Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42901 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42901 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 10/2/2023, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Napoli il 30/12/2022 ha respinto l’istanza di sostituire con la misura degli arresti domiciliari la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 24/11/2021 nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato e violazione di domicilio.
I fatti oggetto dell’imputazione si riferiscono a quanto accaduto il 21 novembre 2021 allorché, per questioni condominiali, il ricorrente e alcuni altri suoi familiari, tra cui il fratello NOME, hanno aggredito una vicina di casa, NOME COGNOME, colpendola con una bottiglia.
Il ricorrente è stato processato con le forme del rito abbreviato e condannato alla pena di anni sei e mesi otto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi.
Gli altri familiari, tra cui il fratello NOME, sono attualmente sottoposti a processo con le forme del rito ordinario.
Nel corso del dibattimento è stata sentita la persona offesa che ha dichiarato di essere stata colpita da una bottiglia lanciata da NOME COGNOME.
Sulla base di tale elemento la difesa ha proposto istanza di sostituzione della misura, anche evidenziando che a NOME COGNOME la misura è già stata sostituita con quella gradata degli arresti domiciliari.
La Corte di Appello ha respinto l’istanza e il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha respinto l’appello.
Il Giudice del riesame, che pure ha preso atto della testimonianza della persona offesa, ha fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti dell’attuale ricorrente e ha evidenziato alcune condotte specificamente attribuite allo stesso, come avere detto che si augurava che la persona offesa morisse, avere minacciato la figlia della vittima due giorni dopo i fatti e avere comunque ammesso di avere perso la testa, tutto ciò oltre alla ritenuta gravità dei fatti. Ragioni queste che, complessivamente, secondo il Tribunale non consentirebbero di ritenere che il pericolo di reiterazione dei reati sia venuto meno o che si sia comunque affievolito.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari originariamente ritenute.
In data 16 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari originariamente ritenute evidenziando che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe illogica in quanto diversacip quella assunta per il fratello del ricorrente che sarebbe l’autore materiale della condotta.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.
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1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure poiché sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il
profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012).
In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460).
1.2. Nel caso di specie la motivazione del Tribunale del riesame risulta adeguata e coerente e non è rilevabile alcuna illogicità.
Con gli specifici riferimenti alla condotta del ricorrente, alle frasi minatorie da questo pronunciate, anche nei confronti della figlia della vittima, al clima teso che persiste nel condominio e, da ultimo, alla stessa ammissione di avere “perso la testa”, che appare indicativa dell’attuale sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e dalla mancanza dell’autocontrollo necessario per l’applicazione di una misura gradata, infatti, il giudice del riesame ha dato ampio e articolato conto degli elementi posti alla base della conclusione cui è pervenuto.
Ciò anche considerando la particolare pervicacia del ricorrente ed evidenziando così, in termini non sindacabili in questa sede, che la sua posizione non è sovrapponibile a quella del fratello.
1.3. Per le esposte ragioni, pertanto, le doglianze, tese anche in parte a sollecitare una nuova valutazione degli elementi già adeguatamente considerati dal giudice di merito, non sono consentite e sono, comunque, manifestamente infondate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/6/2023