Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore di NOME, avvocato NOME COGNOME, e del difensore di NOME, avvocato NOME COGNOME, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che, dopo aver ritenuto la gravità indiziaria del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (aggravato ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. imm.) a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva applicato loro la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della regione Friuli-Venezia NOME.
Il Tribunale escludeva il pericolo di fuga, sulla base di un giudizio prognostico basato sulla condotta degli indagati, sulle loro condizioni di vita e sui loro precedenti. Né COGNOME, né COGNOME, si erano opposti all’arresto. Entrambi risiedevano stabilmente in territorio europeo. Entrambi erano in possesso di regolari documenti ed erano incensurati. Nulla lasciava presagire che, al momento debito, la potestà punitiva dello Stato non potesse essere utilmente esercitata.
Il Tribunale ammetteva il pericolo di reiterazione, ma giudicava la misura cautelare gradata adeguata a scongiurarlo, alla luce della modesta caratura criminale degli indagati, della loro personalità e del ruolo di secondo piano ricoperto nella vicenda.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente richiama le peculiarità del territorio ove esercita le sue funzioni, immediatamente confinante con Stati dell’Unione europea rispetto ai quali non esistono valichi di confine presidiati. Tale situazione avrebbe reso possibile il fenomeno degli stranieri che entrano in Italia all’unico scopo di commettere reati, varcando la frontiera in senso contrario subito dopo averlo fatto. Tale fenomeno imporrebbe una valutazione del pericolo di fuga diversa da quella usuale nel resto d’Italia.
Il ricorrente riprende quindi, testualmente’ ampi stralci di talune decisioni di questa Corte, inerenti l’applicazione della norma processuale in titolo in rapporto a vicende del territorio triestino, chiedendosi, retoricamente, se serva altro per dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, che solo il giudice a quo non sarebbe in grado di comprendere.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che, in ordine al reato per cui si procede, sussi presunzione (relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza de sola custodia cautelare in carcere, che il Tribunale di Trieste non avrebbe vi né rispetto al pericolo di fuga, né rispetto al pericolo di reiterazione di reat stessa specie.
La trattazione del ricorso è avvenuta in Forma scritta, ai sensi dell’art comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, nelle premesse, articolato in punto di fatto, e nel resto meramente riproduttivo di estesi pass motivazionali, tratti da decisioni di questa Corte, seguiti dall’asse affermazione che il Tribunale dell’appello cautelare si sarebbe discostato corrispondenti principi di diritto.
L’assunto, infatti, non è preceduto dall’effettiva ricogrvizione dell’am ragionamento giudiziale, con cui il ricorrente omette concretamente ogni confronto, né è dunque sorretto da un vaglio critico adeguato ed effettivament mirato ai contenuti dell’ordinanza impugnata.
Il difetto di adeguata correlazione tra le argomentazioni riport dall’ordinanza medesima, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ridonda inevitabilmente nel vizio di aspecificità di quest’ultima (Sez. 4, n. 1 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01), che preclude al riguardo la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il reato per cui si procede, benché in realtà non ricompreso nel perimetro cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., soggiace però alle previsioni – di effetto equivalente – recate dall’art. 12, comma 4-bis, T.U. imm.
Secondo tale disposizione, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal precedente comma 3, è applicata la custodia cautel in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussi esigenze cautelari, ovvero (v. Corte cost., n. 331 del 2011) elementi specifici relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos essere soddisfatte con altre misure.
Il giudice a quo ha copiosamente motivato circa la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga, mentre, in ordine al pericolo di reiterazione, ha addotto pre
circostanze di fatto a giustificazione della sua ridotta intensità e dell’adegua di misure non custodiali a fronteggiarlo. Detto giudice ha così anche, sia p implicitamente, superato le presunzioni legali, di ordine relativo, e il plau ragionamento svolto (che il ricorrente non contrasta con argomenti puntuali supera il vaglio di questa Corte.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 19/12/2023