Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato in Lussemburgo, il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Francavilla Fontana DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Villa Castelli DATA_NASCITA;
NOME, nato a Grottaglie il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori, avv.ti: NOME COGNOME, per COGNOME NOME; NOME, per COGNOME, Di COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e NOME; NOME
· GLYPH COGNOME per NOME; NOME COGNOME per NOME; NOME COGNOME per NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2023, il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame – nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 14980 del 21 dicembre 2022 GLYPH ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per carenza del quadro di gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti, indagati per reati in materia di stupefacenti – in particola commercio di cocaina – variamente circostanziati.
In particolare, il Tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, nonché quella degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 292, 627 e 273, cod. proc. pen., in ordine alla mancata valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, nonché i relativi vizi di motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare adeguatamente la scelta della misura cautelare della custodia in carcere, limitandosi alla sterile elencazione delle risulianze investigative passate in rassegna senza alcuno spirito critico, ed astenendosi, in ogni caso, dal tenere conto del tempo trascorso dalla presunta commissione dei fatti, ai fini della scelta della misura da applicare e dell’attualità delle stesse Esigenze cautelari. Il giudice cautelare, dunque, avrebbe posto in essere una mera operazione di «copiaincolla» della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero – e già censurata dal Gip – muovendo dall’errato rilievo che la decisione di annullamento, pronunciata dalla Corte di cassazione, dovesse considerarsi come puramente “formale”. Il provvedimento del Tribunale replicherebbe gli errori già censurati dalla sentenza rescindente, senza considerare l’annullamento della prima ordinanza per omessa indicazione delle incolpazioni provvisorie e per assenza di motivazione autonoma sul corredo indiziario e sulle esigenze cautelari, derivanti dalla duplicazione testuale della richiesta della pubblica accusa e
dell’omissione di una sia pur minima valutazione critica relativamente alle argomentazioni del Gip. Né rilevanti apparirebbero, in ogni caso, le risultanze emei -genti dalla richiesta del Pubblico Ministero, in realtà prive di consistenza probatoria: non a caso, il Gip in sede cautelare, aveva rilevato l’assenza della necessaria gravità indiziaria, giacché nessun sequestro di stupefacente era stato eseguito in occasione delle molteplici condotte ascritte tanto a NOME quanto al COGNOME, alla Di COGNOME e al COGNOME – mentre fini a sé stessi sarebbero i dati, ancorché certi, relativi agli arresti in flagranza di Padul D’COGNOME e NOME – vista anche la mancanza di captazioni ambientali e/o telefoniche univocamente riferibili alle presunte attività di contrattazione e d compravendita contestate.
Ciò premesso, l’intero provvedimento apparirebbe pervaso da una motivazione manifestamente illogica, generica ed incoerente perché priva della verifica caso per caso della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e dell’adeguatezza di presidi cautelari meno afflittivi, in violazione dell’ar 275 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, anche NOME NOME, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3.1. Con una prima censura, si denunciano la violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 273, 292, 309 e 125, cod. proc. pen., nonché il relativo vizio motivazionale. La ricostruzione difensiva, dopo avere delieneato il perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare e richiamato la relati giurisprudenza, rileva come il Tribunale del riesame si sia confrontato solo apparentemente con l’ordinanza di rigetto del Gip e con la sentenza di annullamento ella Corte di cassazione, perseverando, all’opposto, nella scelta di non considerare i molteplici elementi favorevoli agli indagati e risultanti dall memorie difensive. In particolare, secondo la memoria del 14 giugno 2022, la piattaforma indiziaria sarebbe costituita unicamente dalle risultanze dell’attività di videosorveglianza, certamente utile al fine di addivenire ala conclusione che NOME frequentasse, con una certa abitualità, l’abitazione dei coniugi COGNOME COGNOME, ma non anche per affermare, che, ogniqualvolta lo stesso si sia recato in INDIRIZZO, avesse prelevato un certo imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da destinare alla cessione a terzi, come desunto, invece, alla luce del solo arresto in flagranza. Mancherebbe un riscontro esterno proveniente dall’attività captativa di comunicazioni telefoniche o tra presenti, ovvero dal rinvenimento, in suo possesso, di sostanza asportata dal suddetto appartamento. Del resto, in materia di “droga parlata”, lacidove il compendio indiziario si fondi solo sulle intercettazioni e non anche sul rinvenimento dello stupefacente, la valutazione del giudice deve essere contraddistinta da particolare attenzione e supportata da un impianto motivazionale particolarmente solido.
In secondo luogo, sostiene la difesa che l’ordinanza impugnata, oltre che replicare semplicemente il contenuto della richiesta di applicazione della misura avanzata dalla pubblica accusa, è contraddistinta da un impianto motivazionale apparente, perché non significativo di alcuno specifico apprezzamento del quadro indiziario, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
3.2. Con un secondo motivo di impugnazione – analogamente a quanto dedotto nell’interesse dei ricorrenti sub 2 – si censurano la violazione degli artt. 274, 275, 292 e 310 cod. proc. pen. ed il relativo vizio motivazionale. Più precisamente, la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, resa dal giudice del riesame, risulterebbe del tutto apparente, dal momento che essa avrebbe mancato di valutare adeguatamente la vicenda cautelare dell’imputato – prima attinto da misura custodiale carceraria a seguito dell’arresto in flagranza, avvenuto in data 30 dicembre 2020, poi destinatario, a partire dal 7 giugno 2021, della misura sostitutiva degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, e sempre rispettoso delle prescrizioni imposte – omettendo altresì di indicare specificamente le ragioni dell’attualità e della concretezza del
pericolo di reiterazione criminosa di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Oltre a ciò, il corredo motivazionale del provvedimento impugnato sarebbe generico ed illogico nella parte in cui, accomunando le diverse posizioni degli indagati, ometterebbe una valutazione autonoma e attualizzata sulla personalità dell’indagato. Si ribadisce la distanza temporale tra l’arresto e il giudizio cautelare oltre al fatto che l’imputato era già stato sottoposto a vari regimi cautelari, senza mai dare adito ad alcuna contestazione. Inoltre, l’indagato non sarebbe tra coloro nei confronti dei quali si è verificato l’ampliamento dell’attività investigati tramite la collaborazione con la magistratura e la polizia francesi. Analogamente alla posizione di COGNOME, pertanto, ci si troverebbe di fronte ad una manifesta antinomia rispetto a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del pericolo di reiterazione, devono essere valutati il tempo trascorso e i comportamento tenuto dall’indagato dopo i fatti.
Infine, il giudice del riesame avrebbe fondato la scelta della misura carceraria sulla sola oggettiva gravità delle condotte astrattamente poste in essere, senza tuttavia effettuare un esame della specifica posizione dell’indagato.
Avverso l’ordinanza anche NOME, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
4.1. Si lamentano, in primo luogo, la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché la carenza e manifesta iillogicità della motivazione, oltre che la violazione dell’art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. per l’omissione dell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento a quanto affermato alle pagg. 134-139 del provvedimento impugnato. Il ricorrente ritiene che il Tribunale, contravvenendo alle prescrizioni della sentenza rescindente, abbia omesso qualsivoglia confronto con gli argomenti spesi dal AVV_NOTAIO nell’originaria ordinanza di rigetto, da un lato, addivenendo ad una mera parafrasi della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero – onde la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione – dall’altro, astenendosi dal considerare che già il Gip aveva accertato sia i’inidoneità delle risultanze delle intercettazioni a dimostrare l’esistenza traffici di stupefacenti – in assenza, peraltro, di ulteriori riscontri probatori l’estraneità dell’odierno ricorrente alle presunte attività di spaccio. Si ricorda ch il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva ritenut frammentarie ed incomprensibili le captazioni prodotte e non univoci i dati numerici, ponderali ed economici restituiti dalle intercettazioni ambientali, anche in relazione all’effettiva conclusione delle operazioni di cessione, arrivando così a rigettare la richiesta cautelare avanzata dalla pubblica accusa. Si lamenta che
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l’ordinanza impugnata, alle pagg. 134-139, tenta di argomentare in ordine alla ritenuta sufficienza degli elementi di indagine, ritenendo fallacemente bastevole il mero riepilogo dei dati raccolti.
4.2. Con un secondo motivo di doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. A parere della difesa, i Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere la resistenza del pericolo di reiterazione rispetto al decorso del tempo in quanto determinato, quest’ultimo, da necessarie esigenze processuali connesse al ricorso per cassazione e alla fissazione del conseguente giudizio di rinvio. Il giudice cautelare, inoltre, avrebbe erroneamente travisato la posizione dell’imputato, nel rilevare paradigmi comportamentali espressivi di un elevato spessore criminale, desumibile dal commercio per un tempo adeguatamente prolungato di notevoli quantità di cocaina, destinate al successivo spaccio presso la piazza di Villa Castelli, ma trascurando il fatto che l’indagato compaia negli atti di indagine solo per un ristretto periodo di tempo (febbraio 2021) – nonostante l’integrazione dell’indagine effettuata con la produzione di nuovi elementi probatori decisamente invasivi, come le intercettazioni telefoniche, riferiti al primo semestre 2020 e del tutto avulsi dall’imputato e dal padre – e che non vi siano indizi effettivamente comprovanti il commercio di notevoli quantità. Non si sarebbero considerati elementi significativi dell’allontanamento dell’indagato dal contesto illecito, quali la sua incensuratezza e la documentata attività lavorativa, svolta come dipendente a tempo indeterminato presso la RAGIONE_SOCIALE, in luogo del presunto impiego, erroneamente attribuitogli, presso un’impresa individuale dedita al commercio di autoveicoli. 5. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da COGNOME NOME, il quale propone due motivi di doglianza, parzialmente analoghi a quelli del figlio COGNOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.1. Con il primo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, si critic quanto affermato alle pagg. 134-139 dell’ordinanza. La difesa si allinea alla prima censura avanzata nell’interesse del figlio, per quanto concerne: la lamentata carenza di una logica ed autonoma valutazione della gravità indiziaria; l’insufficienza, a tal fine, del mero riepilogo dei dati raccolti in fase investigat Lungi dal corroborare l’esistenza della gravità indiziaria, le risultanze probatorie prodotte – pur dimostrando che l’imputato si era trovato a parlare di stupefacente con qualcuno – non sarebbero idonee ad integrare alcuna condotta rilevante ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, giacché riferibili al più ad un generico
interesse degli indagati al narcotraffico, ma non anche al perfezionamento di effettivi accordi per la compravendita di stupefacenti.
5.2. Una seconda censura è relativa alle esigenze cautelar -i e alla scelta della misura. Più precisamente, si contesta la presunta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto ininfluente lo stato di incensuratezza dell’imputato ed omesso di considerare la distanza temporale tra la presunta commissione del reato e il giudizio cautelare, nonché l’assenza di condotte delittuose successive.
Per la difesa, gli esiti delle sopravvenute indagini informatiche – aventi ad oggetto le conversazioni criptate sulle piattaforme Encrochat e Sky ECC – ritenute utilizzabili dal Tribunale, avrebbero dimostrato il mancato coinvolgimento dell’imputato rispetto a qualsiasi fatto, ancorché indeterminato, successivo al febbraio 2021.
Parimenti illogico e contraddittorio sarebbe il richiamo effettuato dal giudice dei riesame a dati acquisiti con ordine di indagine europeo – attestanti «un giro vorticoso di affari ben più esteso di quello accertato da ottobre 2020 a febbraio 2021, che ovviamente influisce sulle esigenze cautelari, rendendo ancor più concreto e attuale il pericolo di reiterazione dei reati in assenza di elementi di segno contrario sull’allontanamento degli indagati da quel contesto illecito che consentiva loro di veicolari ingenti quantitativi di droga e ottenere lucrosi vantaggi economici» – che tuttavia non interesserebbero in alcun modo né l’imputato né suo figlio; né appropriata ed autosufficiente potrebbe, infine, considerarsi la motivazione dell’ordinanza impugnata sul versante della presunta adeguatezza della sola misura custodiale carceraria.
Avverso l’ordinanza, anche COGNOME NOME, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione: la violazione degli artt. 292, secondo COMMei, lettera c), e 627, cod proc. pen., relativamente all’inosservanza dei principi di diritto contenuti nella sentenza rescindente; l’omessa autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari; la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per insussistenza della gravità indiziaria, nonché il connesso vizio di illogicità dell motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
In primo luogo, l’ordinanza impugnata sarebbe priva di autonomia argomentativa, inglobando l’intera richiesta di applicazione della misura, ed omettendo di fornire qualsivoglia indicazione, ancorché sommaria, circa il percorso motivazionale seguito dal primo giudice. A parere del ricorrente, allorquando il titolo cautelare sia il frutto di un provvedimento di riforma di precedente decisione
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che non abbia ravvisato la sussistenza della richiesta gravità indiziaria, non può ritenersi sufficiente il richiamo per relationem della richiesta applicativa, dovendosi il Tribunale del riesame confrontare criticamente anche con le ragioni dell’originario diniego.
In particolare, mancherebbe la spiegazione del ragionamento che ha condotto il giudice del riesame a ritenere concludenti gli elementi indiziari a caric dell’imputato sul rilievo del riscontro che il sequestro della cocaina, avvenuto in data 30 dicembre 2020, avrebbe fornito alla accertata frequentazione, da parte di vari soggetti, negli stessi giorni e per pochi minuti, dell’abitazione di INDIRIZZO con involucri sospetti, a volte recapitati, a volte prelevati. Si sarebbe trascurata l circostanza che il giorno 30 dicembre 2020 non rientra nell’arco cronologico contestato al ricorrente. Parimenti inconsistente risulterebbe l’ascrizione all’imputato del ruolo di supervisore del traffico illecito, in conseguenza della sua accertata costante presenza ai diversi incontri, nonostante il Gip avesse ritenuto insufficienti gli indizi, perché corroborati solo dai filmati della videosorveglian dell’abitazione dei coniugi COGNOME, alla quale l’imputato sarebbe stato visto andare per consegnare imprecisati quantitativi di cocaina, e non anche da effettivi sequestri, perquisizioni o concrete intercettazioni attestanti perfezionamento di compravendite illecite.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato: nel desumere la natura e la quantità dello stupefacente dalla conformazione dell’involucro contenitore; nel ritenere che la frequentazione da parte dell’imputato dell’abitazione della sorella fosse dovuta, non già al rapporto parentale, ma a ragioni illecite; nel considerare grave indizio «un incrocio vicendevole di sguardi e/o una conversazione di qualche secondo». Né coerente e logica potrebbe ritenersi la valutazione effettuata circa i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. pen., in ordine ai quali il Tribunale avrebb fallacemente ipotizzato l’ipotesi associativa; erroneamente ritenuto ininfluente il decorso del tempo tra la presunta commissione del reato e il giudizio cautelare, perché determinato dal ricorso in cassazione e dalla fissazione del giudizio di rinvio, senza fare, tuttavia, alcun cenno alla dilatazione temporale provocata dagli errori commessi dallo stesso Tribunale e rilevati dalla sentenza rescindente; negligentemente omesso di considerare la circostanza che il ricorrente aveva appena terminato la misura alternativa dell’affidamento in prova, rispettando le prescrizioni, limitandosi al contrario ad evidenziare la sussistenza di precedenti penali e di altro procedimento penale pendente a suo carico. Del tutto inammissibili, infine, apparirebbero i nuovi elementi probatori prodotti dal Pubblico Ministero nell’ambito dell’udienza camerale, in quanto completamente estranei alla contestazione ed in ogni caso avulsi dal pieno contraddittorio cui avrebbe diritto l’imputato.
In sede di discussione orale, la difesa ha denunciato la presunta inutilizzabilità dellz- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni criptate, poste a sostegno delle imputazioni provvisorie addebitate all’imputato, chiedendo il rinvio della deliberazione, la quale, a parere del ricorrente, dovrebbe assumersi subordinatamente all’esame della questione relativa al regime di utilizzabilità dei risultati delle attività intercettive di conversazioni svolte con sistemi di criptazio da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente in&. – .-terminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le raTcAi poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 4.2l2::6 del 17/07/2019, Rv. 277710). In particolare, i motivi del ricorso per cass:3zione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio – si devono considerare non speclfici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento
ogoeteo di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Inoltre, va segnalato che, alla Corte di cassazione, sono precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
1.2. Più specificamente va ricordato che, in tema di appello cautelare pr000sto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all’indagato della decisione emessa dal giudice per le indagini preliminari, relativamente all’insussistenza dei grav: indizi di reato, non impone la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai dell’applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livel di verosimiglianza della responsabilità penale dell’indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, pur se connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Rv. 278335 – 02; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Rv. 268370); è comunque necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (ex plurimis, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Ciò premesso, le censure avanzate dai ricorrenti – motivo 2.1. per COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME; motivo 3.1. per COGNOME; moti /o 4.1. per COGNOME NOME; motivo 5.1. per COGNOME NOME e motivo 6 per COGNOME;rno – relativamente al rilievo dell’insussistenza della gravità indiziaria, son inammissibili, perché si risolvono nella riformulazione di censure già proposte, attraverso il richiamo a principi giurisprudenziali noti e condivisi o a critiche carattere generale, senza puntuali riferimenti ai passaggi decisivi del provvedimento impugnato.
A fronte di generici rilievi difensivi di tipo strettamente valutativo congetturale, diretti a sconfessare la consistenza probatoria delle risultanze
indiziarie – senza che i ricorrenti offrano effettivi elementi dirirnenti – l’ordina del Ti -ibunale del riesame offre un’autonoma valutazione in ordine alla gravità indiziarla, valorizzando correttamente la sussistenza del quadro indiziario richiesto dall’art. 273, cod. proc. pen., per l’applicazione delle misure cautelari, allorch fotografa lo svolgimento di una continuativa attività di cessione e vendita di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, posta in essere dagli imputati, in concorso tra loro, sottolineando come gli esiti delle indagini abbiano fornito gravi di indizi colpevolezza (pagg. 125-138 del provvedimento impugnato); e dovendosi ritenere assorbite, conseguentemente, le censure relative alla violazione degli art. 292 e 309, comma 9, cod. proc. pen.
Appare logicamente saldo, in primo luogo, il quadro indiziario afferente alle cessioni di stupefacente addebitate al COGNOME, nei confronti del COGNOME e di COGNOME. L’acquisizione delle videoregistrazioni, i sistemi di monitoraggio GPS, l’analisi dei tabu±ati telefonici e delle intercettazioni ambientali – i cui risultati, acquisiti tramite dell’inserimento di cimici negli autoveicoli degli indagati, sono correttamente registrati alle pagg. 27-32 dell’ordinanza gravata – nonché l’oroanizzazione di tempestivi servizi di osservazione, hanno consentito di dimostrare, con chiarezza, una fitta trama di incontri e rapporti di scambio di sostanze illecite tra gli indagati. Quanto al COGNOME, significative risultano, olt che l’estrema brevità degli incontri, alcune conversazioni, captate, rispettivamente, in data 16 e 29 dicembre, sull’insufficiente sicurezza del luogo dell’incontro (pagg. 30-31) e sulla richiesta di una seconda cessione, nella medesima giornata, (pagg. 57-58). Né possono nutrirsi dubbi circa la natura della sostanza oggetto di scambio, laddove si consideri che, in data 29 dicembre 2020, dopo un ennesimo incontro, la sua auto veniva intercettata cla una pattuglia dei carabinieri, che vi rinveniva un involucro contenente 54 grammi di cocaina. Rela’: -ivamente al COGNOME, invece, univoci nel segno della cessione illecita di sostanza stul ,efacente da parte del COGNOME, devono ritenersi, non solo il notevole numero e la durata degli incontri, ma anche il rinvenimento, in data 11 novembre 2020, all’interno del giubbotto della moglie, COGNOME NOME – alla guida dell’auto in cui via(::ava anche il marito e conseguentemente arrestata in flagranza – di due inw; Licri sottovuoto, contenenti complessivamente 116 grammi di cocaina. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo la corretta valutazione del Tribunale, risulta copioso il quadro indiziario in ordine ai traffici di sostanza stupefacente intercorsi tra il COGNOME, NOME, il COGNOME, il COGNOME NOME e i coniugi COGNOMECOGNOME. Il Tribunale del riesame ha correttamente fondato il proprio convincimento, in punto di gi -avità indiziaria, sulla sommatoria dell’andirivieni dei diversi soggetti, negl stessi giorni e per pochi minuti, presso l’abitazione del COGNOME e della COGNOME – ecri involucri o scatole, a volte recapitati, a volte prelevati – del sequestro del
cocaina, subito dal COGNOME e dallo COGNOME, con conseguente ,arresto, in data 30 dicembre 2020 – proprio dopo le rispettive visite ai coniugi COGNOME e brusca interruzione degli incontri presso l’immobile segnalato, subito dopo il predetto arresto. L’ordinanza, alle pagg. 60-86, ha dettagliatamente evidenziato come l’attività di videosorveglianza effettuata dalla polizia giudiziaria, monitoraggi GPS e le captazioni ambientali, abbiano fornito chiari indici nel senso di riconoscere, al COGNOME e alla COGNOME, la veste di custodi, nella propria abitazione, della cocaina da smerciare, nel periodo compreso tra il 4 novembre e i! 30 dicembre 2020. Sono stati individuati e logicamente considerati gli elementi indiziari circa le posizioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – soggetti deputati a ricevere la sostanza stupefacente da destinare alla vendita – quali: i continui incontri con le medesime persone, sempre negli stessi luoghi e per breve tempo; la circostanza che gli indagati avessero sempre con sé involucri, scatole o but. -;t2 contenenti cocaina; i sequestri, con conseguente arresto in flagranza, ai darmi dello NOME e del COGNOME, rispettivamente di 300 e 700 grammi di cocaina, in aggiunta ad altri 256 grammi rinvenuti nell’edificio rurale di proprietà del secLndo. Dirimente, inoltre, ai fini dell’accertamento del coinvolgimento di COGNOME NOME NOME, in detti traffici illeciti – e, segnatamente, ai fini dell’individuazion a st:9 carico, del ruolo di coordinamento dell’attività di commercio continuato di cocaina, oltreché di quello di fornitore – risulta la disamina delle videoregistrazioni attestanti la costante presenza dell’imputato presso l’abitazione della sorella e del cognato, in concomitanza con altre dinamiche delittuose e fino all’avvenuto arresto del COGNOME e dello COGNOME – e, dunque, non riconducibili al solo rapporto parentale – come accertato alle pagg. 63, 65, 69, 76, 78, 84 e 85.
Del tutto logica e coerente è anche la valutazione del compendio indiziario individuato a carico di NOMENOME portavoce dei fratelli COGNOME – NOME e NOME, quest’ultimo parimenti coinvolto nel traffico illecito — nonché di NOME e COGNOME NOME, ed opportunamente analizzato dal Tribunale del riesame alle r iagg. 88-125 del provvedimento impugnato, allorché ha dato adeguatamente cor,1:) degli esiti del monitoraggio GPS e delle risultanze delle intercettazioni am! . ,2ntali di comunicazioni e conversazioni avvenute, tra i presenti, nel piazzale ;:ante e sotto il porticato dell’abitazione di campagna – sita in contrada Ca::: ..3nessa, presso cui NOME più volte si era recato – univoci nel rilevare come gl! i n -ildagati fossero dediti al commercio di sostanze stupefacenti ed ulteriormente conermati dall’avvio della videosorveglianza. Le conversazioni riportate alle pagg. 91 c ss. – e opportunamente sintetizzate alle pagg. 135-136 – riferite, in particolare, all’aspetto economico, contribuiscono a fornire un grave quadro indiziarlo, relativamente al quale il Tribunale ha correttamente valorizzato i ver3zsmenti di denaro e la richiesta di un ulteriore approvvigionamento. Non meno
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siqr,:cativi sono, poi: i riferimenti, parimenti estrapolati dalle captazioni ambientali (e indicati alle pagg. 95-99) al commercio de «l’erba» e de «la bianca»; afferenti al consiglio, rivolto dal COGNOME al COGNOME NOME, di vendere la merce in dosi – nel caso di specie, «birilli» – da 0,5 grammi ciascuno al prezzo di C 60,00, al fine di contrastare la concorrenza presente a Villa Castelli; quelli relativi al t:,,,ffico di stupefacenti dei fratelli COGNOME (pagg. 100-101),
A ciò si aggiungono, nella logica argomentazione del provvedimento, i molteplici elementi relativi al coinvolgimento di NOME nei traffici illeciti del padre, quali: a) la preoccupazione di non detenere i telefoni cellulari durante la conversazione, per l’evidente timore di poter divenire oggetto di intercettazione ambientale (pagg. 103 e 108); b) la partecipazione ai conteggi (pagg. 110-111); c) il breve dialogo in cui il ragazzo si lamentava delle difficoltà economiche, vem:y NOMECOGNOME contestualmente rimproverato da NOME per aver incautamente ceduto la se:, ,tanza a credito (pag. 112).
I rilievi – motivo 2.2 per COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME; motivo 3.2 per COGNOME; motivo 4.2 per COGNOME NOME; motivo 5.2 per COGNOME NOME e motivo 6 per COGNOME – riferiti all’insussistenza delle ·nze cautelari e alla conseguente violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., clevto dichiararsi anch’essi inammissibili. Con motivazione pienamente sufffente e logicamente coerente, il Tribunale del riesame ha esaurientemente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari ai fini dell’applicazione degli arresti don – ciliari a NOME e della misura di massimo rigore agli altri imputati (pagg. 139-1.46 dell’ordinanza gravata). In primo luogo, la gravità indiziaria – a fronte di oppote generiche asserzioni di segno contrario, avanzate dalla difesa – è stata corr:-.ttamente ritenuta attuale dal giudice cautelare, sul rilievo della vicinanza ternerale tra i fatti in contestazione – risalenti al periodo di tempo compreso tra ott:’,. — e 2020 e febbraio 2021 – e il giudizio cautelare, successivo di poco più di un biere’iío. In secondo luogo, alle pagg. 144-146 del provvedimento impugnato, il Trily.inale ha opportunamente distinto la posizione dei diversi soggetti convolti, lac..lde:fe: a) ha riconosciuto che la saltuarietà delle attività lavorative svolte dagli indiati e la concessione, per alcuni di essi, di misure alternative alla detenzione non costituisce elemento dirimente per sostenere un effettivo e radicale can .. ,1.liamento del loro stile di vita; b) ha rilevato la presenza di precedenti penali pccci a carico di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME – entrambi sottoposti, pertro, ad altro procedimento penale pendente, rispettivamente, per assolazione finalizzata al traffico di droga e per lesioni personali e porto abusivo di mi – e COGNOME NOMENOME c) ha altresì dato conto della presenza di precedenti ancorché di natura non specifica, a carico dei coniugi COGNOME e COGNOME;
d) ha riconosciuto lo stato d’incensuratezzai di COGNOME, NOME NOME e NOME, precisandone tuttavia la subvalenza rispetto alla notevole portata delle ;oro condotte; il primo, in qualità di fornitore o corriere della droga press l’abitazione dei coniugi COGNOMECOGNOME; gli altri due nelle vesti di commercianti di cocaina sulla piazza di Villa Castelli, in affari con COGNOME e NOME.
Ne consegue che il giudice cautelare ha ritenuto correttamente esistente, a carico di tutti gli imputati, il pericolo di reiterazione criminosa, non solo sul ril del loro costante inserimento nel contesto criminale e delle caratteristiche dei -traffici – assetto organizzativo, presenza di luoghi di custodia, diversità dei ruoli ma anche sulla base dell’assenza di elementi di segno contrario, come tali atti a dimostrare l’allontanamento degli imputati dal contesto illecito di riferimento, adnendo, dunque, del tutto opportunamente, alla scelta della misura cust- )tu.’iale domiciliare, per COGNOME NOME, e carceraria, per gli altri indagati unic e idonea ad impedire la reiterazione di traffici illeciti di portata tanto ampia
Infine, deve essere ritenuto inammissibile il rilievo, proposto dalla difesa de! COGNOME NOME, in ordine alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni criptate. La censura è preclusa, in quanto è stata sollevata dal ricorrente esclusivamente in sede di trattazione orale e non con il ricorso per cassazione, ed appare, in ogni caso, priva di specificità mancando di rifecimenti alle concrete ragioni dell’inutilizzabilità delle risultanze captative e a “prova di resistenza” del residuo materiale probatorio. Invero, nell’ipotesi in cui, con l, ricorso in cassazione, si deduca l’inutilizzabilità della prova, il motivo impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’inci:lenza logica della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio prAorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 31823 del 6 ottobre 2020, Rv. 279829; Sez. 2, n. ‘271 del 11 maggio 2017, Rv. 270303; Sez. 3, n. 3207 del 2 ottobre 2014, dep, 23 gennaio 2015, Rv. 262011). Come anticipato, tale principio si attaglia al cat – ,(.’ di specie, in cui le doglianze avanzate in sede di discussione orale dal rlec., .rrente, circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni, attengono a profili proba la c rilevanza non è stata compiutamente dedotta, non essendo stato richiamato il i:iplesso del quadro istruttorio; mentre, nell’economia motivazionale del provvedimento impugnato, l’acquisizione delle videoregistrazioni, i sistemi di mei -itoraggio GPS, l’analisi dei tabulati telefonici, l’organizzazione di tempestivi servizi di osservazione, nonché i sequestri effettuati nei confronti del COGNOME e dello Iuriaro, risultano ampiamente sufficienti a ritenere sussistente la gravità indiziaria.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte cos;: .uzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che. (3 parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione deHi. causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima congue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del prac2dimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa del!e. ammende, equitativamente fissata in C :3000,00, per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.114.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese prou=ssuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
‘ , 1anda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 del reg. esec. cod. pmc. pen.
t:.losì deciso il 15/12/2023