Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46347 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia avverso l’ordinanza n. 175/24 del Tribunale di Genova del 10/06/2024 nel procedimento nei confronti di COGNOME AlessandroCOGNOME n. Arzignano (Vi) 09/11/1974
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta per il resistente Campagna la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME con chiede che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame ha annullato quella del 26/04/2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di La Spezia aveva applicato ad NOME COGNOME la misura interdittiva (art. 290 cod. proc. pen.) del divieto di esercitare professioni, imprese od uffici direttivi delle persone giuridiche svolgenti attività d’impresa per il periodo di dodici mesi in relazione all’imputazione provvisoria di corruzione attiva impropria (artt. 318, 321 cod. pen.).
In particolare la pubblica accusa ascrive a COGNOME nelle sua qualità di direttore commerciale della società RAGIONE_SOCIALE, organizzatrice del Salone Nautico Internazionale di Genova, la condotta di avere corrisposto a NOME COGNOME, Capo di Gabinetto dell’ex Presidente della Regione Liguria, NOME COGNOME utilità consistenti:
nella fornitura da parte di NOME COGNOME fratello di NOME, alla predetta società, in occasione dello svolgimento di un Salone Internazionale, di acqua minerale in confezione tetrapak personalizzata, suddivisa in due consegne per un valore complessivo di poco superiore a 20.000,00 euro;
nella disponibilità manifestata dal legale rappresentante della società, NOME COGNOME al COGNOME, nella sua veste oltre che di Capo di Gabinetto del governo regionale anche di Sindaco di Portovenere (Sp), di fornirgli il proprio appoggio in vista di una imminente competizione elettorale
in cambio dell’opera svolta da quest’ultimo nel prodigarsi al fine di favorire un aumento degli stanziamenti regionali in favore del citato Salone Nautico.
Incontestata la ricostruzione dei fatti operata dalla pubblica accusa, il Tribunale non ha, tuttavia, ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato, escludendo l’esistenza:
di una contestualità temporale tra utilità ed operato del pubblico ufficiale;
di un rapporto sinallagmatico tra esercizio della pubblica funzione ed utilità;
di un rapporto di proporzionale corrispettività tra utilità ed agire del pubblico ufficiale, sebbene quest’ultimo risulti coinvolto in altre vicende di natura illecita che hanno dato origine al procedimento penale a suo carico.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, che, affermando di condividere le diverse valutazioni espresse dal G.i.p., si duole del fatto che il Tribunale del riesame non abbia ravvisato contestualità temporale tra le
conversazioni intercorse tra COGNOME, il coindagato COGNOME e COGNOME relative alla legge regionale di favore per il Salone Internazionale e il conseguente incremento di contributi pubblici, i successivi ringraziamenti e la conversazione tra lo stesso COGNOME e NOME COGNOME in cui quest’ultimo proponeva la prima fornitura di confezioni di tetrapak.
Si duole anche il Pubblico Ministero ricorrente del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto l’esistenza di un privilegiato canale di collegamento tra NOME COGNOME e COGNOME e non abbia debitamente apprezzato la disponibilità di questi a fornire al primo il proprio appoggio nell’imminente competizione elettorale.
Lamenta, pertanto, come, diversamente dal G.i.p., il Tribunale non abbia proceduto ad una rielaborazione, logica e globale della pluralità degli indizi offerti, che ove eseguita avrebbe consentito di delineare un quadro generale caratterizzato da gravità e precisione nel senso della illiceità dei rapporti intercorsi tra gli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Senza nemmeno formalmente evocare la ricorrenza nell’ordinanza di uno dei vizi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero ricorrente chiede direttamente a questa Corte di cassazione di privilegiare l’interpretazione /dei fatti – la cui ricòstruzione appare pacifica e da nessuno contestata – accolta ‘dal3.. del Tribunale ‘di La Spezia nell’applicare la misura interdittiva e che il ribunale ha, invece, disatteso.
La richiesta non può, tuttavia, essere esaudita, posto che in caso contrario si arriverebbe allo stravolgimento delle finalità tipiche del vaglio di legittimità, come una giurisprudenza ormai trentennale di questa Corte di cassazione non si perita di affermare e ribadire.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione
quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e al, Rv. 207944).
E questo vale anche in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di col pevolezza.
In tale caso, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, atteso che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall’articolo 292 cod. proc. pen. a sua volta ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
Dal momento, pertanto, che non vengono lamentati vizi del provvedimento ma che viene unicamente contestato il merito delle valutazioni demandate al Tribunale del riesame, la proposizione del ricorso non può che incorrere nella sanzione di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 22 ottobre 2024
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