Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza in data 23/06/2023 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/06/202:3, il Tribunale d Venezia rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in data 05/05/2023, aveva respinto l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967 (c 1), 648, comma 1, cod. pen. (capi 2 e 4), 648-bis cod. pen. (capo 3), 582, 585, 576 n. 1 e 5 -bis, cod. pen. (capi 6 e 7).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente non si duole della mancata trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, ma sostiene che l’omesso assolvimento dell’obbligo di trasmissione non possa recare pregiudizio alla sua posizione.
Dopo aver premesso che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, l’eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019′ Milanese, Rv. 277991), va rilevato che, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., gli atti che devono essere trasmessi al tribunale sono solo quelli previsti dall’art. 291 cod. proc. pen., con la conseguenza che l’atto relativo al verbale di interrogatorio reso dall’indagato non rientra tra g atti per il quale vige l’obbligo di trasmissione; pertanto, il relativo onere produzione incombe sull’indagato.
Tuttavia, in alcun punto del ricorso il ricorrente rappresenta di aver allegato il verbale di interrogatorio all’istanza di revoca o sostituzione, né che in quella sede avesse formulato eccezioni riguardo alla mancata trasmissione dello stesso.
Sul punto della genericità del risarcimento, è lo stesso ricorrente che asserisce che le proposte risarcitorie siano state accettate solo successivamente, in tal modo confermando che le stesse non fossero state allegate all’appello. Ne consegue che, nella valutazione del giudice dell’appello, non si ravvisa l’omissione della valutazione degli atti indicati dal ricorrente.
Il Tribunale del riesame ha correttamente preso in considerazione la situazione sussistente all’epoca della decisione alla stregua dela documentazione presente agli atti, ritenendo non idonee ad attenuare le esigenze cautelari le proposte di risarcimento ancora non definite e rilevando l’assenza in atti del verbale di interrogatorio. Quest’ultimo verbale è stato prodotto solo in sede di ricorso per cassazione, ma avrebbe dovuto invece essere allegato all’istanza al AVV_NOTAIO o, comunque, in sede di appello cautelare. Esso non assume rilievo in questa sede in quanto “sopravvenuto” rispetto alla decisione e richiedente una decisione di merito non adottabile in questa sede. Analogo discorso deve operarsi per quanto attiene all’accettazione, sia pure a titolo di acconto, delle somme attinenti al risarcimento che una delle persone offese ha operato. Si tratta di documentazione sopravvenuta al momento della decisione e che non può esplicare effetti su di essa. La difesa potrà porla a fondamento di una nuova richiesta al giudice di merito.
Sulla valutazione del Tribunale, che deve essere evidentemente valutata in questa sede ora per allora, non dispiega, inoltre, alcun rilievo critico la circostanza che, successivamente, lo stesso giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato l’esecuzione della misura cautelare in Pistoia, trattandosi, anche in questo caso, di valutazione sopravvenuta.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/11/2023.