Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 143 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA. .
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Galatina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 18/4/2025 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali insistono per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare, applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto di esercitare attivit
imprenditoriale ed assumere uffici direttivi in imOrese e persone giuridiche, per la durata di nove mesi.
Tale decisione veniva adotta sul presupposto della sussistenza della gravità indiziaria relativamente alla partecipazione dell’indagato all’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di plurimi reati, tra i quali corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frede nelle pubbliche forniture, capeggiata da COGNOME NOME, il quale, mediante le condotte corruttive, si sarebbe garantito l’illecita assegnazione di plurirni apRAGIONE_SOCIALE pubblici.
Il Tribunale del riesame ribaltava la decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari che, invece, aveva escluso la sussistenza stessa dell’associazione, sul presupposto che le condotte illecite fossero tutte riferibili al solo COGNOME NOME e a COGNOME NOME, ritenendo che i restanti indagati potevano al più aver concorso in singole ipotesi delittuose, senza che per ciò solo fosse emersa la creazione di una vera e propria associazione.
Peraltro, nei confronti di NOME COGNOME – fratello di NOME e indicato quale legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE, società di fatto gestita da NOME – veniva esclusa la gravità indiziaria anche in relazione ai reati fine, senza che su tale aspetto fosse intervenuto il ricorso in appello del pubblico ministero.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, sul presupposto che il pubblico ministero aveva omesso di censurare la sussistenza delle esigenze cautelari e non potendosi sostenere, come fatto dal Tribunale del riesame, che l’appello concernesse, sia pur implicitamente, anche tale aspetto.
2.2. Con il secondo si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in riferimento al reato di associazione per delinquere.
Sottolinea il ricorrente come l’ordinanza impugnata consiste nella mera riproposizione del contenuto dell’ordinanza emessa nella fase di riesame nei confronti di NOME COGNOME, il che integrerebbe:il vizio di omessa motivazione.
La motivazione dedicata alla posizione del ricorrente – di per sé estremamente sintetica – risulterebbe inidonea a superare le considerazioni svolte dal g.i.p., secondo cui non risultava un accordo stabile e la creazione di una struttura associativa tra NOME COGNOME e i restanti imputati, dovendosi ricondurre gli apporti causali da questi ultimi posti in essere nell’ambito del mero concorso di persone nel reato.
Né a diverse conclusioni condurrebbero le considerazioni svolte in relazione al
ruolo di altri coimputati.
Si eccepisce anche la violazione del giudicato cautelare che, secondo il ricorrente, si sarebbe formato con riguardo ai reati fini per i quali il g.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria, il che avrebbe impedito al Tribunale di rivalutare tali condotte per sostenere la sussistenza dell’associazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge relativamente all’omessa esclusione dell’elemento soggettivo del reato, evidenziando come la consapevolezza del ricorrente di concorrere nelle attività illecite del fratello non poteva essere desunta né dal legame parentale, né dal ruolo ricoperto nel contesto societario.
2.4. Con il quarto motivo si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, genericamente desunte sulla base di una presunta “incondizionata messa a disposizione da parte di COGNOME NOME nell’interesse del sodalizio”, senza in alcun modo individuare elementi concreti a supporto della effettiva attualità del rischio di reiterazione, tanto più, che non è emerso il diretto coinvolgimento dell’indagato nella commissione di reati fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di ricorso, con il qdaie si deduce l’inammissibilità dell’appello cautelare, è infondato.
Il ricorrente sostiene che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione specificando anche le ragioni sottese alla sussistenza del periculum in mora, ritenendo che tale elemento sarebbe stato sostanzialmente escluso dall’ordinanza emessa dal g.i.p.
Premesso che dalla lettura del provvedimento genetico non emerge affatto un diretto esame della sussistenza delle esigenze ·cautelari, deve ritenersi che la dedotta inammissibilità non sussista.
Sul tema è sufficiente richiamare il principio, anche recentemente ribadito, secondo cui l’impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta,·nia non considerate dal giudice
per le indagini preliminari (Sez.6, n. 5332 del 6/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv.286061).
Nel caso dell’appello avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere dVriesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, sicchè è espressamente devoluto al suo esame il vaglio sulle esigenze cautelari così come prospettate nell’originaria richiesta, sempre che su tale requisito non si sia pronunciato il giudice per le indagini preliminari, nel qual caso è richiesto, a pena di inammissibilità, una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero.
Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, risultano fondati.
Il . Tribunale del riesame ha dedicato gran parte della motivazione alla ricostruzione delle condotte ascritte ai due protagonisti della vicenda, pacificamente individuati in NOME NOME e COGNOME (pg. 5/62), per poi affermare che la realizzazione delle condotte illecite presupponeva necessariamente l’esistenza di strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome.
In tale contesto, il ruolo di NOME COGNOME sarebbe stato quello di fungere da prestanome del fratello, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE e, in tale qualità, di consentire la strumentalizzazione delle risorse societarie nell’esecuzione di apRAGIONE_SOCIALE formalmente aggiudicati da società terze, come pure di partecipare a gare di appello oggetto di turbativa.
3.1. Occorre premettere che, rispetto alle specifiche condotte ascritte a NOME COGNOME, non può invocarsi il giudicato cautelare, posto che tale preclusione sorge non già per effetto della mancata impugnazione dell’ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria rispetto a ali reati, essendo necessario l’esaurimento degli strumenti impugnatori che, nel caso di specie, non sono stati attivati.
Non risulta fondata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’esclusione del concorso nelle condotte integranti i reati fine, non essendo state oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, determinerebbe l’impossibilità di valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotesi associativa.
Pur ritenendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, ritiene la Corte che l’ipotesi associativa non sia assistita dal requisito della gravità indiziaria.
Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di
associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consa0volezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez.6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562).
L’esistenza dell’associazione non può esser des.unta dalla mera commissione di una pluralità di reati scopo, essendo necessario che le modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo:(5ez.6, n. 12530 del 24/9/1999, COGNOME, Rv.216391).
3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere la correttezza dell’esclusione dell’ipotesi associativa, nella misura in cui non sono emersi i requisiti essenziali per ritenere che i protagonisti della vicenda agissero in maniera coordinata e nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio, piuttosto che di concorrere nelle attività delittuose in cui l’unico dominus era individuato in NOME è COGNOME.
A.ben vedere, l’ordinanza impugnata si fonda su un’ipotesi non assistita da elementi che, sia pur a livello di gravità indiziaria, consentano di affermare la consapevolezza in capo al ricorrente che l’attività illecita veniva svolta in un contesto associativo, dovendosi ritenere che le condotte si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con NOME COGNOME.
Del resto, non è neppure stata indicata la ragione per la quale le attività illecite del predetto avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, che non può neppure essere :desunta dalla mera circostanza dell’impiego di plurime compagini societarie, tutte a vario titolo riconducibili a NOME COGNOME.
In conclusione, quindi, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ai limiti della mera apparenza, deducendo la sussistenza dell’associazione senza individuare quelli che sono i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso e, sostanzialmente, sovrapponendo ipotesi di concorso nel reato con quella del reato associativo.
Risultano, inoltre, fondate anche le censure mosse in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare.
Sul tema è opportuno richiamare l’iter logico seguito dal Tribunale, incentrato sul fatto che le società – riconducibili a NOME COGNOME – sono tutt’ora attive,
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il che consentirebbe la prosecuzione dell’attività delittuosa.
4.1. A ben vedere, il Tribunale individua il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati.
Si tratta di una valutazione astrattamente corretta, nella misura in cui seguendo l’ipotesi della sussistenza dell’associazione – individua nella perdurante è operatività degli schermi societari lo strumento * .p r la prosecuzione dell’attività illecita..
Rispetto a tale ipotesi, tuttavia, risulta del tutto eccentrica l’adozione della misura interdittiva disposta nei confronti del soggetto che, formalmente, ha la legale rappresentanza dell’ente e funge da prestanome del reale dominus.
Se il rischio di reiterazione dei reati è diretta conseguenza della perdurante attività della società, l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell’ente e non già del fittiz amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito.
4.2. Occorre dar atto che, nel presente procedimento, non risulta che la pubblica accusa abbia proceduto nei confronti delle società coinvolte, facendo valere la responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001, pur se gran parte dei reati contestati rientrano tra quelli presupposto dell’illecito dell’ente.
A tal riguardo si deve precisare che la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del’ 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e; quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale.
Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che, nell’ambito del procedimento a carico degli enti, si riconosce direttamente al pubblico ministero il potere di archiviazione dell’illecito amministrativi:), ai sensi dell’art. 58, d.lgs. 231 del 2001. Tale previsione, infatti . , introduce esclusivamente una semplificazione nel procedimento di archiviazione, ritenendo non necessaria l’adozione di un decreto di archiviazione da parte del g.i.p., ma ciò non incide affatto sull’obbligo del pubblico ministero di attivarsi per l’accertamento dell’illecit dell’ente, sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione, con decisione che è soggetta al controllo da parte del Procuratore generale, cui va comunicato il decreto motivato di archiviazione e che, ove dissénta, può procedere direttamente alla contestazione dell’illecito amministrativo.
In conclusione, deve affermarsi il principio per cui il pubblico ministero che
proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatoriet del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.
4.3. Tale principio ha dirette ricadute sul delicato tema dei rapporti tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica, autore del reato presupposto, e quelle previste nei confronti dell’ente.
In linea generale, il principio di proporzionalità, al pari di quello d adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreta., comportando che la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie.
I due principi, pertanto, si integrano tra di loro .e vanno a costituire le regole cui il giudice deve attenersi nell’applicazione della misura cautelare, valutando la specificità delle esigenze cautelari e l’effetto contenitivo che può derivarne, imponendo al giudice di motivare adeguatamentO sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alte’rnativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (sul tema, ex multis, si veda Sez.6, n. 3514 del 18/12/2019, dep.2020, COGNOME, Rv.2782222; così, sia pur con riguardo alle misure cautelari reali, Sez.2, n. 29687 del 28/5/2019, COGNOME, Rv. 276979).
La vicenda in esame pone l’ulteriore problema di verificare se ed in che misura la disciplina delle misure cautelari applicabili gigli enti possa interferire con requisiti di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali.
La risposta al quesito deve essere sicuramente positiva, quanto meno in relazione al profilo dell’individuazione della misura cautelare maggiormente adeguata a fronteggiare lo specifico rischio di reiterazione.
A tal riguardo deve preliminarmente evidenziarsi che la responsabilità penale e quella da reato degli enti hanno un presupposto comune, costituito dalla commissione di determinati reati, sicchè anche le esigenze cautelari sono necessariamente destinate ad interferire tra di .loro, a prescindere dalla loro adozione nei confronti dell’autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all’ente.
4.4. Partendo da tale affermazione, si ritiene corretto affermare che la valutazione di idoneità e adeguatezza deve essere compiuta valutando il
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complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili considerando, pertanto, non solo quelle applicabili all’autore del reato’. presupposto, ma anche quelle direttamente rivolte all’ente.
Ne consegue che ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reat presupposto.
Deve, pertanto, affermarsi il principio in; virtù del quale, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il ‘ presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente.
Né il giudizio di adeguatezza può mutare a se . conda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.
4.5. Applicando tale principio al caso di specì,e, deve ritenersi che, nel caso di specie, il periculum che la misura cautelare intendeva prevenire era diretta conseguenza non già dell’assunzione da parte dell’indagato di cariche direttive all’interno della società, bensì del fatto che la società in quanto tale continuava ad operare.
Ne consegue che l’unica misura cautelare realmente idonea e adeguata a prevenire il rischio di reiterazione rappresentato dalla pubblica accusa era da individuarsi nella misura interdittiva applicabile ir« capo all’ente.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non residuando margini di ulteriore valutazione per giungere ad una diversa soluzione.
Deve ribadirsi, infatti, che va disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza del tribunale del riesame in materia di cautela personale laddove l’eventuale giudizio rescissorio, per l’esaustiva disamina del materiale probatorio
già operata nelle precedenti fasi di merito, non potrebbe colmare l’accertata carenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez,6, n. 40170 del 21/9/2022, Ciurar, Rv. 283944; negli stessi termini, ma in relazione al giudizio di merito, Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555-19).
A maggior ragione, nel caso di specie, deve disporsi l’annullamento senza rinvio essendosi rilevata l’intrinseca insussistenza del requisito dell’adeguatezza della misura cautelare disposta.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 2 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
La Presidente