Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 432/23RegRiesame del Tribunale di Genova del 2 gennaio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria di replica per il ricorrente a firma dell’AVV_NOTAIO, del foro di Genova, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 2 gennaio 2024 il Tribunale di Genova, agendo in qualità di giudice dell’appello dei provvedimenti cautelari personali, ha solo parzialmente accolto l’impugnativa presentata dalla difesa di COGNOME NOME avverso il provvedimento emesso in data 27 novembre 2023 con il quale il Gip del Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Provincia di Asti, applicata a carico del predettoSCandiani con provvedimento del 15 novembre 2023, con altra, anche avente identico contenuto sostanziale ma riferita, sotto il profilo territoriale, alla Provincia di Genova, disponen invece, per la durata di un anno la misura meramente interdittiva del divieto di esercitare attività commerciale di rivendita dì autoveicoli ovvero di svolgere uffici direttivi nell’interesse di soggetti impersonali svolgenti attivit impresa o comunque di persone giuridiche.
Avverso tale provvedimento ha ora interposto ricorso per cassazione lo COGNOME, affidando le proprie lagnanze a tre motivi di censura; un primo motivo ha ad oggetto il riferito vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenuta minata da intima contraddittorietà; il secondo concerne la violazione di legge per avere il Tribunale applicato una misura diversa sia da quella sollecitata dal Pm sia da quella richiesta dal ricorrente; mentre il terzo moti riguarda l’affermato vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello cautelare nel non giustificare le ragioni per le quali non avev applicato una misura meno afflittiva di quella disposta.
Con una memoria del 5 aprile 2024 la difesa del ricorrente, replicando alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento dell propria impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Si premette che il ricorrente è indagato in merito alla violazione dell’art 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, il versamento dell’Iva dovuta avendo egli registrato nella contabilità della predetta società fatture emesse in relazione ad operazioni passive inesistenti, nel corso delle indagini preliminari relative alla descr provvisoria imputazione egli è stato, dapprima, sottoposto, con
provvedimento di cui non viene indicata la data di emissione, alla misura cautelare della custodia in carcere; questa, con successivo atto, del quale non vengono parimenti indicati gli estremi, è stata convertita nella misura degl arresti domiciliari; quindi, in accoglimento di una ulteriore istanza dell COGNOME, la misura ora indicata è stata nuovamente affievolita, con atto del 15 novembre 2023, essendo stato disposto a carico di quello l’obbligo di dimora nella provincia di Asti; la scelta di tale ambito territoriale, ha chiarit Tribunale di Genova con il provvedimento ora impugnato, è dovuta alla prospettata circostanza che in tale zona, in particolare in Comune di Mombaruzzo, la convivente dello COGNOME COGNOME un’attività di locazione immobiliare ad uso turistico, attività in relazione alla quale ella si giova de collaborazione dell’indagato il quale, pertanto, si deve ivi reca periodicamente.
Immediatamente dopo l’adozione del provvedimento cui si è ora fatto riferimento la difesa del ricorrente, che non ha inteso impugnare il provvedimento del 15 novembre 2023, ha presentato al Gip del Tribunale di Genova una nuova istanza con la quale, in ulteriore sostituzione della misura applicatagli, ne ha chiesto la modifica indicando quale Provincia nella quale osservare l’obbligo di dimora quella di Genova, avendo anche allegato il fatto 7 im che rok provincia di Asti egli non dispone di alcuna abitazione ove potere risiedere, così da potere riprendere la ordinaria vita domestica, con l convivente e con i figli della coppia, e quella lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE, sia pure con la inibizione di importare autoveicoli dall’estero, particola attività in ordine alla quale allo COGNOME è stata contestata la condotta provvisoria imputazione.
Come detto, il Gip di Genova, investito della descritta richiesta, ha rigettato, acquisito il parere del Pm contrario al suo accoglimento, la istanz mentre il Tribunale accogliendo solo in parte l’appello cautelare avverso il predetto rigetto ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora emessa a caric dello COGNOME con quella del divieto di esercitare, per la durata di un anno l’attività commerciale di rivendita di autoveicoli e col divieto di rivest cariche dirigenziali in imprese o in persone giuridiche.
Avverso il citato provvedimento la difesa dell’indagato ha articolato tre motivi di ricorso per cassazione; tutti sono privi di pregio.
Osserva, infatti, la Corte che – a differenza di quanto ritenuto da ricorrente col primo motivo di impugnazione – la ordinanza emessa dal Tribunale non presenta alcuna contraddittorietà; invero, nell’indicare la misura
cautelare idonea a presidiare il pericolo di reiterazione della condott criminose dello stesso tipo di quelle per cui si procede il giudice dell’appel cautelare ha osservato che la misura precedentemente applicata presentava dei profili di sproporzione atteso che, essendo la stessa finalizzata al esigenza di “impedir(e all’indagato) di riprendere l’attività di rivendita autovetture che ha costituito il substrato delle condotte fraudolente” ora contestategli, siffatta esigenza poteva essere parimenti, e con minore suo sacrificio personale, essere salvaguardata con l’adozione di una misura interdittiva riferita all’esercizio della attività imprenditoriale.
E’ di tutta evidenza che il successivo riferimento, contenuto nella ordinanza ora impugnata, alla sufficienza di un’inibitoria riguardante “i sol contratti lavorativi e commerciali che hanno consentito la consumazione del delitto per cui sì procede” non va intesa nel senso limitativo postulato da ricorrente, cioè attenendo essa ai soli contratti comportanti la importazione dall’estero di autoveicoli, di tal che sarebbe ingiustificato, e in contraddizi col restante ragionamento, il più ampio spettro applicativo della misura inibitoria poi concretamente disposta.
E’ chiaro dato sintomatico di tale rilievo sia il riferimento operato da Tribunale anche ai contratti lavorativi, che appaiono già esulanti rispetto al importazioni di autoveicoli, sia l’illuminante richiamo, quale dato esplicativo della tipologia della pericolosità espressa dallo Scandianí, ai suoi precedent penali, indicati come riguardanti lo svolgimento in genere dell’attività d impresa e non certo la sola attività di importazione dall’estero dei autoveicoli
Nessuna contraddittorietà è, pertanto, riscontrabile nella motivazione della ordinanza ora in scrutinio, nella parte in cui è stata disposta la mis interdittiva legata allo svolgimento di qualsiasi attività che, per le caratteristiche, potrebbe costituire l’occasione per la ricaduta nel delitto de COGNOME.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, legato alla motivazione sulla idoneità della misura, vale quanto sino ad ora detto con riferimento ai precedenti penali del ricorrente che, unitamente alla tipologia del reato per quale sì procede attualmente, rendono legittima e proporzionata una misura che escluda per l’indagato la possibilità di svolgere attività imprenditorial costituendo questa la possibile occasione per nuovamente commettere delitti delle stesse specie di quello per cui si procede.
Infine il secondo motivo di ricorso appare anch’esso privo di pregio, ove si rifletta sulla circostanza, in più occasioni ribadita da questa Corte che, nella vigenza del principio devolutivo, in caso di appello del pubblico ministero (e tanto più deve ritenersi che la regola valga ove l’appello sia formulat dall’indagato) che abbia ad oggetto il mancato accoglimento da parte del Gip di una sua richiesta la natura devolutiva della impugnazione non implica che il Tribunale, debba decidere solo nel senso della applicazione della misura richiesta o del rigetto della impugnazione, potendo esso procedere anche alla applicazione di misura cautelari diverse e meno gravi di quella per la quale vi era stata istanza rivolta al Gip (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 gennaio 2020, n. 1832, rv 278105; Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 marzo 2017, n. 12618, rv 269532; Corte di cassazione Sezione II penale, 22 dicembre 2014, n. 53376, rv 261612).
Essendo indubbio che la misura disposta – non incidendo né sulla fondamentale libertà personale dell’indagato né su quella di stabilimento o di locomozione ma solo su quella di carattere economico connessa allo svolgimento di un’attività di impresa – deve intendersi meno afflittiva di quell originariamente disposta prima della adozione del provvedimento impugnato, è d’uopo concludere che neppure sotto il descritto profilo è possibile ravvisare in quello aspetti di illegittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l’art. cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente