Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38980 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 luglio 2025, il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 310 c.p.p., applicava a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi a), b), f) e h) dell’imputazione provvisoria, concernenti plurimi episodi di detenzione e cessione di hashish, aggravate le ipotesi di cui alle lett. a), b) f) ai sensi dell’art. 80 lett. b) d.P.R. 309/90.
Il Tribunale, riformando la decisione di rigetto del GIP del Tribunale di Pescara, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME, nonché un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell’art. 274,
comma 1, lett. c), c.p.p., desunto dalle specifiche modalità delle condotte, dalla loro reiterazione e dalla negativa personalità dell’indagato, già gravato da precedenti specifici.
Il Collegio cautelare affermava che la circostanza che l’indagato fosse già sottoposto ad altra misura per diversa causa (relativa ai fatti di cui al capo k) non era preclusiva all’applicazione di una nuova misura per un titolo diverso. Riconosceva, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p., ravvisando il vincolo della continuazione tra i reati, l’anteriorità dei fatti oggetto della nuova misura rispetto al primo titolo custodiale e la loro desumibilità dagli atti al momento della prima richiesta cautelare. Per l’effetto, disponeva la retrodatazione della decorrenza della misura alla data del 10 gennaio 2025, giorno dell’arresto per i fatti di cui al capo k).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, tramite il difensore di fiducia, COGNOME denunciando, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 297, comma 3, c.p.p.
3.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione del divieto di “contestazioni a catena” e del limite sostanziale e temporale di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p. Si sostiene che il Pubblico Ministero, pur disponendo sin dall’inizio degli elementi per agire unitariamente, abbia frazionato le richieste cautelari per aggirare i termini di durata massima della custodia. Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione riconoscendo, da un lato, l’autonomia dei titoli cautelari e, dall’altro, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e la desumibilità ab origine dei fatti, elementi che avrebbero dovuto precludere l’emissione di una seconda misura.
3.2. In secondo luogo, si deduce l’insussistenza di esigenze cautelari ulteriori. Essendo il COGNOME già sottoposto agli arresti donniciliari per un fatto (capo k) più grave e successivo, nessuna ulteriore esigenza di prevenzione poteva essere soddisfatta da una nuova misura per fatti precedenti e meno gravi. Mancherebbe, pertanto, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione.
3.3. Infine, si eccepisce l’erronea applicazione della retrodatazione. Si evidenzia che la sentenza relativa al capo k) era divenuta irrevocabile il 18 luglio 2025, con conseguente estinzione della relativa misura cautelare. Pertanto, alla data dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame (24 luglio 2025), non vi era più una contemporaneità di esecuzione delle misure, venendo meno il presupposto per “agganciare” la nuova misura a quella precedente e per calcolarne i termini di durata con riferimento al reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si rivela, in parte, manifestamente infondato, in quanto prospettante un’erronea interpretazione della disciplina in materia di misure cautelari plurime, e, nella restante parte, incentrato su argomenti non consentiti in quanto volti a contestare valutazioni di merito, immuni da vizi logici o giuridici, operate dal Tribunale del riesame o non prospettati in sede di appello.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. e al presunto divieto di “contestazioni a catena”, il ricorrente muove da un presupposto giuridico errato. La norma citata, infatti, non pone un divieto di carattere sostanziale all’emissione di una nuova ordinanza cautelare per fatti diversi, ancorché connessi e desumibili dagli atti al momento dell’emissione del primo provvedimento. Al contrario, essa disciplina proprio tale evenienza, prevedendo, a garanzia dell’indagato e a presidio dei limiti massimi di durata della custodia, il meccanismo della retrodatazione.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di L’Aquila, la finalità dell’istituto è quella di impedire l’elusione della rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari tramite l’avvicendamento di più provvedimenti, unificando fittiziamente la decorrenza dei termini di fase alla data di esecuzione della prima misura. L’ordinamento, dunque, non preclude l’adozione della seconda misura, ma impone un preciso correttivo sul piano del computo dei termini di durata.
2.1 Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio. Ha accertato la sussistenza dei presupposti applicativi della norma – l’anteriorità dei fatti contestati con la seconda misura, il vincolo della . c ntinu zione e la loro conoscibilità al momento della prima richiesta – e ne ha tratto la corretta conseguenza giuridica, disponendo la retrodatazione della misura al 10 gennaio 2025.
Ha, infatti, sostenuto il Tribunale : “Trattasi poi di reati da ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione poiché posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso… Non può poi ragionevolmente porsi nessun problema di desumibilità dei fatti di cui al secondo titolo ove si consideri che trattasi di reati contestati all’interno del medesimo procedimento… e che gli elementi che hanno oggi consentito al PM di elevare la contestazione di cui sopra erano già a conoscenza dello stesso PM procedente allorquando ha avanzato richiesta di misura cautelare con riferimento al delitto di cui al capo 1<,
2.2 L'argomentazione del Tribunale è, pertanto, del tutto coerente e conforme al dettato normativo, mentre la doglianza del ricorrente si fonda su una lettura della norma che ne stravolge la ratio, trasformando un meccanismo di garanzia sulla durata in un inesistente divieto di emissione.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla carenza di esigenze cautelari. La valutazione circa la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o violazione di legge, vizi non ravvisabili nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di un elevato pericolo di recidiva specifica, valorizzando "le specifiche modalità e circostanze delle condotte", "l'estrema facilita con cui i prevenuti si riforniscono di sostanza stupefacente", la "negativa personalità degli indagati, già gravati da svariati precedenti penali, anche specifici per il COGNOME".
3.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stato di sottoposizione ad altra misura cautelare non elide di per sé le esigenze cautelari relative a un diverso titolo di reato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, "lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (anche se in virtù di una condanna definitiva) non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278498 – 01; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282416 – 01)" (Sez. 2, n. 34680 del 22/7/2025, COGNOME).
3.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, per i fatti contestati, la misura degli arresti domiciliari fosse necessaria e adeguata, con una valutazione che non presenta profili di manifesta illogicità.
Manifestamente infondate, risulta l'asserita impossibilità di applicare la retrodatazione a causa dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza per il reato di cui al capo k). Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 233 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità "dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura"
Non ammissibile, in quanto non proposto dinanzi al Tribunale, è l'ultimo profilo di doglianza, incentrato sulla scadenza dei termini di fase per i reati oggetto della seconda ordinanza. Premesso che, a tutto voler concedere alla
prospettazione difensiva, troverebbe applicazione per i reati di cui ai capi a), b) e f) il termine di cui all'art. 303 comma 1, lett. a) n. 2 c.p.p., risultando configurata l'aggravante di cui all'art. 80 lett. b), e non quello di cui al n. 1, come si legge nel ricorso, va osservato che la questione non è stata sollevata dinanzi al Tribunale, nonostante già all'udienza del 24/7/2025 la sentenza che aveva definito il capo k) fosse divenuta irrevocabile e il termine invocato dal ricorrente giunto a compimento, e, per tale motivo, non è deducibile neanche dinanzi a questa Corte, dipendendo, a tacer d'altro, la sua risoluzione dallo stato in cui si trovava il procedimento all'epoca di adozione della misura, dato che non emerge dal provvedimento impugnato così da non consentire alla Corte di verificare l'affermazione del ricorrente secondo la quale non era ancora intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle annmende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2025