere di Salerno. Ella, inoltre, aveva avuto contatti diretti con il gruppo degli ebolitani ed era risultata coinvolta anche nell’organizzazione dei lanci dall’esterno.
A fronte di siffatte argomentazioni – corrette, logiche ed esaurienti – le doglianze, messe a fuoco dalla ricorrente, finiscono per refluire nell’alveo di un non consentito riesame del merito.
L’ultimo motivo è privo di specificità.
Il Tribunale non solo ha evidenziato l’assenza di elementi positivi idonei a superare, in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha anche desunto la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati da vari elementi, quali le modalità particolarmente allarmanti della condotta, posta in essere in forma associata, e la negativa personalità della ricorrente.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto la misura prescelta congrua, in virtù della necessità di limitare la libertà di locomozione della ricorrente e di recidere i legami con l’ambiente criminale in cui è maturata la condotta contestata.
Trattasi di argomentazioni che, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto, sfuggono ad ogni rilievo consentito in questa sede.
A fronte della motivazione dell’ordinanza impugnata la ricorrente si è limitata a svilire gli elementi emersi, sollecitandone una diversa valutazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugn 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente quantificata, i favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il 97sidente