Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 399 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 399 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 08/06/2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/06/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 09/05/2022, con cui il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato un’istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata all’COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R.
309 del 1990, per i quali aveva riportato condanna in primo grado, con quella degli arresti donniciliari.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 299 e 275 cod. proc. pen. Si censura l’ordinanza per essersi limitata a recepire le valutazioni del G.u.p., ignorando le novità costituite dall’assoluzione per i reati d associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, e dall’esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravanti contestate in relazione al reato di cui all’art. 74. S ritiene quindi illegittimo il riferimento al solo momento di applicazione della misura, nella valutazione della persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari che non poteva trascurare sia i predetti elementi di novità, sia il decorso del tempo (essendo i fatti risalenti al 2018).
2.2. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta persistenza della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere, essendo il ricorrente stato assolto dall’imputazioni ex artt. 416-bis e 416bis.1 cod. pen., e non essendo detta presunzione configurabile nelle ipotesi (come quella di specie) di associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva comunque, “ad ogni buon conto”, che poteva al più parlarsi di presunzione relativa, superabile alla luce dei richiamati elementi di novità.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico. Si censu l’ordinanza per non aver considerato le possibilità di controllo da remoto, offerte dalla predetta misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ opportuno prendere le mosse dall’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01)
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterazione di censure del merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate dal Tribunale, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura (evidentemente non proponibile in questa sede) degli elementi sottoposti alla valutazione dei giudici del merito cautelare.
In particolare, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato in ordine all’irrilevanza della assoluzione dell’COGNOME in primo grado dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non solo perché si trattava di reato estraneo al titolo cautelare, ma anche per la persistenza della presunzione relativa correlata al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era invec intervenuta condanna: sul punto, il Tribunale ha anzi ritenuto di dover esprimere, per un verso, “una valutazione di rafforzata pericolosità cautelare”, avuto riguardo alla confermata sussistenza, all’esito del giudizio di primo grado, dell’aggravante della ingente quantità contestata all’COGNOME con riferimento ad una RAGIONE_SOCIALE imputazioni (capo 33), a lui ascritte ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Per altro verso, il Collegio palermitano ha escluso che elementi di segno contrario potessero essere desunti dal mero decorso del tempo (ponendosi in linea di continuità con l’indirizzo interpretativo ribadito, da ultimo, da Sez. 2, n. 659 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02), ed ha altresì valorizzato, in linea generale, sia l’acclarata capacità di penetrazione del sodalizio nelle piazze di spaccio cittadine, sia la capacità di riorganizzarsi anche dopo che il soggetto in posizione apicale era stato posto agli arresti domiciliari. A tale ultimo proposito, e con specifico riferimento alla posizione dell’COGNOME, il Tribunale ha poi inteso integrare la motivazione dell’ordinanza appellata, sottolineando quanto già valorizzato in sede di riesame circa il ruolo da lui svolto nel favorire le violazion perpetrate dal correo agli arresti domiciliari, RAGIONE_SOCIALE prescrizioni correlate al misura, compreso il divieto di comunicazione con i conviventi. Tale “attitudine personale” dell’COGNOME è stata ritenuta decisiva per escludere la possibilità di attenuare la misura, anche se corredata dal c.d. braccialetto elettronico, proprio per l’inidoneità di tale strumento a fronteggiare violazioni come quella appena accennata.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità, oltre che esaustivo nell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione: un percorso che non può in alcun modo dirsi vulnerato dalle reiterative doglianze prospettate nei motivi di ricorso.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà dell’COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1 dicembre 2022