Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33742 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI CATANIA nel procedimento a carico di: NOME nato a (EGITTO) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, in accoglimento del riesame avanzato nell’interesse di NOME, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata all’indagato in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. a ) e b ), comma 3bis e comma 3 -ter ,lett. b) ,d. lgs. n. 286 del 1998 e 3, lett. a ) e b ), legge n. 146 del 2006 aggravato ex art. 61bis cod. pen., con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il Tribunale confermava l’ordinanza genetica sotto il profilo della gravità indiziaria: dagli elementi investigativi era infatti emerso che l’indagato, con funzioni di skipper, aveva favorito l’immigrazione di ottanta clandestini sbarcati a Roccella Ionica il 22/10/2023.
In relazione alle esigenze cautelari, richiamata la doppia presunzione di cui all’art. 12, comma 4bis , d. lgs. n. 286 del 1998, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidivanza, atteso l’inserimento dell’indagato nella rete criminale che lo aveva reclutato come scafista, i cui capi erano ancora in libertà, con la conseguente possibilità che il prevenuto potesse mantenere i contratti, fornendo il suo aiuto in ulteriori sbarchi.
Argomentava, tuttavia, il Tribunale come, dal momento che da quando era sbarcato in Italia, nell’ottobre 2023, l’uomo, anzichØ darsi alla fuga, aveva abitato stabilmente a Catania ed aveva avanzato richiesta di protezione internazionale, nØ risultava aver commesso altri reati, misura maggiormente adeguata a fronteggiare le residue esigenze cautelari fosse quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con cadenza trisettimanale.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione di legge in
relazione all’art. 274, lett. b ), cod. proc. pen., e mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale del riesame ha escluso l’esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un’errata applicazione della legge processuale e un’interpretazione altrettanto errata della giurisprudenza di legittimità che, invece, si Ł costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo, al contrario, necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo.
Il Tribunale Ł, poi, incorso in vizio motivazionale avendo, da un lato, escluso la sussistenza del pericolo di fuga per poi, illogicamente e contraddittoriamente, valorizzare, sotto il profilo del pur sussistente pericolo di recidivanza, la gravità della condotta commessa, e la sussistenza di collegamenti con la rete criminale oggetto di indagine, ritenuta una delle organizzazioni dominanti nel traffico di migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale. Tuttavia, proprio tali collegamenti consentivano all’indagato di avvalersi di contatti in grado di fornirgli mezzi materiali e conoscenze necessarie per allontanarsi dal territorio dello Stato.
Il Tribunale non ha, poi, considerato come l’indagato risultasse privo di fissa dimora in Italia, oltre che privo di legami familiari o lavorativi, e come la condotta di mancato allontanamento dal territorio italiano fosse stata osservata dal prevenuto prima di essere arrestato e di venire a conoscenza di essere indagato per il reato di immigrazione clandestina.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
La Difesa dell’indagato ha depositato memoria con la quale eccepisce l’inosservanza dell’art. 143 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b ), cod. proc. pen., in quanto l’avviso di fissazione dell’odierno procedimento veniva notificato all’indagato in lingua italiana e non anche nell’unica lingua a lui conosciuta, ovvero quella araba.
Secondariamente chiede che il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica venga dichiarato inammissibile, perchØ le censure avanzate sono prive di fondamento, e tendono ad una mera rivalutazione nel merito degli elementi sottoposti al vaglio del Tribunale del riesame di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente va disattesa, in quanto manifestamente infondata, l’eccezione di nullità, sollevata in memoria dal difensore dell’indagato, per inosservanza dell’art. 143 cod. proc. pen.: il decreto di citazione innanzi alla Corte di cassazione non deve infatti essere tradotto in lingua conosciuta dall’indagato alloglotta, dal momento che, innanzi alla Corte di legittimità, la difesa tecnica Ł obbligatoria e le parti private non possono, pertanto, non essere rappresentate da un difensore.
2.Il ricorso proposto dal Pubblico ministero di Catania Ł fondato.
Il provvedimento impugnato appare in effetti illogico e contraddittorio, come denunciato dalla parte pubblica ricorrente, sotto svariati profili.
Innanzitutto, si osserva come il Tribunale abbia, in premessa, correttamente valorizzato la duplice presunzione legale – di natura relativa – di sussistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
Anche dopo la sentenza n. 331 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
la parziale illegittimità della norma, trasformando in relativa (anche) la seconda delle due presunzioni, originariamente di natura assoluta, laddove non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse da quella inframuraria, tanto la presunzione di pericolosità dell’autore del reato quanto quella di proporzionalità, in via di principio, della massima misura coercitiva a cautelare il pericolo di reiterazione del reato, devono ritenersi tuttora operanti, sia pure col temperamento rappresentato dalla possibilità di applicare una misura meno gravosa allorchØ, nel singolo caso concreto, risultino acquisiti in positivo – specifici elementi favorevoli di valutazione in ordine alla contenibilità della pericolosità del soggetto con una misura alternativa alla custodia in carcere.
Ebbene, coglie allora nel segno il rilievo censorio avanzato dal pubblico ministero di Catania laddove sottolinea l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato che, da un lato, evidenzia la sussistenza in capo all’indagato del pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, atteso l’inserimento dell’indagato «nella rete criminale che lo reclutava come scafista, i cui capi organizzatori risultano ancora liberi», e sottolineando conseguentemente«la possibilità che anche dall’Italia l’indagato possa continuare a mantenere tali rapporti e fornire il suo aiuto nell’organizzare altre sbarchi clandestini»; dall’altro, afferma che le «residue esigenze cautelari»possano essere adeguatamente fronteggiate con l’obbligo di presentazione alla p.g., misura all’evidenza non custodiale.
Ha allora buon gioco il Procuratore ricorrente a sottolineare come proprio la gravità della condotta, e la sussistenza di collegamenti con l’organizzazione criminale con radici extranazionali, elementi tutti sottolineati dal medesimo Tribunale sotto il profilo del pericolo di reiterazione, rappresentino «un primo elementoin grado di desumere, con un certo grado di concretezza prognostica, la possibilità di avvalersi di contatti capaci di fornire all’indagato i mezzi materiali e le conoscenze necessarie per allontanarsi dal territorio dello Stato in vista del processo che lo attende».
Peraltro, come ancora correttamente evidenziato in ricorso, il Tribunale ha ritenuto di escludere il pericolo di fuga, valorizzando un comportamento (il mancato allontanamento dell’indagato dallo Stato italiano, ove, comunque, il prevenuto risulta privo di fissa dimora, e di alcun tipo di legame, affettivo, familiare, lavorativo), tenuto dall’indagato quando era del tutto ignaro della pendenza di un procedimento a suo carico.
L’ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania Sezione per il Riesame, perchØ proceda, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di catania.
Così Ł deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME