Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 326 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LOCRI il 11/02/1981 COGNOME NOME nato a MAMMOLA il 19/06/1949
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME e da NOME COGNOME ha confermato il provvedimento, in data 4 ottobre 2024, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva applicato al primo la misura cautelare della custodia in carcere ed al secondo la misura degli arresti domiciliari.
Ritiene il Tribunale che sussistano a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME gravi indizi di colpevolezza per i tutti i reati oggetto dell’imputazione provvisoria. Piø precisamente, per reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen contestati ad entrambi gli indagati nei capi 1), 2), 4), 5), 7), 8), 11) e per dei reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. nonchØ per quello previsto dall’art. 2 della legge 895 del 1967 contestati al solo NOME COGNOME nei capi 14), 15), 16), 17) e 20).
Le violazioni si riferiscono alle armi (pistole di vario tipo ed un fucile d’assalto modello Kalashnikov) rinvenute, insieme con numerose munizioni, in tre luoghi nella disponibilità degli indagati: capannone della ditta RAGIONE_SOCIALE, garage di pertinenza dell’abitazione di NOME COGNOME, capannone acquisito alla procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Sussistono altresì le esigenze cautelari: sia il il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose desunto dalla particolare gravità dei fatti – reato e dalla personalità negativa del indagati, i
quali, nonostante il formale stato di incensuratezza, erano riusciti a entrare in contatto con ambienti criminali in grado di rifornirli di armi clandestine sia il pericolo di inquinamento probatorio legato alla concreta possibilità che gli indagati in stato di libertà possano rimuovere gli indizi a loro carico anche impedendo il rinvenimento di ulteriori armi rimaste nella loro disponibilità per essere state occultate in luoghi diversi da quelli perquisiti.
Con unico atto di impugnazione, a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione, deducendo quattro motivi.
2.1. Con il primo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen. e, per l’effetto, chiedono dichiararsi la nullità dell’ordinanza per omessa fissazione della data di scadenza della misura.
Il Tribunale del riesame, una volta ritenuto sussistente, oltre al pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati, il pericolo di inquinamento della prova di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. avrebbe dovuto fissare la data di scadenza dlela misura in relazione alle indagini da compiere. Tale omissione Ł sanzionata a pena di nullità assoluta e rilevabile anche di ufficio.
2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 292, coma 2 lett. c bis), cod. proc. pen.
Lamentano l’insussistenza delle gravità indiziaria, l’omessa valutazione degli elementi indicati dalla difesa e l’assenza di adeguata motivazione sulla possibilità di fronteggiare le individuate esigenze cautelari con altre misure meno afflittive.
Sostiene la difesa ricorrente che il Tribunale ha valorizzato in chiave accusatoria un unico elemento indiziario, cui Ł stata attribuita rilevanza decisiva, ossia il possesso della chiavi di accesso dei tre siti da parte di NOME COGNOME. Nessun credito Ł stato, invece, dato alla ricostruzione alternativa proposta dagli indagati sul presupposto che fosse inverosimile l’utilizzazione da parte di terze persone di tutti e tre i siti utilizzati per occultare le armi, senza che NOME COGNOME, possessore delle chiavi di accesso, ne fosse messo a conoscenza.
Si tratta di valutazione illogica che non tiene conto del dato pacifico che altre persone erano in possesso delle chiavi di tutti e tre i siti che, per di piø, erano luoghi, come documentato dalla difesa con relazione tecnica in atti, facilmente accessibili da numerosi soggetti come i dipendenti, i clienti ed i fornitori della ditta RAGIONE_SOCIALE
Non rileva ai fini della gravità indiziaria nØ la condotta tenuta da NOME COGNOME nel corso della perquisizione, interpretata come sintomatica della consapevolezza delle presenza delle armi, perchØ non fornisce alcuna indicazione a carico del figlio, nØ la frase, asseritamente pronunciata da NOME COGNOME in concomitanza con il rinvenimento del mitra, perchØ non utilizzabile stante il divieto degli operatori di polizia giudiziaria di riferire le dichiarazioni rese dagli indagati e, comunque, interpretata erroneamente come chiarito in sede di interrogatorio dall’interessato.
Non sono superabili con l’esclusiva valorizzazione degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria le criticità denunziate sull’effettiva capacità offensiva e sul funzionamento delle armi, occorrendo, se non una perizia balistica, quanto meno un accurato report fotografico non presente in atti.
Non vi Ł motivazione adeguata sulle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure; il Tribunale si Ł, infatti, limitato a giustificare la sussistenza del pericolo di reiterazione.
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione falsa applicazione dell’art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione della personalità degli indagati.
Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Ł stato desunto in via
esclusiva dalla gravità dei fatti e dalla mera illazione che gli indagati sarebbero in contatto con ambienti criminali calabresi. Al contrario, doveva essere valutato il dato, incontestato e di forte pregnanza nel giudizio prognostico, che entrambi gli indagati sono incensurati.
2.4. Con il quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 2, 133, 24, 276 e 111 Costi per insussistenza dei presupposti previsti ai fini dell’adozione delle misure cautelari.
Lamentano che la gravità indiziaria Ł stata desunta dalla mera detenzione del mazzo di chiavi di accesso ai luoghi dove sono state rinvenute le armi e che i pericoli di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione delle condotte delittuose sono stati ritenuti sussistenti, da una parte, valorizzando in via esclusiva le modalità di consumazione dei reati, dall’altra, trascurando gli elementi favorevoli agli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che propongono censure in parte inammissibili ed in parte infondate, sono passibili di rigetto.
1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
E’ pacifico ed incontestato che il Tribunale ha ritenuto sussistenti non solo l’esigenza d cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. ma anche quella di cui alla successiva lett. c).
In siffatta ipotesi nessuna violazione della norma invocata dalla difesa del ricorrente Ł ravvisabile in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall’art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza genetica, per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non Ł necessaria quando concorrono anche esigenze diverse, come il pericolo di reiterazione delle condotte illecite (Sez. 1, n. 9902 del 28/1/2021, COGNOME, Rv. 280678; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265892; n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249586).
2. Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, Ł privo di pregio.
Contrariamente a quanto sostento dai ricorrenti, il Tribunale ha preso in considerazione la ricostruzione alternativa che gli stessi hanno fornito e l’ha giustificatamente considerata non credibile e, comunque, meno plausibile rispetto a quella accusatoria, fondata su argomenti logici piø stringenti, oltre che su specifici elementi fattuali.
Con riferimento a NOME COGNOME, l’ordinanza impugnata ha valorizzato non solo il dato, di per sØ fortemente indiziario, del rinvenimento delle armi in tre luoghi diversi ma tutti nella sua diretta disponibilità, tanto da avere personalmente consegnato le chiavi di accesso utilizzate per eseguire le perquisizioni, ma anche ulteriori elementi convergenti in ordine al suo personale coinvolgimento nella detenzione delle armi: il tentativo iniziale di celare ai militari impegnati nella ricerca la disponibilità dell’immobile in cui veniva rinvenuta l’arma da guerra e la pronuncia nel corso delle operazioni di ricerca di una frase chiaramente evocativa della consapevolezza dell’occultamento all’interno del capannone della RAGIONE_SOCIALE del fucile d’assalto modello Kalashnikov prima ancora di essere informato del rinvenimento da parte dei militari.
Non opera il divieto chØ il divieto posto, per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. posto che sono utilizzabili nell’incidente cautelare le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purchØ emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle
liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125 – 01; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409 – 01 ; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280242 – 01).
Con riferimento a NOME COGNOME Ł stata valorizzata quale conferma dell’ipotesi di accusa la condotta che lo stesso aveva tenuto durante le operazioni di perquisizione presso i locali della Brikocem: alla vista dei militari si era immediatamente fermato per depositare una busta bianca, che aveva tra le mani, all’interno dello scatolone dove, subito dopo, era rinvenuta una delle pistole clandestine cadute in sequestro.
Non manifestamente illogica e, comunque, non contrastata con argomenti specifici di segno contrario Ł la scelta dei giudici della cautela di ritenere attendibile e, quindi, sufficiente ai fini dell’integrazione della piattaforma indiziaria l’analitica descrizione delle armi e delle munizioni contenuta nei verbali redatti alla polizia giudiziaria, pur in assenza di compendio fotografico.
Quanto alla adeguatezza della misura carceraria disposta nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale ha, con logica ineccepibile, osservato che l’indagato, ove sottoposto a misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con mezzo di controllo elettronico, avrebbe potuto consumare ulteriori reati della stessa specie di quelli ascrittigli, tutti ripetutamente commessi in luoghi nella sua privata disponibilità, attraverso la detenzione non solo di armi anche da guerra (sei pistole ed un fucile d’assalto) ma anche di un autoveicolo di provenienza furtiva.
Il terzo motivo Ł manifestamente infondato, sollecitando, nella sostanza, apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli dei giudici della cautela, che nel valutare gli elementi sintomatici del pericolo di recidivanza, hanno giustificatamente ritenuto dotato di maggiore pregnanza rispetto alla formale condizione di incensuratezza il dato fattuale, ricavato dalle modalità di consumazione dei reati contestati, che entrambi gli indagati erano riusciti, grazie evidentemente a contatti con ambienti criminali organizzati, ad ottenere la disponibilità di un numero assai rilevante di armi clandestine, anche da guerra.
Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per l’estrema genericità e l’assenza di critiche specifiche all’apparato giustificativo del provvedimento impugnato diverse da quelle già dedotte con gli altri motivi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME