Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46513 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME: il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità
udito il difensore: l’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame ed insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti donniciliari con altra meno gravosa.
Il ricorrente, sottoposto a cautela per un fatto originariamente contestato come rapina aggravata, è stato condannato, all’esito del primo giudizio, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 600 di multa, previa riqualificazione del reato ascritto in quello di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 nn. 4, 5 e 8-bis cod. pen.).
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di elementi, anche sopravvenuti, idonei ad affievolire l’originario quadro cautelare.
Il Tribunale ha negato valore, in tal senso, alla definizione del giudizio in primo grado, alla derubricazione del reato rispetto all’originaria accusa ed all’incensuratezza del ricorrente, incorrendo in una motivazione illogica ed apodittica che non ha considerato peraltro elementi quali la confessione resa per il meno grave delitto di furto e il tempo trascorso in puntuale osservanza delle prescrizioni connesse alla misura.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, segnatamente dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame avrebbe rifiutato di considerare la probabilità di sospensione condizionale della pena, all’esito dell’ormai prossimo giudizio di appello: sospensione condizionale che potrebbe derivare dal mero riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che sarebbe ostativa alla misura in corso.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’art. 274 lett. C cod. proc. pen.: citando una recente sentenza di legittimità (Sez. 4, n. 21181/2023), il ricorrente osserva che il giudizio sulla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva non può essere fondato sulla mera gravità del titolo di reato per cui si procede, bensì sulle specifiche modalità e circostanze del fatto e sulla personalità della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del ricorrente.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Ciò che il ricorrente propone nel primo motivo, dietro lo schermo della dedotta illogicità della motivazione, è per l’appunto una non consentita rivalutazione degli elementi che il Tribunale del riesame ha già considerato.
Il Tribunale, a fronte di una richiesta non già di revoca bensì di sostituzione della misura cautelare, e dunque di una richiesta nella quale non si discuteva la sussistenza delle esigenze cautelari ma solo il loro grado, ha valutato che il giudizio di inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale carceraria non fosse adeguatamente scalfitto dagli elementi sottoposti al suo esame: non dal tempo trascorso, perché di per sé non significativo; non dal rispetto delle prescrizioni inerenti la misura, perché condotta dovuta e non dirimente rispetto alle esigenze di cautela; non dalla definizione del primo giudizio e dalla riqualificazione operata, perché si trattava comunque di un reato connotato in termini di notevole gravità (furto pluriaggravato) e concretamente sanzionato con una pena detentiva di tre anni di reclusione; nemmeno dall’incensuratezza e dalle dichiarazioni confessorie, elementi privi di novità e già valutati in sede di applicazione della massima misura.
Il motivo di ricorso è generico, perché non si confronta con la motivazione, scevra da vizi logici, resa dal Tribunale di Roma, e si limita a riproporre i medesimi elementi già esposti in sede di appello, auspicandone una diversa valutazione.
4.2. Il secondo motivo è parimenti generico, oltre che comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente ripropone l’argomento della possibile applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulando la mera ipotesi secondo la quale, all’esito del giudizio di secondo grado, siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e senza confutare sulla base di elementi specifici e concreti le considerazioni del Tribunale del riesame che ha correttamente considerato la misura della pena inflitta all’esito del primo giudizio e, dunque, la mancata applicazione della sospensione condizionale.
4.3. E’ inammissibile pure il terzo motivo, che deduce una violazione di legge nemmeno prospettata al giudice di appello.
Oggi il ricorrente lamenta la mancata valutazione attualizzata delle esigenze cautelari da parte di un giudice cui non era stata chiesta la revoca della misura, e dunque un giudizio di attuale insussistenza delle esigenze, bensì la mera sostituzione, e dunque un giudizio di ridotta gravità di tali esigenze.
Il ricorrente ricorda un orientamento del tutto pacifico della giurisprudenza, che ha sempre messo in evidenza come la valutazione in termini di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari prescinda dalla gravità del titolo di reato (si veda in particolare Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269533, per la ricostruzione dei lavori preparatori della riforma, dai quali si desume proprio l’abbandono dell’originaria proposta che prevedeva l’impossibilità di desumere il periculum «esclusivamente dalla modalità del fatto» e la scelta in favore del testo poi entrato in vigore, che significativamente fa riferimento alla «gravità del titolo di reato») e riguardi, invece, la gravità della fattispecie concreta (per tutte v. Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216).
Le doglianze non colgono nel segno.
Per un verso, nemmeno è stata sollecitata al Tribunale del riesame (e, prima ancora, al giudice cui è stata chiesta la sostituzione, e non la revoca, della misura) una valutazione di insussistenza delle esigenze.
Per altro, verso la gravità delle stesse è stata adeguatamente motivata, come già si è visto rispondendo al primo motivo, rispetto al quale il terzo è meramente reiterativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023