Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47038 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47038 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/11/2022 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con eliminazione di una RAGIONE_SOCIALE due misure e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso aderendo alla richiesta del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglinnento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l’ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 17).
2. L’indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva che mancavano i servizi di ocp, le perquisizioni e i sequestri e contesta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare lamenta l’omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine.
Con il terzo lamenta la violazione di legge per l’applicazione di una doppia misura cautelare, al di fuori dei casi tassativamente previsti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame ha dimostrato, sulla base RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, il pieno coinvolgimento del NOME nello spaccio di cocaina (capo 17) come fornitore di primo livello. Il ricorrente non ha contestato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01).
Quante alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha desunto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose dal fatto che il ricorrente è risultato essere uno stabile rifornitore di cocaina, per cui la ripetitività della condotta è stata evidenziata non illogicamente come indicativa dell’inserimento in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico di stupefacenti. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01). Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile.
Quanto, infine, all’applicazione di due misure non custodiali, tale possibilità, un tempo negata dalle Sezioni Unite La Stella, citate dal ricorrente, è ormai pacificamente ammessa in seguito alla novella dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. da parte della legge 16 aprile 2015, n. 47, come ricordato di recente anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957-01.
La motivazione a sostegno di tale scelta è ineccepibile, perché il Tribunale del riesame ha ritenuto, trattandosi di molteplici cessioni di piccola entità, che non necessaria la misura detentiva ma sufficiente l’obbligo di dimora nel Comune–per evitare spostamenti in altri centri abitati, affiancato dall’ulteriore presidio dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per mantenere un adeguato controllo da parte RAGIONE_SOCIALE autorità preposte.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 12 aprile 2023
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