Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME NOME per cassazione avverso l’ordinan del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato l’ordinanza del giudic per le indagini preliminari con la quale era stata applicata la misura della cu cautelare in carcere a COGNOME, indagato per i reati di associazione a delinq finalizzata alla raccolta illecita di scommesse (capo L) e di estorsione in con aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen (capo O).
1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancanza dei gravi indizi colpevolezza e la errata valutazione degli stessi; premesso che non era contes che COGNOME lavorasse presso l’agenzia di scommesse, come evidenziato dal NOMEnte nelle sue spontanee dichiarazioni, ciò si era verificato per un breve di tempo, il che portava ad escludere il suo coinvolgimento nell’associazione era stata sul punto una illegittima inversione dell’onere probatorio, non pote pretendere che fosse l’indagato a dimostrare che avesse lavorato solo tre m nell’agenzia, posto che spettava all’accusa provare diversamente.
1.2 Quanto al reato di estorsione contestato al capo O), il difensore oss che il coinvolgimento di COGNOME derivava da una spedizione via whatsapp che tale COGNOME aveva fatto di un file pdf contenente l’elenco dei negozi note audio, ma non era stato considerato che COGNOME aveva ricevuto un file g confezionato per cui, anche ad ammettere che conoscesse il file ed il contenuto, anche alla luce dei successivi messaggi audio nessun ruolo fgi poteva essergli assegnato; le conversazioni intercettate non consentivano ritenere in alcun modo COGNOME partecipe dell’associazione, se sussistente, né era prova della sua partecipazione alle presunte estorsioni o che ne fos conoscenza; in proposito era opportuno richiamare un passaggio dell dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME, che nell’indicare gli delle presunte richieste estorsive non aveva citato COGNOME, così come le pers offese non lo avevano mai indicato come soggetto interlocutore, avendo affermat che l’unica persona con cui si erano accordati per l’acquisto dei gadge COGNOME NOME.
Il difensore rileva che il giudice per le indagini preliminari non a specificato quali fossero stati gli effettivi apporti contributivi di ciascun i includendo anche COGNOME, malgrado non fosse emerso dalle indagini alcuna minima attenzione dello stesso allo svolgimento dei fatti; allo stesso mod giudice aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod pen. con una motivazione estremamente generica.
1.3 Il difensore lamenta la carenza di attualità delle ritenute esi cautelari in quanto, in ordine al capo L) COGNOME non aveva più alcun contat con il presunto sodalizio, mentre relativamente al capo O) i fatti risaliv dicembre 2021, quindi ad oltre due anni dalla data del suo arresto; neppure dato comprendere perché non si era ritenuta idonea la misura degli arre domiciliari, eventualmente aggravata dall’applicazione di presidi elettronici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avve un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché s denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo s se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indi delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudi di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’appli della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che dal tenore delle conversazio intercettate (riportate alle pagine 7 e seguenti) era dimostrata la piena conos da parte di COGNOME del sistema di scommesse su siti non autorizzati, tanto c egli stesso agiva come bookmaker o allibratore, rispondendo alle richieste de scommettitori sulle istruzioni per come scommettere (pag. 7 e 8); quanto al temp in cui COGNOME ha lavorato per i siti, lo stesso è stato ritenuto irrilevant degli indizi relativi alla sua adesione dei progetto criminale, stante la rileva ruolo rivestito e la frequenza e reiterazione dei delitti (pag. 10).
1.2 Quanto al delitto di cui al capo O), relativo ad una estorsione realiz con il tipico sistema della vendita di gadget, il Tribunale ha valorizzato l contenente i nominativi dei commercianti interessati, i quantitativi ed il t merce ordinati,i prezzi imposti, la merce consegnata e quella da consegnare, e guadagno di competenza di COGNOME NOMENOME oltre ai messaggi dai quali è stata ricavata la conoscenza dei fatti in capo a COGNOME (pagg.10 e 11), osservan anche che non vi sono spiegazioni alternative alla spedizione della lista ed informazioni che i coindagati gli chiedono ~3221rti sulla vendita dei gadge sul comportamento scorretto di COGNOME, incaricato della vendita (pag.13); su
sussistenza del reato sono poi state richiamate le conversazioni intercorse t persone offese (pag. 15 e seguenti).
Su tutti tali aspetti, la difesa propone una diversa valutazione del conte delle conversazioni e dei messaggi intercettati, operazione non consentita ne presente sede, posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costit questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di mer l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, i apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei lim della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse s recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389):
1.3 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reitera del reato è stato ritenuto sussistente dal Tribunale in base alla plur reiterazione delle condotte e del numero delle persone interessate dall’estors evidenziando l’esigenza di “sradicare l’indagato dai luoghi e dagli ambienti in ha maturato scelte delinquenziali” (pag.22 ordinanza impugnata), richiamando l presunzione di adeguatezza della misura prevista per i reati aggravati ai s dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; a tale proposito, deve essere ricordato che n t applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carc prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condann al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà d NOMEnte, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle dispos di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasm al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristret provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/07/2024