Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Sokolka (Polonia) il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 23/24 in data 20/02/2024 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1- bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1..62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso (con NOME COGNOME ed un terzo soggetto rimasto ignoto) in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) commessi in San Severino Marche il 18 dicembre 2023 ai danni di NOME COGNOME.
Con la decisione menzionata,i1 Tribunale ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l’ordinanza in data 27 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva, invece, rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare valorizzando le discrepanze tra il narrato della persona offesa e quello dell’unica teste estranea presente all’accaduto, nonché i pregressi rapporti tra l’indagato COGNOME e la persona offesa, oltre che la personalità di quest’ultimo, soggetto ritenuto non credibile limitatamente alla sottrazione del bene (un giubbetto) oggetto della rapina.
La COGNOME risulta anche indagata per il reato di concorso in lesioni volontarie aggravate (artt. 110, 582-585, 61 n. 2 cod. pen.), commesso sempre in pari data, ma in relazione a tale fatto nessuna misura cautelare è stata adottata.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata COGNOME, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 273 cod. proc. pen. – Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria del reato contestato.
Lamenta la difesa della ricorrente il fatto che il Tribunale del riesame avrebbe ribaltato la decisione del G.i.p. in relazione al contestato reato di rapina senza adottare una motivazione “rafforzata” e, in particolare, senza interrogarsi sulle contraddizioni presenti nel dichiarato della persona offesa e contrastanti con quanto affermato dalla teste estranea NOME COGNOME che ha affermato che allorquando il COGNOME si allontanò dal luogo dei fatti ancora indossava il giubbotto (contenente secondo la persona offesa la somma di denaro per 3.000 euro oltre
ad un telefono cellulare ed ai documenti personali) che invece sarebbe stato oggetto di rapina.
Inoltre, la stessa persona offesa ha affermato di non aver subito alcun pestaggio e che le lesioni di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni se le era procurate da soI8, cadendo a terra durante la fuga, lesioni che, peraltro, riguardano gli arti inferiori e che, quindi, sarebbero incompatibili con le percosse subite.
Non avrebbe, poi, il Tribunale del riesame tenuto conto del fatto che la teste COGNOME ha dichiarato che la persona offesa è stata aggredita da due uomini «mentre la donna era lì impassibile che guardava».
Non corrisponderebbe altresì al vero quanto affermato da Tribunale in ordine al fatto che «ci si trova in presenza di una operazione di caratura criminale complessa anche per la scelta del luogo e RAGIONE_SOCIALE circostanze di tempo tali da non destare eccessivo sospetto nelle p.o. e al contempo da garantire un certo isolamento al fine di compiere l’azione», ciò in quanto il tutto si è svolto alle 16 del pomeriggio in un parcheggio in prossimità di una scuola e dove transitavano molti veicoli.
Infine, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che la stessa persona offesa al personale del pronto soccorso ospedaliero ha riferito di essere stato vittima di un “tentativo” di rapina.
2.2. Violazione di legge, mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al disposto dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Evidenza la difesa della ricorrente che non ricorrerebbe un pericolo attuale di reiterazione della condotta criminosa qualora si fosse correttamente tenuto conto della singolarità del comportamento della persona offesa (che,per acquistare un veicolo del valore di 5/600 euro, avrebbe offerto all’indagata il pagamento di 3.000 euro) nonché del fatto che, come detto, il giubbotto non fu di fatto oggetto di sottrazione essendo ancora indossato dal COGNOME al momento della fuga.
Inoltre, l’episodio che vede coinvolta l’odierna ricorrente è sostanzialmente unico e nessuna menzione è contenuta nell’ordinanza del Tribunale ai precedenti penali dell’indagata, mentre, per contro, la persona offesa risulta gravata da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona.
2.3. Violazione, omissione e/o illogicità della motivazione in relazione all’art. 275, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. – Violazione del principio di idoneità, necessità e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, eccessiva e non tollerabile.
Secondo la difesa della ricorrente, qualora fossero ritenute comunque sussistenti le esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe comunque dovuto motivare
la ragioni per le quali tali esigenze non potevano essere garantite attraverso l’applicazione di una misura meno afflittiva quale quella dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in tutte le sue articolazioni è manifestamente infondato.
2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza de dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698).
3. Così doverosamente tracciati i limiti dell’ambito decisionale che investe la Corte di legittinnità,occorre rilevare che – contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente – il Tribunale del riesame risulta avere analiticamente analizzato i passaggi dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e con motivazione congrua e logica aver spiegato gli errori di valutazione nei quali lo stesso era incorso.
Il Tribunale nel provvedimento qui in esame, inglobando nella propria ordinanza e facendo proprie anche le argomentazioni avanzate dal Pubblico Ministero in sede di impugnazione, risulta avere ricostruito i fatti di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (l’unico per il quale ha ritenuto di avviare trattamento cautelare), mediante l’analitica comparazione di tutte le emergenze processuali ed avere adeguatamente e positivamente valutato l’attendibilità della persona offesa.
pF1J1
Quanto all’episodio della sottrazione del giubbotto della persona offesa (contenente il denaro, il telefono cellulare ed altri effetti personali), momento centrale della vicenda e sul quale si incentra in principalità anche il ricorso della difesa innanzi a questa Corte, il Tribunale ha spiegato come la versione gell’imputatO è risultata attendibile, sia alla luce di quanto dichiarato anche dalla teste NOME COGNOME, la quale, pur non avendo assistito visivamente all’aggressione perché era rimasta in auto in attesa del COGNOME, ha affermato che questi,a1 suo ritorno nell’immediatezza dei fatti ile riferì che gli era stato sottratto il giubbotto, sia alla luce del fatto che il telefono cellulare che era contenuto nel predetto giubbotto,dall’analisi dei tabulati telefonici,è risultato in possesso degli indagati un momento successivo alla consumazione del reato.
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Per il resto ‘ alle pagg. 7 e 8 dell’ordinanza del Tribunale sono indicati tutti gli elementi che riscontrano gli avvenimenti ricostruiti nell’imputazione di cui al capo A, a partire dai pregressi contatti telefonici tra la COGNOME e la persona offesa, al fatto che l’incontro sia avvenuto nelle circostanze sopra descritte (come riscontrato dall’analisi RAGIONE_SOCIALE riprese filmate dei veicoli dei soggetti interessati
dall’esame dei tabulati dei telefoni in uso agli stessi), alla presenza di un terz uomo, all’aggressione ai danni della persona offesa riferita anche dalla teste COGNOME, alla fuga precipitosa del COGNOME (sempre riferita dalla teste COGNOME) che si feriva nel cadere, al fatto che dopo l’aggressione gli indagati non inseguivano la persona offesa evidentemente paghi di quanto erano riusciti ad ottenere.
Si tratta di una serie di elementi che confortano la tesi accusatoria e che, allo stato, consentono di escludere una eventuale ricostruzione alternativa dei fatti, peraltro neppure proposta dalla difesa della ricorrente o di escludere intenti calunniatori da parte del COGNOME.
Del tutto irrilevanti appaiono, infine, ai fini della valutazione della gravi indiziaria le circostanze – evidenziate da parte ricorrente – che la persona offesa sia un soggetto asseritamente gravato da precedenti penali e che il COGNOME abbia dichiarato ai medici del pronto soccorso di essere stato vittima di una “tentata” rapina, non competendo certo alla persona offesa la qualificazione giuridica dei fatti.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso,è doveroso osservare che, anche in questo caso y il Tribunale del riesame risulta avere, innanzitutto, illustrato ; con motivazione congrua e logica, la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. evidenziando come gli indagati (tra i qua l’odierna ricorrente) abbiano orchestrato una rapina aggravata con l’uso di armi ai danni della persona offesa che è stata vittima di un vero e proprio agguato e che dette modalità ben descrivono la caratura criminale di chi ha agito, il che rende attuale il pericolo di recidiva nelle condotte.
Infine, anche sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamente adempiuto all’obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari evidenziando scrupolosamente le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata l’adozione di misura meno afflittiva di quella degli arresti domiciliari iin particolare sottolineando come ogni altra misura cautelare diversa da quella applicata non risulterebbe adeguata a fronteggiare il predetto pericolo di recidiva, anche tenuto conto della gravità RAGIONE_SOCIALE condotte e dell’organizzazione approntata per la consumazione del reato.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 maggio 2024.