Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9 aprile 2024 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., contestata in relazione al delitto di cui al capo 1) dell’imputazione cautelare, h
rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale d Caltanissetta, che in data 18 marzo 2024 ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
In questo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto NOME gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 416bis cod. pen., quale promotore e organizzatore dell’associazione criminale mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella famiglia di INDIRIZZO (capo 1) e di plurimi episodi di estorsione aggravata, contestati ai capi 2), 3), 4), 5) e 7).
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 416-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’assenza di un quadro indiziario relativo alla sussistenza del reato associativo contestato al ricorrente.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, ritenuto dimostrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, quale capo della famigli di INDIRIZZO, sulla base di intercettazioni dal carattere assolutamente neutro, non corroborate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Gli elementi posti a fondamento della valutazione del Tribunale sarebbero meramente suggestivi e, dunque, strutturalmente inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di un ruolo specifico di COGNOME all’interno di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente sarebbe, infatti, estraneo a tutte le estorsioni contestate n presente procedimento e gli incontri osservati dagli inquirenti sarebbero meri “incontri muti”, dei quali, peraltro, non sarebbe stato possibile accertare l’oggetto e la finalità.
Da tali elementi indiziari, dunque, non risulterebbe dimostrato il ruolo dinamico e funzionale assunto dal ricorrente all’interno della cosca; per quanto indicato dal Tribunale, peraltro, COGNOME non avrebbe svolto il ruolo di comando o di reggente della famiglia, ma si sarebbe limitato ad aver coadiuvato chi svolgeva questo ruolo.
Ad avviso del difensore, inoltre, non sarebbe emerso che il ricorrente: ricoprisse una qualche carica formale, o comunque riconoscibile, all’interno di RAGIONE_SOCIALE; – sovraintendesse all’attività del sodalizio, impartendo direttive o ordini avesse potere decisionale sulle questioni rilevanti per il sodalizio; – che t attribuzioni si manifestassero all’esterno del sodalizio criminoso.
Anche la vicenda, valorizzata dal Tribunale del riesame, relativa al pestaggio di NOME COGNOME non dovrebbe essere letta in un’ottica interna al sodalizio
criminoso, ma solo quale punizione inflitta ad un vicino di casa, che avrebbe assunto un comportamento violento e irrispettoso nei confronti della moglie.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti di estorsione aggrava contestati ai capi 2), 3), 4), 5) e 7) dell’imputazione cautelare.
Il Tribunale del riesame si sarebbe, infatti, limitato a riportare stralci conversazioni intercettate, che, tuttavia, sarebbero del tutto inidonei a fondare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente.
Nelle intercettazioni eseguite e nei servizi di osservazione svolti presso gli esercizi commerciali delle vittime, infatti, non sarebbe mai emerso un diretto intervento del COGNOME o una sua richiesta di tipo estorsivo.
Anche nel corso delle intercettazioni tra NOME e COGNOME, sarebbero stati captati meri commenti, che non indiziano la consumazione di alcuna estorsione; del resto, i commercianti sentiti a sommarie informazioni non avrebbero suffragato tale ricostruzione investigativa.
2.3. Con il terzo motivo, il difensore censura la violazione dell’art. 292 comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata per carenza dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari nel titolo cautelare genetico.
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, infatti, apoditticamente ravvisato il pericolo di reiterazione del reato in ragione delle «modalità dell condotte» e del «contesto mafioso in cui sono inserite», ma tali affermazioni sarebbero puramente tautologiche.
Parimenti sarebbe manifestamente illogica la motivazione relativa alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio legato alla necessità di operare acquisizioni documentali, in quanto, a tal fine, sarebbe sufficiente procedere ad operazioni di perquisizione e sequestro senza limitare la libertà personale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo, il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 416-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’assenza di un quadro indiziario relativo alla sussistenza del reato associativo contestato al ricorrente.
Il motivo è inammissibile, in quanto il difensore si confronta con gli elementi probatori posti dal Tribunale a fondamento del proprio apprezzamento, prospettandone una lettura alternativa.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio d legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, non incongruamente rilevato, sulla base delle intercettazioni, ambientali e telefoniche, e dei servizi di osservazione eseguit dagli inquirenti, che il ricorrente ha diretto e organizzato la famiglia mafiosa INDIRIZZO, occupandosi del sostentamento dei sodali detenuti, dell’organizzazione dell’attività estorsiva e del controllo delle attività economich nel territorio di competenza, mediante i suoi uomini di fiducia NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ha partecipato a riunioni riservate con altri esponenti mafiosi, come NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, le intercettazione eseguite attestano il conferimento al ricorrente del ruolo direttivo della cosca deliberato attraverso la dialettica e il consenso tra gli esponenti apicali del famiglie di Rocca-Mezzo Monreale, e la successiva assunzione effettiva di questo ruolo nella gestione delle attività illecite della cosca.
L’organicità del ricorrente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è, peraltro, stata definitivamente accertata anche dalla sentenza della Corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 23 giugno 2016, che ha condannato COGNOME a otto anni di reclusione per aver fatto parte del mandamento di Pagliarelli e per delitti d estorsione e di detenzione di armi.
Con il secondo motivo, il difensore deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti di estorsione aggravat contestati ai capi 2), 3), 4), 5) e 7) dell’imputazione cautelare.
Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, ma si limita a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova posti a fondamento dell’ordinanza impugnata.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è, tuttavia, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazion degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01).
6. Con il terzo motivo, il difensore deduce la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata per carenz dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice per le indagini preliminari.
7. Il motivo è infondato.
Il vizio della motivazione denunciato dal ricorrente, a tacere della genericità della censura proposta sul punto, è, infatti, insussistente.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, con motivazione aderente all risultanze delle indagini e autonoma rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, ha rilevato come non sia ravvisabile alcun elemento atto a superar la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti contestati e come le risultanze delle indagini abbian dimostrato l’elevata pericolosità sociale del ricorrente, che ha svolto per un ampio lasso di tempo le funzioni di reggente di una cosca mafiosa, dirigendone tutte le attività illecite.
Il ricorrente, infatti, in questo lasso di tempo si è occupato del sostentamento dei sodali detenuti e di vessare i commercianti che operavano nel territorio di sua competenza, non esitando anche a programmare eventuali atti incendiari e a ricorrere alla violenza al fine di ristabilire l’ordine mafioso.
Tali circostanze, dunque, nella valutazione non illogica del Giudice per le indagini preliminari, fondano una prognosi di pericolosità del ricorrente non diversamente contenibile se non a mezzo della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2/10/2024.