Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41555 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza dell’11/07/2025 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO del foro di ROMA, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 luglio 2025, depositata in data 1 agosto 2025, il Tribunale di Roma, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 23325 del 2025, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 6 novembre 2024 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale l’indagato Ł stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 111 della provvisoria incolpazione, poichØ ritenuto responsabile di essere inserito in una associazione costituita da piø di dieci persone, operativa da epoca «antecedente al 25 agosto 2021, con condotta perdurante», nella quale COGNOME ne sarebbe stato capo, promotore e organizzatore, nonchØ in relazione a numerose violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati come commessi fino alla fine del mese di giugno del 2022.
La sentenza rescindente aveva ritenuto inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono cellulare sequestrato al coindagato NOME COGNOME, per difetto di motivazione del decreto di sequestro, sicchŁ il provvedimento era nullo e tale nullità si estendeva ex art. 185 cod. proc. pen. all’acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo, e, per l’effetto, aveva annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Roma al fine di valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura era stata disposta, se l’inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato a NOME COGNOME fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario.
Il Tribunale cautelare, in sede di rinvio, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, sia con riferimento al reato associativo e al ruolo attribuito all’indagato, sia con riferimento ai reati fine, ad eccezione del reato di cui al capo
60), ordinando la immediata liberazione formale dell’indagato relativamente a tale ipotesi di reato e confermando nel resto l’ordinanza impugnata. Quanto alle esigenze di cautela sociale, il Tribunale ha ritenuto il pericolo di recidiva concreto ed anche attuale, non essendo stata introdotta dal ricorrente alcuna prova contraria idonea a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari rispetto al reato associativo.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inefficacia della ordinanza cautelare per tardività ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., nonchØ l’incostituzionalità di quest’ultima disposizione per contrasto con gli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU, e 9, comma 4, Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.
Premette la difesa che il Tribunale di Roma aveva ricevuto gli atti, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, il 30/06/2025, richiedendo al Pubblico ministero la trasmissione degli atti il 03/07/2025 e depositando il dispositivo della decisione l’11/07/2025, con comunicazione al difensore il 12/07/2025. In tal modo, osserva la difesa, Ł stato seguito l’orientamento affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27104 del 2020, secondo il quale se Ł stata annullata con rinvio, su ricorso dell’indagato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza Ł depositata in Cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, determinandosi nella sostanza un secondo procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen., con i termini di efficacia previsti dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Tuttavia, deduce la difesa che nØ la norma di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., nØ altra norma operano alcun rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 cod. proc. pen. quanto al rispetto, nel giudizio di rinvio, del termine per la ricezione degli atti e per il deposito della decisione di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sicchŁ avrebbe dovuto ritenersi preclusa in radice la affermazione della esistenza, nel giudizio di rinvio, di una causa di inefficacia conseguente alla mancata osservanza dei termini previsti in relazione al procedimento del riesame, tanto che mentre nel procedimento del riesame il termine di deposito della ordinanza Ł di trenta giorni dalla decisione, prorogabile fino a quarantacinque giorni, nel giudizio di rinvio il termine ordinario di trenta giorni non Ł suscettibile di alcuna proroga.
Inoltre, sotto il profilo sistematico, la difesa osserva che l’acquisizione di atti del procedimento principale e, dunque, la richiesta all’Autorità competente di trasmetterli, sono del tutto privi di senso e di utilità, dal momento che gli atti sui quali il Giudice del rinvio deve fondare la sua decisione sono quelli oggetto della decisione del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione, senza possibilità, da parte del P.M. e da parte della difesa, di integrarli; allo stesso modo, per il Giudice del rinvio, Ł preclusa la possibilità di integrare la motivazione della ordinanza genetica, come può evincersi dall’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in base al quale, in caso di annullamento di una ordinanza, il Giudice del rinvio decide uniformandosi alla sentenza di annullamento.
In tal modo, resta confermata la assoluta superfluità di una nuova acquisizione di atti già disponibili, perchØ trasmessi dalla Corte di cassazione, per cui l’unico effetto sarebbe quello di allungare, senza utilità, e del tutto indebitamente, i tempi del procedimento di rinvio,
con una decisione che potrebbe intervenire entro un termine maggiore di quello stabilito dall’art. 311, comma 5, cod. proc. pen, vale a dire entro trentacinque giorni dalla ricezione degli atti dalla Corte di cassazione, ma anche entro un tempo indeterminato.
Sostiene, pertanto, la difesa che l’orientamento minoritario in base al quale il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione Ł conforme alla lettera della legge e garantisce i diritti della libertà del cittadino, della durata ragionevole del processo e il diritto di difesa.
In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 27104 del 2020, costituente diritto vivente, perchØ rilevante nel caso in esame e perchØ fondata, in quanto in contrasto con l’art. 13 Cost., con l’art. 111 Cost., con l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, con l’art. 5, comma 4, CEDU e con l’art. 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politicinella parte in cui stabilisce che il termine di 10 giorni entro il quale il Tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, debba adottare la sua decisione decorre dalla trasmissione degli atti e non dalla ricezione del fascicolo dalla Corte di Cassazione ovvero nella parte in cui non prevede un termine certo e predefinito per il deposito della decisione, a seguito dell’annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione della ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della ordinanza ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e per difetto assoluto di motivazione in ordine alla affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati per i quali Ł stata confermata l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
La difesa richiama innanzitutto la memoria depositata all’udienza del 10/07/2025 dinanzi al Tribunale del riesame di Roma, in sede di rinvio, della quale denuncia l’omesso esame, non essendosi il Tribunale in sede di rinvio con essa confrontatosi, e della quale ne trascrive il contenuto, ai fini di autosufficienza del ricorso. In detta memoria Ł stato precisato: a) che il giudice chiamato a pronunciarsi, in sede di rinvio, ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve restare nel perimetro definito dalla ordinanza cassata, senza possibilità di fare ricorso ad elementi da essa non presi in considerazione e ciò solo al fine di colmarne i vuoti motivazionali censurati dalla Cassazione, essendosi nel caso in esame ritenuta la inutilizzabilità derivata dagli indizi derivanti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato all’COGNOME NOME e, conseguentemente, affermata la necessità di rivalutare, per ciascun indagato e per ciascun reato, se la detta inutilizzabilità fosse idonea ad incidere sul quadro indiziario; b) che la Corte di cassazione, oltre a dichiarare inutilizzabili i contenuti della corrispondenza informatica dell’COGNOME, era anche pervenuta ad un esito negativo della prova di resistenza, alla quale aveva certamente sottoposto il quadro probatorio residuale; c) che anche il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione delle iscrizioni delle notizie di reato ex art. 335-quater cod. proc. pen., aveva avuto modo di sottolineare che le censure alla utilizzabilità avevano ad oggetto elementi indiziari fondanti la consistenza probatoria posta alla base dell’ordinanza; d) che gli esiti della osservazione da remoto dei luoghi di pertinenza del ricorrente non potevano essere riproposti e valorizzati nella stessa prospettiva dei precedenti provvedimenti, poichØ la Cassazione, all’esito della prova di resistenza, li aveva ritenuti insufficienti a sostenere il giudizio di probabile colpevolezza; e) che i reati contestati al ricorrente, ad eccezione di quello sub 70, sarebbero consistiti nella gestione del sito di stoccaggio della sostanza stupefacente di INDIRIZZO, vale a dire nella ricezione dei rifornimenti e
nella consegna all’incaricato dello stupefacente destinato alla cessione, senza tuttavia che, in nessuna delle 54 occasioni nelle quali i Carabinieri avevano ritenuto di aver assistito ad acquisti o cessioni di stupefacente, si fosse proceduto al controllo di chi si era incontrato con il ricorrente o alla perquisizione del sito di INDIRIZZO, nonostante l’obbligo di attivarsi immediatamente per accertare ed eventualmente reprimere il reato, mentre il P.M. aveva iscritto la notizia di reato dei reati scopo il 22/02/2024, per poi retrodatarla al 17/03/2023; f) che la struttura associativa era organizzata su piø livelli organizzativi e che non era contestabile, soprattutto con riferimento al preteso gruppo COGNOME, che i contenuti della corrispondenza informatica dell’COGNOME fossero stati utilizzati nel provvedimento genetico riconducendo al programma associativo i singoli episodi di cessione o di acquisto, ricostruendone l’organizzazione e assegnando i ruoli ai presunti aderenti, sicchŁ la declaratoria di inutilizzabilità di quei contenuti aveva compromesso la prova generica in ordine al reato associativo ed anche con riferimento ai reati scopo, determinando il dissolvimento di qualsiasi possibile supporto probatorio; g) che anche quanto alla contestazione sub 70), la tesi del ruolo centrale svolto dal ricorrente era fondata esclusivamente sui contenuti, inutilizzabili, ai fini della decisione, della corrispondenza informatica dell’COGNOME, essendo insufficiente la presenza del ricorrente presso l’autogrill dove era stata constatata la presenza dell’NOME poco prima che egli venisse arrestato; h) che infine la Cassazione aveva annullato l’ordinanza del riesame anche sulla mancata riconsiderazione del quadro cautelare ai fini della applicazione di una misura coercitiva di minore rigore.
La difesa lamenta poi la violazione, nell’ordinanza impugnata, del principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, dal momento che la Cassazione aveva annullato l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., ritenendo insufficiente il quadro probatorio residuo, dopo essere stato depurato dalla prova inutilizzabile; se, infatti, la Cassazione avesse ritenuto l’ordinanza del riesame adeguata a sostenere il giudizio di colpevolezza dopo la espunzione dal materiale valutabile della prova inutilizzabile, avrebbe rigettato e non accolto il ricorso, per cui la prova di resistenza avrebbe dovuto essere condotta in termini ben diversi dal Tribunale cautelare.
Quanto al capo 70, osserva la difesa che le ragioni della riunione presso l’abitazione dell’COGNOME nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2022 e la correlazione di detta riunione alla organizzazione della operazione di importazione, così come gli avvenimenti del 13 maggio 2022, erano stati ricavati dal G.I.P. dai contenuti inutilizzabili della corrispondenza informatica dell’COGNOME; mentre, quanto agli eventi del 13 giugno 2022, nessun contatto era intervenuto tra COGNOME e il ricorrente, se non la presenza contemporanea per qualche minuto di entrambi presso la medesima area di servizio, senza un incontro o una interlocuzione tra costoro, mentre gli operanti che avevano fermato COGNOME dopo un casello autostradale non avevano rilevato il passaggio del COGNOME, che avrebbe dovuto precedere il furgone. La vicenda del 10 maggio 2022 (NOME si recava dal COGNOME con il furgone che poi sarebbe stato portato in Olanda tre giorni dopo ed utilizzato per l’importazione dello stupefacente) era del tutto neutra ed anche l’episodio del 31 maggio 2022 (parcheggio del furgone utilizzato per l’importazione presso l’abitazione del NOME da NOME e successivo spostamento del furgone da parte del ricorrente) non era stato spiegato perchØ fosse rilevante in ordine alla operazione avviata tredici giorni dopo.
Quanto al capo 78, il Giudice del rinvio non aveva spiegato come potesse sopravvivere la gravità indiziaria a carico del COGNOME, una volta venuta meno la utilizzabilità del messaggio ricevuto dall’COGNOME da parte di NOME, destinatario dello stupefacente caricato dal
ricorrente sull’autovettura in uso all’COGNOME.
Quanto al capo 84, la declaratoria di inutilizzabilità dei contenuti estratti dal cellulare in uso all’COGNOME, ad avviso della difesa, aveva dissolto il quadro indiziario.
Quanto al capo 85, l’elemento a carico del ricorrente dell’avvicinamento all’auto dell’COGNOME, rilevato attraverso la videosorveglianza remota, non manteneva valore di grave indizio, una volta dichiarati inutilizzabili i messaggi intercorsi tra COGNOME e COGNOME.
Quanto al capo 91, avevano avuto rilievo decisivo le comunicazioni tra COGNOME e COGNOME dichiarate inutilizzabili dalla Corte di cassazione.
Quanto al capo 98, la consegna del COGNOME all’NOME dello stupefacente poi consegnato a NOME NOME era stata ritenuta provata sulla base delle comunicazioni intercorse tra NOME e NOME dichiarate inutilizzabili.
Quanto al capo 100, era divenute inutilizzabili le comunicazioni tra NOME e NOME ed a carico del COGNOME era stato rilevato l’insufficiente suo fugace avvicinamento all’auto dell’NOME.
Quanto al capo 103, la consegna di stupefacente di COGNOME ed COGNOME in favore di NOME era fondata interamente sulla analisi delle chat presenti nel telefono sequestrato ad COGNOME dichiarate inutilizzabili.
Quanto ai capo 104, divenute inutilizzabili le comunicazioni tra NOME e NOME ed a carico del COGNOME era stato rilevato l’insufficiente passaggio dell’COGNOME presso il box nella disponibilità del ricorrente.
Quanto al capo 105, il giudizio di probabile colpevolezza era fondato sul contenuto di una delle comunicazioni intercorse tra COGNOME e NOME dichiarate inutilizzabili.
Quanto al capo 106, la contestazione della consegna di stupefacente da parte di COGNOME ed COGNOME ad un cliente in zona Eur era fondata sull’analisi delle chat presenti nel telefono sequestrato e dichiarate inutilizzabili.
Quanto alle ulteriori contestazioni, i gravi indizi di colpevolezza erano stati ricavati dagli esiti della osservazione remota rispetto ai quali la difesa osserva che non si era proceduto a sequestri, nØ a perquisizioni, ad eccezione delle contestazioni sub 60 e 70, nØ ancora era stata chiesta l’autorizzazione a differire l’esecuzione di atti urgenti, nØ infine il P.M. aveva provveduto ad iscrivere alcuna notizia di reato fino al 22 febbraio 2024, per cui doveva concludersi o che detti fatti non fossero concludenti o che vi fosse stata omissione di atti dovuti.
Quanto al capo 111, osserva la difesa che tanto il P.M. che il G.I.P. avevano dato atto che, a monte della tesi dell’esistenza dell’associazione, ci fossero stati gli esiti della analisi della memoria dello smartphone dell’COGNOME, dichiarata inutilizzabile dalla Cassazione, per cui la sopravvenuta inutilizzabilità degli esiti dell’analisi della memoria del telefono dell’COGNOME aveva aperto una vera e propria voragine motivazionale nel provvedimento impugnato. In ordine alla specifica posizione del ricorrente, osserva la difesa che i reati scopo ascritti al COGNOME riguardano un periodo di poco piø di due mesi, dal 5 aprile 2022 al 16 giugno 2022, a fronte di una operatività dell’associazione di circa diciannove mesi e di cinquantasette operazioni realizzate in epoca anteriore all’intervento del ricorrente, senza che il Giudice della cautela avesse esposto le ragioni della partecipazione al sodalizio del ricorrente. Lamenta la difesa che il giudice del rinvio non ha svolto il compito assegnatogli dalla sentenza rescindente, conseguente alla declaratoriadi inutilizzabilità dei contenuti della corrispondenza informatica dell’COGNOME, pervenendo alla conclusione di attribuire al ricorrente condotte partecipative all’associazione sulla base dei contenuti della corrispondenza informatica dell’COGNOME, senza avere fornito specifica e puntuale
dimostrazione di altri elementi rispetto ai contenuti della corrispondenza informatica.
2.3. Con il terzo motivo, deduce la nullità della ordinanza ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in relazione al difetto di motivazione sulla applicazione della misura coercitiva piø grave.
Lamenta la difesa che il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere Ł stato fondato dichiaratamente ed esclusivamente sulla gravità della contestazione complessiva elevata a carico del COGNOME, fondando il pericolo di recidiva sull’essersi il ricorrente dedicato al traffico di droga pochi giorni dopo l’arresto di un sodale e la perdita di 19 chilogrammi di stupefacente, vale a dire di un episodio del quale il Tribunale cautelare aveva ritenuto la insufficienza del quadro indiziario, annullando l’ordinanza genetica relativamente a quella contestazione.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, con la quale si sintetizza il contenuto del ricorso, insistendo sui motivi proposti, ribadendo che la ordinanza genetica quanto alla contestazione sub 11 e alle contestazioni sub NUMERO_CARTA era stata motivata attraverso il rinvio ai contenuti della corrispondenza informatica dichiarata inutilizzabile. Quanto alle altre contestazioni, rileva la difesa che il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente non riguardava solo la inutilizzabilità della prova costituita dai contenuti della corrispondenza informatica, ma anche la insufficienza delle altre a sostenere il giudizio di responsabilità, finendo con riproporre lo stesso ed identico pseudo-ragionamento in chiave di gravità indiziaria del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione. Osserva la difesa che la Corte di cassazione, pur avendo valutato il valore dimostrativo degli esiti delle videoriprese eseguite di fronte ai luoghi riferibili al COGNOME, aveva disposto l’annullamento con rinvio, reputando l’inadeguatezza della motivazione integrata dei due provvedimenti cautelari di merito. In proposito, richiama l’argomentazione in forza della quale, essendo state le pretese movimentazioni di stupefacente rilevate in tempo reale attraverso le videoriprese, tra l’aprile ed il giugno 2022, la notizia di reato era stata iscritta solo il 22 aprile 2024 e retrocessa al 17 marzo 2023, mentre la p.g. non aveva proceduto a sequestri, nØ a perquisizioni od arresti, nØ ancora era stata chiesta l’autorizzazione a differire l’esecuzione di atti urgenti, per cui doveva concludersi come unica possibile spiegazione che detti fatti non fossero ritenuti concludenti, non avendo peraltro il Giudice del rinvio colmato il difetto motivazionale ritenuto dalla Corte di cassazione.
E’ pervenuta ulteriore memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, con la quale si mette in evidenza che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella sua requisitoria, non si era confrontato con le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, che vengono riproposte in memoria, ribadendo il mancato confronto anche con le argomentazioni sviluppate con il secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’inefficacia della misura cautelare, Ł manifestamente infondato.
Premesso che la decisione del Tribunale del riesame Ł intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti del Pubblico ministero, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279533; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022, COGNOME, non mass.), conformemente all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, hanno affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al Tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all’autorità procedente.
In proposito, le Sezioni Unite, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, hanno sottolineato il dato dirimente dell’autonomia del giudizio di rinvio, che deve essere condotto in base agli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario e che deve essere perciò fondato su un pieno esame di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare, anche a garanzia della stessa posizione dell’indagato, che non può essere delimitato agli atti a suo tempo trasmessi dalla Corte di cassazione e da questa restituiti con la sentenza rescindente, indicati dall’art. 100 disp. att. cod. proc. pen. in quelli funzionali per la decisione sull’impugnazione dinanzi a detta Corte e di regola non comprendenti tutti gli atti utili ai fini della decisione del riesame, anche quelli sopravvenuti, avendone la giurisprudenza di legittimità evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio, nella ben piø ampia prospettiva di valutazione del predetto giudizio (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De, Rv. 261452; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7675 del 17/01/2025, non mass.; Sez. 5, n. 38920 del 09/09/2019, COGNOME, non mass.).
Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio Ł condotto, pertanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che Ł nella natura di tale procedimento. ¨, quindi, conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall’art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest’ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l’avviso all’autorità procedente perchØ la stessa trasmetta al Tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell’art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio; conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente Ł specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell’art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che Ł pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell’art. 311 fa riferimento in tal senso.
La Corte di legittimità ha avuto altresì modo di precisare in proposito che, al momento in cui viene formulata la richiesta di acquisizione degli atti all’autorità procedente, non si Ł a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del AVV_NOTAIO ministero, e si Ł quindi vincolati sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell’udienza, proprio per essere certi di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell’interesse di libertà del richiedente (Sez. 3, n. 29969 del 13/07/2022, COGNOME, non mass.).
NØ può dirsi che le esigenze di celerità del procedimento cautelare siano in tal modo sacrificate, avendo le Sezioni Unite puntualizzato che tali esigenze debbono conciliarsi con quella della completezza degli elementi valutabili per il giudizio, anch’essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall’aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell’autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato, e che l’aspetto relativo ad eventuali ritardi nella trasmissione degli atti richiesti deve intendersi superato in ragione della riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i
passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame, ivi compreso la sanzione della inefficacia della misura in caso di inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, nella condivisione dell’indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite, non vi sono i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per ‘riconsiderare’ la questione e rimettere nuovamente la questione di diritto, già risolta, dalle Sezioni Unite COGNOME.
Quanto alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., per come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 13, 24, 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 5, comma 4, CEDU e 9, comma 4, del Patto internazionale dei diritti civili e politici, nella parte in cui stabilisce che il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve adottare la sua decisione, dalla trasmissione degli atti nuovamente richiesti all’autorità procedente, essa, pur rilevante, Ł manifestamente infondata.
Invero, detta questione, sostanzialmente incentrata su una interpretazione della norma, secondo la prospettazione difensiva, non conforme ad una ragionevole durata del procedimento in materia de libertate, Ł manifestamente infondata, poichŁ la pronuncia delle Sezioni Unite ha riproposto, in sede di giudizio di rinvio, con riferimento alla decorrenza del termine del segmento temporale della richiesta degli atti all’autorità procedente e con riferimento alla perentorietà del termine stesso, gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., secondo la lettura offerta dalla Consulta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). Segnatamente, la Corte costituzionale, proprio con riguardo ai profili qui dedotti, nel ricostruire i segmenti procedurali del procedimento di riesame, aveva escluso, nella citata sentenza, l’incertezza dei termini del procedimento secondo una disciplina, quella di cui all’art. 309 comma 5 e 9 cod. proc. pen., che rendeva effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, stabilendo la sanzione dell’inefficacia della misura non solo per l’inosservanza del termine per la decisione, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al Tribunale, cosicchØ l’indagato aveva la certezza di una decisione entro quindici giorni.
Il secondo motivo di ricorso Ł fondato limitatamente ai capi 78, 98 e 106 della provvisoria incolpazione, infondato nel resto.
2.1. Preliminarmente, deve essere ricordato che l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 282972).
A tanto consegue che non basta allegare la memoria, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, ma occorre anche individuare in quale parte si annidi l’omessa valutazione, quale sia cioŁ l’argomento difensivo svolto, ma che non sia stato considerato e disatteso neppure implicitamente dal complessivo tenore della motivazione.
Sul punto, contrariamente all’assunto difensivo e considerato che la memoria sosteneva l’insufficienza degli elementi residui, al netto della prova dichiarata inutilizzabile, a configurare la gravità indiziaria, l’ordinanza risulta avere risposto alla richiesta della sentenza rescindente e di avere dato una congrua e non manifestamente illogica motivazione, come sarà meglio illustrato nei successivi paragrafi.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non Ł omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura Ł infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ‘un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato’ in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed Ł per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nØ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui Ł stata chiesta l’applicazione della misura, nonchØ al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità Ł perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioŁ prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 01).
2.3. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione.
Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati nel capo di incolpazione, alla stregua del principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente.
In proposito, deve essere ricordato che, in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. Ł vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed Ł limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della
prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, COGNOME, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261611; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 2, n. 22563 del 24/04/2025, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie, la sentenza di legittimità, nell’annullare l’ordinanza impugnata, ha demandato al giudice del rinvio la valutazione, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura Ł stata disposta, se l’inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato a NOME COGNOME fosse idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. In buona sostanza, Ł stata demandata al giudice del rinvio la valutazione relativa al se, esclusi gli elementi probatori desunti dall’analisi del telefono sequestrato ad NOME COGNOME, il materiale investigativo residuo fosse sufficiente a radicare la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. Conseguentemente, Ł corretta l’affermazione del Giudice del rinvio secondo cui la Corte di legittimità non aveva implicitamente esperito la prova di resistenza dell’ulteriore materiale investigativo, ritenendolo insufficiente, avendone al contrario espressamente demandato il compito al Giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Del resto, l’opzione propugnata dalla difesa secondo cui la sentenza di annullamento non avrebbe compiuto la c.d. prova di resistenza, in quanto aveva già ritenuto gli indizi non sufficienti, demandandone il rilievo (dell’insufficienza) al giudice del rinvio, non Ł coerente con la decisione di annullamento con rinvio assunta dalla Corte di cassazione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il rilievo dell’insufficienza del quadro indiziario da parte della Corte di cassazione avrebbe condotto alla diversa decisione di annullamento senza rinvio, mentre, al contrario, l’annullamento con rinvio ha espressamente demandato tale compito al giudice del rinvio, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Per altro verso, deve anche essere richiamata la disposizione di cui all’art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006, secondo cui, quando Ł necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al AVV_NOTAIO ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso AVV_NOTAIO ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. In proposito, in relazione all’attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di precisare che l’inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del AVV_NOTAIO ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l’inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell’attività investigativa svolta dall’agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al AVV_NOTAIO ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell’art. 6 Conv. EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Z., Rv. 283467). Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell’attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria.
2.4. Ebbene, il Tribunale del riesame, nel rivalutare il compendio indiziario escludendo gli elementi tratti dall’analisi del contenuto dell’apparecchio telefonico sequestrato a NOME COGNOME, Ł pervenuto alla conclusione che il materiale investigativo residuo era tale da radicare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, fatta eccezione per il reato di cui al capo 60, mettendo in evidenza, con specifico riferimento alla posizione del COGNOME, che la posizione di costui emergeva a partire dalla fine di marzo del 2022, NOME la p.g. constatava che NOME COGNOME si recava, anche piø volte nel corso della giornata, nel complesso delle case popolari di INDIRIZZO, sicchŁ la videosorveglianza del box sito nel INDIRIZZO della predetta INDIRIZZO, avviata in data 8 aprile 2022, consentiva di accertare che proprio quel sito rappresentava il luogo di custodia della sostanza stupefacente, dove cioŁ lo stupefacente veniva recapitato dai corrieri ed occultato in un box o in una cantina nella disponibilità del ricorrente (il riferimento Ł alle contestazioni sub 58 e 59 per i carichi recapitati da NOME COGNOME, alle contestazioni sub 62, 63, 64, 65, 66, 67-bis per i carichi recapitati da NOME COGNOME, alle contestazioni sub 61, 68 e 69 per i carichi recapitati da soggetti non identificati) dove poi veniva caricato nel doppiofondo delle auto di coloro che erano deputati alla successiva consegna ai clienti (il riferimento Ł alle altre contestazioni, ad eccezione della fattispecie associativa e delle contestazioni sub 60 e 70 relative alle due importazioni di stupefacente dall’Olanda).
Il Tribunale sottolinea che i carichi di stupefacente pervenuti presso il sito nella disponibilità del ricorrente sono documentati dalle videoriprese che danno atto inequivocabilmente della ricezione, da parte del COGNOME, di borsoni contenenti sostanza stupefacente, evidenziando che negli episodi contestati emerge come i trasportatori fossero soliti celare le buste nell’abitacolo posteriore, dove si era notato NOME COGNOME armeggiare con il busto proteso dentro l’auto, nello stesso punto nel quale trenta giorni sarà trovato uno zainetto contenente tre chilogrammi di cocaina occultato in un vano dietro ai sedili posteriori della Toyota da lui condotta, mentre, con riferimento alle forniture recapitate da NOME COGNOME, si era notato il ricorrente avvicinarsi al furgone condotto dal primo con una borsa nera apparentemente vuota che poi veniva riempita all’altezza della parte posteriore del mezzo, dove il COGNOME si era previamente chinato a terra, e trasportata dal COGNOME verso il fondo del viale, per poi ripetere l’operazione, riavvicinandosi alla parte posteriore del furgone del COGNOME con la borsa vuota, riempirla e rifare nuovamente il percorso, sin quando COGNOME, dopo essersi nuovamente chinato a terra, ripartiva. Il Tribunale sottolinea, al riguardo, come il chinarsi a terra del COGNOME riscontrasse il punto dove lo stupefacente veniva nascosto, vale a dire sotto il pianale del furgone all’esterno del c.d. tronco, in un finto serbatoio verniciato di nero, dove sarebbero stati poi rinvenuti 5 del 19 chilogrammi di stupefacenti importati dall’Olanda.
Riceve smentita, pertanto, la critica concernente l’insufficienza degli esiti dell’osservazione remota quanto alle forniture di stupefacente recapitate presso il sito gestito dal ricorrente, avendo il Tribunale cautelare alle pagine 9, 10 e 11 dell’ordinanza impugnata spiegato le evenienze emerse dalle videoriprese poste in relazione con le modalità consuetudinarie con le quali si verificavano gli incontri, gli andirivieni di buste nelle mani del COGNOME, l’apertura del portellone posteriore del veicolo con la creazione di uno spazio utile all’occultamento di sostanza stupefacente che verrà poi lì rinvenuta nel tragitto di ritorno dall’Olanda.
Ma le censure mosse ricevono smentita soprattutto ove poste in relazione con gli elementi emersi dalle consegne effettuate dal ricorrente ai vari corrieri per il trasporto in favore dei clienti, esaminate dal Tribunale alle pagine da 11 a 16. In questo caso, infatti, le
videoriprese che danno atto dell’arrivo del COGNOME sul punto di consegna con delle buste in mano che vengono caricate sul doppiofondo dell’auto del corriere che poi riparte per il giro di consegne prestabilito dal ricorrente ricevono riscontro e rafforzamento dalle condotte del corriere monitorate dalla p.g. (che effettua una sosta poco prima delle consegne per prelevare lo stupefacente dal vano preposto al suo occultamento) e dai commenti captati in ambientale a bordo del mezzo utilizzato per le consegne tra il corriere e COGNOME oppure tra il corriere e i clienti sulla quantità e/o sulla qualità dello stupefacente e sul corrispettivo pagato. E, dunque, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la gravità degli episodi di consegna dello stupefacente al corriere contestati al COGNOME non Ł fondata esclusivamente sui contenuti estratti dal cellulare di NOME COGNOME, ma trova ulteriori elementi indiziari che vengono logicamente elaborati e posti in relazione tra loro dal Tribunale del riesame. Con riferimento al capo di incolpazione 84, il Tribunale spiega come COGNOME, al momento della consegna dello stupefacente, redarguisca COGNOME a piø riprese e lo istruisca ai fini delle consegne, dicendogli dove deve recarsi, ed COGNOME si reca a Marino dove riceveva da un cliente una somma di denaro talmente voluminosa da non riuscire a collocarla nel vano predisposto per l’occultamento, essendo nuovamente redarguito dal COGNOME nel prosieguo per i ritardi nelle consegne, dal momento che lui personalmente riceveva proteste dai clienti. Con riferimento al capo 85, emergeva come NOME avesse ricevuto in consegna lo stupefacente alle ore 20.16 per poi recarsi a Canino (VT), dove riceveva indicazioni da NOME di togliere lo stupefacente dal vano occulto per la presenza, nelle vicinanze, di un posto di blocco. Con riferimento al capo 91, il Tribunale racconta che NOME, dopo essersi rifornito dal COGNOME, ha incontrato NOME al quale ha spiegato il funzionamento del vano occulto del veicolo e che si trattava di effettuare consegne a clienti diversi indicati dal COGNOME stesso, per poi partire ed effettuare le consegne ai clienti, tra i quali NOME COGNOME, COGNOME ed altri. Con riferimento al capo di incolpazione 100, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale afferma che COGNOME, dopo essersi rifornito da COGNOME, ha incontrato un cliente ricevendo 1.000 euro per la consegna, per poi incontrarsi con altro cliente. Con riferimento al capo 103, COGNOME, dopo aver caricato sul doppiofondo dell’auto lo stupefacente ricevuto dal COGNOME, si Ł recato dal cliente COGNOME, rassicurandolo sulla qualità dello stupefacente. Anche con riferimento ai capi 104 e 105, COGNOME, dopo aver caricato nel doppiofondo lo stupefacente consegnatogli dal COGNOME, si era recato per le consegne da NOME, COGNOME, COGNOME, emergendo dalle intercettazioni ambientali commenti sulla qualità dello stupefacente.
Anche per il capo 70 le doglianze mosse ricevono smentita nell’ordinanza impugnata, avendo il Tribunale cautelare delineato, senza vizi logici, alle pagine da 17 a 20 dell’ordinanza impugnata il compendio indiziario, costituito da videoriprese, servizi o.c.p., rilevazione tracciati GPS e celle telefoniche, accertamenti documentali, sequestri di sostanza stupefacente, tutti elementi diversi da quelli dichiarati inutilizzabili dalla Corte di cassazione, descrivendo come il ricorrente si fosse occupato dei furgoni utilizzati per la spedizione in Olanda, curando gli adempimenti per l’intestazione fittizia di uno di essi, trasportato in Olanda il 13/05/2022, e custodendo l’altro mezzo presso la propria abitazione fino alla partenza del corriere il 13/06/2022, per poi recarsi il 15/06/2022 nell’area di sosta Flaminia Ovest, dove si incontrava, soffermandosi a discutere, con NOME COGNOME, di ritorno dall’Olanda a bordo del furgone precedentemente lì trasportato il 13/05/2022, che sarebbe stato subito dopo controllato dalle forze dell’ordine, rinvenendovi otto chilogrammi di cocaina occultati all’interno dello penumatico di scorta.
Per le ulteriori contestazioni, per le quali il Tribunale cautelare illustra in modo specifico
gli elementi che fondano la gravità indiziaria, il motivo di ricorso, con il quale si contesta che la gravità indiziaria era stata ricavata dagli esiti della osservazione remota, Ł generico, poichØ, contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza risulta avere risposto alla richiesta della sentenza rescindente e risulta avere dato una congrua e non manifestamente illogica motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria, ad eccezione dei capi 78, 98 e 106 della incolpazione provvisoria. Per queste ultime contestazioni, pur avendo il Tribunale cautelare affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla pagina 3 dell’ordinanza, non ha poi esaminato il compendio cautelare e non ha, dunque, risposto alle contestazioni mosse dalla difesa dell’indagato.
Rimane il capo di incolpazione 111 relativo al reato associativo, esaminato alle pagine 20 e 21 dell’ordinanza impugnata e rispetto al quale le contestazioni mosse, secondo cui la sopravvenuta inutilizzabilità degli esiti dell’analisi della memoria del telefono dell’COGNOME avrebbe aperto una vera e propria voragine motivazionale nel provvedimento impugnato, sono del tutto generiche, omettendo il confronto con le osservazioni contenute sul punto nella ordinanza impugnata, la cui motivazione Ł oltremodo adeguata e logica, sottolineando come il COGNOME avesse ricoperto il ruolo apicale di responsabile della custodia dei carichi e della distribuzione delle partite ai clienti tramite corrieri, custodendo lo stupefacente nei suoi box di INDIRIZZO, per poi affidarlo ai corrieri per le consegne, determinandone l’ordine, interfacciandosi con i fornitori e ricevendo il denaro provento dello spaccio.
NØ a diversa conclusione si perviene con riguardo alla censura difensiva che si appunta sulla circostanza che i reati scopo ascritti al COGNOME riguardano un periodo di poco piø di due mesi, dal 5 aprile 2022 al 16 giugno 2022, giacchŁ il periodo di osservazione, la cui durata neppure può definirsi breve, ha consentito di monitorare una intensa attività illecita di custodia dei carichi ricevuti dai fornitori e una assidua attività di distribuzione ai clienti, tale da delineare tutti i requisiti per la configurazione dell’esistenza di un sodalizio criminoso e del ruolo attribuito all’indagato, svolto con continuità nel lasso di tempo monitorato.
Del resto, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'”affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purchØ dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benchØ per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 6, n. 40217 del 23/10/2025, COGNOME, non mass.).
La ricostruzione dei giudici della cautela Ł, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede.
3. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura cautelare carceraria, poichŁ il Tribunale, dopo aver richiamato la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ha sottolineato la mancanza di elementi contrari idonei a vincere la presunzione relativa di sussistenza di attuali esigenze cautelari, non emergendo dalle memorie versate in atti elementi di cesura con l’ambiente del narcotraffico nel quale aveva operato nel 2016 e successivamente nel 2022 ad un livello assai piø rilevante, per poi affermare anche sul punto della scelta della misura come non fossero state dedotte circostanze indicative della idoneità di misure gradate, mettendo in evidenza la determinazione criminosa dell’indagato che aveva continuato ad operare nonostante i vari arresti compiuti nel corso delle indagini
partecipando alla realizzazione della seconda attività di importazione di stupefacente dall’Olanda pochi giorni dopo il fallimento della prima spedizione, con la perdita di diciannove chilogrammi di stupefacente e l’arresto del COGNOME, ritenendo pertanto che non potesse farsi affidamento su misure di natura fiduciaria, elevato essendo il pericolo che, anche dal domicilio coatto, l’indagato potesse mantenere i contatti e continuare ad operare nel mondo del narcotraffico.
Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’adeguatezza della misura cautelare prescelta collegata alla assoluta spregiudicatezza ed incapacità di autocontenimento dimostrata dal ricorrente, NOME, avuta notizia del fallimento dell’importazione dall’Olanda con l’arresto del corriere, non esitava ad attivarsi per l’organizzazione di una successiva importazione; circostanze quelle esposte tali da rendere altamente prevedibile la inidoneità della custodia domiciliare a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa.
Quanto alla motivazione dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, deve essere ricordato il principio condiviso dal Collegio – secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego ai uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41112 del 13/09/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762, secondo cui deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sull’assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico).
Gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell’esclusione dell’adeguatezza della misura cautelare custodiale non si rilevano affatto pertinenti, perchØ la gravità indiziaria dei reati scopo Ł rimasta intatta alla luce degli elementi investigativi acquisiti, mentre l’insufficienza della gravità indiziaria con riferimento alla prima attività importativa, riconosciuta dal Tribunale cautelare, non entra in contraddizione con la motivazione adottata, avendo il Giudice del rinvio richiamato la prima attività importativa dall’Olanda solo per sottolineare che il COGNOME, acquisitane notizia, persisteva nell’attività criminosa operando per un ulteriore ingente rifornimento sempre dal territorio olandese.
D’altra parte, l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato, sottoposto a misura coercitiva, in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, Ł un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093), come nella fattispecie il Collegio ritiene.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere accolto limitatamente ai capi 78, 98 e 106 dell’incolpazione provvisoria, con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.
Alla Cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 78, 98 e 106 dell’incolpazione
provvisoria e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME