Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 19/03/2024 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso lette le repliche e le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, previ esclusione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palerm
in data 2 marzo 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti.
Nell’ordinanza impugnata COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe consegnato a NOME COGNOME kg. 17 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il corrispettivo di euro 439.00, fCOGNOME aggravato dall’ingente quantità e commesso in Palermo il 29 febbraio 2024.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
3.1. Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti.
Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe omesso di argomentare sulle anomalie che avrebbero caratterizzato l’arresto del ricorrente per la contestata consegna di due pacchi – contenenti complessivi kg. 17 di cocaina – a NOME COGNOME.
Il ricorrente, infatti, era stato fermato COGNOME notte tra il 28 e il 29 febbra 2024, alle ore 00.20 perché trovato in possesso della somma di C. 439.000 e indagato verso le ore 5,15 per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., come indicato nel verbale di identificazione, e, di seguito liberato; tuttavia, in seguito a rinvenimento, verso le ore 4,15, della sostanza stupefacente presso l’abitazione della zia di COGNOME, il ricorrente, verso le ore 7,30 del mattino, era stato trCOGNOME in arresto COGNOME flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. del 309 del 1990.
Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illogicamente considerato come “lineare” lo svolgimento dei fatti occorsi COGNOME notte del 29 febbraio 2024 e non avrebbe chiarito il motivo per il quale il ricorrente sia stato arrestato dopo quattro ore dal precedente rilascio e le ragioni del buco investigativo” intercorso dalle ore 5,15 alle ore 9,00.
Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe dato COGNOME dell’esistenza di ipotesi alternative, ugualmente plausibili rispetto all’adesione all’ipotesi di accusa.
3.2. Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anche ricorrendo all’applicazione del braccialetto elettronico.
Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva COGNOME sulla base di un automatismo logico, secondo il quale il fCOGNOME grave
può essere commesso COGNOME da un soggetto pericoloso.
La prognosi di pericolosità del ricorrente sarebbe, dunque, stata operata COGNOME apoditticamente e desunta dalla gravità astratta del titolo di reato. Il Tribunale avrebbe, inoltre, ignorato l’incensuratezza dell’indagato, le sue normali condizioni di vita, individuale, familiare e sociale e il lavoro lecito svolto.
In data 25 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto la trattazione orale del procedimento.
In data 26 luglio 2024, il Presidente della Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale, in quanto tardiva.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 luglio 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 12 agosto 2024 il difensore ha chiesto la revoca del decreto che ha dichiarato tardiva la richiesta di trattazione orale. In data 12 agosto 2024 e in data 6 settembre 2024 il difensore ha depositato ulteriori memorie di replica, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Occorre rilevare, in via preliminare, che il difensore, con memoria depositata in data 12 agosto 2024 ha eccepito l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta di trattazione orale del procedimento, comunicata dalla Cancelleria al difensore in data 26 luglio 2024, e ne ha chiesto la revoca.
In questo provvedimento, il Presidente della Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale depositata dal difensore in data 25 luglio 2024 a mezzo pec, in quanto è stata «presentata in Cancelleria tardivamente, senza osservare il termine perentorio dei venticinque giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dall’art. 23, comnna 8, della legge 176 del 2020, la cui applicazione è stata prorogata, fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, connma 2, del d.lgs. 150 del 2022, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215».
L’istanza è stata, dunque, considerata tardiva, in quanto sono stati esclusi dal conteggio dei venticinque giorni liberi anteriori alla data dell’udienza i giorni che ricadono nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali; il termine
per richiedere la trattazione orale è, dunque, scaduto il 24 luglio 2024.
2.1. Il difensore ha sostenuto che, nel computo del termine di cui all’art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020, non si debba tener conto della sospensione feriale del termine, in quanto la stessa finirebbe per produrre l’effetto opposto rispetto alle ragioni per cui tale disposizione è stata introdotta, ovvero quello di comprimere le garanzie difensive e non anche di garantire l’effettività del diritto di difesa.
Ad avviso del difensore, dunque, non dovendosi considerare la sospensione dei termini processuali, il termine decadenziale sarebbe scaduto COGNOME in data 24 agosto 2024, sicché la richiesta di trattazione orale del ricorso era tempestiva.
2.2. Questi argomenti sono, tuttavia, infondati.
Il principio AVV_NOTAIO, relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non è espressamente derogato da alcuna disposizione relativamente alla presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all’art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020.
Il difensore del ricorrente ha, inoltre, invocato una sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte a sostegno della non applicabilità della sospensione feriale al termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all’art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020.
Questa pronuncia afferma che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285597 – 01).
In questa sentenza la Corte ha rilevato che, «con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all’attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l’attitudine a raggiungere l’effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia la garanzia dell’effettività del diritto di difesa. L’imputato, infatti, si vedrebbe privato de effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivant dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui
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garanzia – lo si è evidenziato – costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
2.3. Il caso di specie è, tuttavia, diverso da quello deciso dalla sentenza citata, in quanto la richiesta di trattazione orale è stata presentata in data 25 luglio 2024 e non in periodo di sospensione feriale dei termini.
Nel caso di specie, il difensore, inoltre, non ha rinunciato «al riposo estivo», ma si è limitato a non computare il termine di sospensione feriale dei termini nel termine di decadenza.
La pronuncia della Quinta Sezione penale, inoltre, fa salva l’efficacia dell’esercizio dell’attività difensiva posta in essere nel periodo di sospensione feriale dei termini, ma non afferma che tale istituto non si applica al termine per presentare la richiesta di partecipazione orale.
La richiesta di partecipazione orale proposta dal difensore è, dunque, tardiva e, al contempo, la dichiarazione di inammissibilità comunicata al difensore è pienamente legittima.
Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti.
4. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 – 01).
Non sussiste, infatti, l’omessa valutazione della memoria difensiva quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 – 01).
Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che la carenza di motivazione denunciata dal ricorrente non assume valenza decisiva, in quanto non è idonea a disarticolare l’apprezzamento in ordine alla gravità indiziaria congruamente
operato dal Tribunale del riesame.
Il Tribunale ha, infatti, congruamente rilevato che il ricorrente è stato vi dagli operanti nell’COGNOME di consegnare i due pacchi contenenti la sostan stupefacente – COGNOME qualche ora dopo a causa della fuga del COGNOME all’COGNOME dell’arresto – e ricevere il corrispettivo, rinvenuto sul suo automezzo.
Il “buco investigativo” dalle ore 5,15 alle ore 9,00 nell’arco del qua COGNOME, pur fermato, non è stato immediatamente arrestato, non elide la valenza degli elementi indizianti rilevati dal Tribunale; loltDs i otf,ensore non ha chiarito la valenza asseritamente favorevole degli sseritamente pretermessi dal Tribunale.
Posto che COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME dello scambio tra danaro e sostanza stupefacente era riuscito a sfuggire all’arresto, gli inquirenti hanno proced nell’immediatezza, nei confronti di COGNOME COGNOME per il reato di riciclaggio de somma di danaro di euro 439.000 COGNOME in suo possesso; una volta arrestato COGNOME COGNOME la sostanza stupefacente, hanno trCOGNOME in arrestato COGNOME COGNOME flagranza del delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
I rilievi mossi dal difensore in ordine alla ravvisabilità di una soluzione continuità investigativa non elidono la valenza probatoria degli elementi indizian posti dal Tribunale a fondamento della propria valutazione, ma potrebbero eventualmente rilevare COGNOME nel giudizio di convalida relativo alla legal dell’arresto eseguito.
Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anch ricorrendo all’applicazione del braccialetto elettronico.
Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si risolve COGNOME sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risulta probatorie con riferimento alle esigenze cautelari.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che dedu l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile COGNOME se denuncia la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione de provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli eleme esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Il Tribunale del riesame, del resto, con apprezzamento congruo e non
manifestamente illogico, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata dal ricorrente, che si è dedicato ad un illecito commercio per quantità di stupefacenti ragguardevoli.
Analogamente congrua, e, dunque, non sindacabile in questa sede, è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine all’esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, fondata sull’inaffidabilità delle capacità autocustodiali del ricorrente, in ragione dell’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, che allo stato risultano non rescissi.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa COGNOME determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.