Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6004  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare.
Argomenta che gli elementi fattuali indicati dal Tribunale del riesame quale grave supporto indiziario relativo al reato associativo (cospicuo debito nei confronti di COGNOME NOME, promotore dell’associazione criminosa; sconforto in relazione alla scarsa qualità della sostanza stupefacente relativa all’episodio contestato al capo 22) erano incompatibili con il contestato ruolo partecipativo ma lasciavano ipotizzare che il COGNOME operasse in piena autonomia con riferimento alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti.
Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i reati ex artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati.
Argomenta che la presunta attività di spaccio contestata al COGNOME sarebbe perimetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale e di gruppo e che potrebbe ricorrere l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non ostandosi l’eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo il dictum delle SU n. 51063/2018.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non potendosi ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere per difetto della gravità indiziaria dei reati contestati e dell’attualità de condotte, risalenti all’anno 2020; il ricorrente, inoltre, lamenta carenza di motivazione in relazione alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l’applicazione di braccialetto elettronico, non essendo condivisile la valutazione di irrilevanza egli elementi dedotti dalla difesa (rapporto lavorativo dal 2/12/2019 e programma terapeutico in corso).
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti q elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indag tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la f acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabi fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 d 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’inda per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvediment de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induc al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’inco ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibil ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizi cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capa dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà esse arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficient requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne cons che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli i come si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dell stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (S
n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvediment relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltan denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogic della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esami dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 24199 Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, NOME, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezz ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo c tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo e (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ord contestato reato associativo, evidenziando, che le complessive risultan probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa d NOME NOMENOME NOME il consapevole ruolo partecipativo di NOME NOMENOME qua acquirente stabile di sostanza stupefacente.
In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprova l’operativo e consapevole contributo del ricorrente all’esistenza e al rafforzam dell’associazione: il COGNOME aveva acquistato sistematicamente, per mesi, dro da NOME NOMENOME le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse co modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativ droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sare perfezionata; il COGNOME era l’unico canale di approvvigionamento per il ricorre la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevant corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente e sistematicamente sempre gli stessi; il ricorrente aveva maturato un cospic debito nei confronti del COGNOME. Tali elementi, complessivamente valutat comprovano la consapevolezza del ricorrente della struttura associativa alla ba
dell’attività delittuosa del COGNOME e la sua adesione al programma delinquenzi dell’associazione (pp 32,33, 34 dell’ordinanza impugnata).
La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogic motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazion finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante dispo all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traf sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garan l’operatività dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. af societatis tra l’acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/ Rv.267991 – 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 – 01).
A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censu proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fa una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelar sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del ri o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottene l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fa nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 – 01).
Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finaliz alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di delittuosa del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua d in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata d custodia cautelare.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che la disciplina di cui all’art. 275, comma 3 cod.proc.pe stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per u delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussiste delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall’art. cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cf sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esige cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di
prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione che si traduce nell’onere dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzio di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia al elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli s superare la presunzione.
E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigen cautelari, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, co pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratt attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 – 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 – 01).
Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni rela di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carc evidenziando anche, a conferma, plurimi elementi di fatto dimostrativi di un attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma p lett. c) cod.proc.pen. e della adeguatezza della misura applicata, c i -c~rtty sia la gravità delle condotte criminose contestate che le modalità attuative delle s (sistematica detenzione di significativi quantitativi di / sostanza stupefacent(); natura “pesante” della droga detenuta per la venditaesistenza di consolida collaudati canali di spaccio e predisposizione di un’efficace organizzazione) ribadito da non idoneità della misura degli arresti domiciliari, essendo a emerso che il ricorrente coordinava il traffico di sostanza stupefacente an mediante l’uso del solo telefono e rimarcato che gli elementi addotti dalla di (svolgimento di attività lavorativa al momento dei fatti, terapia farmacologica corso) non erano atti a superare la presunzione di legge, risultando l’at lavorativa non più attuale e le modalità terapeutiche allegate del tutto compat con il regime inframurario. 1
In tal modo, il Tribunale ha assolto all’obbligo motivazionale, in coerenza c i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, sottraggono al sindacato di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 09/01/2024