Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35608 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO Nel procedimento a carico di COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
E da
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI PALERMO
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente ai capi 17) e 18) dell’incolpazione provvisoria;
sentito l’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del suo assistito e chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 10 marzo 2025 il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di RAGIONE_SOCIALE proposta da NOME COGNOME, ha annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, limitatamente al reato di cui al capo 21) dell’incolpazione provvisoria, dichiarando l’assorbimento dei reati di cui ai capi 17) e 18) nel reato di cui al capo 15), e confermando nel resto detta ordinanza.
NOME COGNOME è indiziato del reato di partecipazione all’associazione mafiosa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e , in particolare, per aver contribuito all’esistenza e al rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE mafioso denomiNOME ‘RAGIONE_SOCIALE nuova’ (capo 2), per aver diretto organizzato e promosso un’associazione finalizzata alla raccolta illecita di scommesse e del gioco clandestino, gestendo numerose agenzie di scommesse online, concedendo a terzi l’uso del pannello per la raccolta e gestione di scommesse (capo 21), nonché per aver gestito attività di raccolta di scommesse (capi 15, 17 e 18), per aver esercitato abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto (capo 16); è, altresì, indagato in ordine al reato di estorsione (capi 19 e 20). Reati, tutti, commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. e al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa.
Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha rinvenuto gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa nelle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni di conversazioni intercorse tra gli indagati, nonché nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, dalle quali emergeva l’interessamento del COGNOME per il sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglie dei sodali detenuti o in difficoltà economiche, gli stretti rapporti intrattenuti con esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE ed il suo coinvolgimento nell ‘ assunzione di decisioni rilevanti per la vita del sodalizio. Emergevano altresì gravi indizi in ordine al ruolo centrale, di direzione e coordinamento, svolto dall’indagato nel settore RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine e nella gestione dei relativi proventi, nonché nelle estorsioni perpetrate ai danni di alcuni esercizi commerciali di Borgo Vecchio. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto che non emergessero elementi sufficienti per affermare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla gestione dei giochi clandestini, come contestato al capo 21) dell’incolpazione provvisoria. Ha , altresì, ritenuto assorbiti i reati di cui ai capi 17) e 18) in quello contestato al capo 15), in quanto ad esso perfettamente sovrapponibili.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, articolando due motivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di omessa motivazione in relazione all’annullamento dell’ordinanza genetica con riguardo al capo 21) dell’incolpazione provvisoria.
Il Tribunale, nell’escludere la configurabilità di un’associazione a delinquere deputata alla gestione dei giochi clandestini, autonoma e distinta rispetto all’associazione mafiosa, avrebbe omesso di considerare le risultanze investigative indicate nel decreto di fermo, dalle quali sarebbe emerso che molti dei soggetti coinvolti nella gestione del gioco clandestino non erano indiziati di essere membri dell’associazione mafiosa, né concorrenti esterni.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al ritenuto assorbimento dei reati di cui ai capi 17) e 18) in quello di cui al capo 15) dell’incolpazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe fondato tale conclusione sulla asserita perfetta sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, senza considerare che, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, si tratterebbe di fatti commessi da soggetti diversi, in periodi temporali non perfettamente sovrapponibili, ed aventi ad oggetto condotte diverse.
Anche NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, articolando nove motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE avrebbe risposto in modo generico e con affermazioni di puro stile alla censura con cui si lamentava l’assenza di autonoma valutazione del materiale indiziario da parte del GIP, il quale avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione accusatoria.
4.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. (capo 2), non potendosi ravvisare elementi indiz iari in tal senso nell’inserimento del ricorrente nel circuito del gioco clandestino. Inconferente sarebbe anche l’asserito interessamento del COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALE famiglie di soggetti detenuti, essendo tale aiuto destiNOME a persone singole e non al sodalizio mafioso. A diversa conclusione non condurrebbe il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, interpretato in modo incongruo dall’ordinanza impugnata, il quale attesterebbe semmai il ruolo del COGNOME nel giro RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore
NOME COGNOME, queste sarebbero generiche, imprecise e inaffidabili. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dato risposta alle censure con cui se ne contestava la credibilità, né avrebbe verificato l’esistenza di riscontri esterni individualizzanti per confe rmarne l’attendibilità.
4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al reato di gestione dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine di cui al capo 15), in ragione della inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché della inconferenza RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, interpretate dal Tribunale in modo del tutto congetturale.
4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per non avere l’ordinanza impugnata ritenuto assorbita la condotta contestata al capo 16), di abusivo esercizio del gioco del lotto, in quella di cui al capo 15) dell’incolp azione provvisoria, che fa riferimento alla organizzazione ed alla raccolta abusiva RAGIONE_SOCIALE scommesse, essendo comunque il medesimo il reato contestato in entrambi i capi.
4.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 16). Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno dell’estraneità del ricorrente dal reato, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
4.6. Il sesto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione contestato al capo 19), per aver costretto con violenza e minaccia, in concorso con altri, gli esercizi commerciali siti nella piazza di Borgo Vecchio a ritirare i propri biliardini nei giorni festivi per consentire di esporre solo quelli gestiti dal sodalizio mafioso. Le dichiarazioni del COGNOME, sulle quali si fonda la prospettazione accusatoria, non darebbero conto di alcuna violenza o minaccia ai danni dei commercianti, né queste emergerebbero da altri elementi. Anzi, le intercettazioni dimostrerebbero il disinteressamento del COGNOME, il quale aveva affidato ad altri la gestione dei propri biliardini.
4.7. Il settimo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione di cui al capo 20), con cui si contesta al ricorrente di avere costretto con violenza e minaccia, in concorso con altri, i commercianti del quartiere di Borgo Vecchio ad acquistare quotidianamente i biglietti della riffa. Difetterebbero gravi indizi in ordine alla effettiva partecipazione del COGNOME a tale attività, emergendo dalle intercettazioni che essa era gestita da altri soggetti e che egli ne era solo a conoscenza, mentre le dichiarazioni del COGNOME non avevano trovato alcun riscontro esterno.
4.8. L’ottavo motivo denuncia vizio di vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. L’ordinanza impugnata non avrebbe svolto alcuna motivazione in ordine alla asserita utilizzazione del ‘metodo mafioso’, mentre con riguardo alla ‘agevolazione del sodalizio’, individuata dal Tribunale nell’utilizzo del provento della gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse allo scopo di sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglie dei detenuti, la difesa ribadisce che si tratterebbe di aiuto prestato a singole persone e non all’associazione.
4.9. Il nono motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento unicamente alla presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., omettendo qualunque valutazione concreta RAGIONE_SOCIALE condizioni personali del ricorrente, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE sue gravi condizioni di salute, che la difesa aveva documentato. Avrebbe altresì mancato di verificare in concreto e nel caso specifico la sussistenza della attualità ed effettività RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’indagato e, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente ai capi 17) e 18) dell’incolpazione.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugNOME risponda a due requisiti: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 deI21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212565). L’ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice, cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare, e del tribunale del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, COGNOME, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che
riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Va aggiunto che il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare prima facie dal testo del provvedimento impugNOME, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761).
Quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza questa Corte (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287532 -01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 -02; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683) ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura, invero, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2. Deve, peraltro, ribadirsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Così delineato l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, è possibile esaminare il ricorso.
Il ricorso del pubblico ministero è solo in parte meritevole di accoglimento.
3.1. Preliminarmente, conviene richiamare il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez.5, n. 4748 del 11/12/2024, P., Rv.287525; nello stesso senso, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Petito, Rv. 284775; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123).
3.2. Il primo motivo del ricorso proposto dal Pubblico ministero è inammissibile.
Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, nell’annullare l’ordinanza cautelare con riguardo al reato di cui al capo 21), con cui si contesta l’esistenza di una associazione a delinquere autonoma finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, ha ritenuto che il GIP non avesse specificato gli elementi strutturali e organizzativi da cui emergesse il carattere autonomo di tale organizzazione, rispetto al sodalizio mafioso. A fronte dell’argomentazione sviluppata dall’ordinanza impugnata, il ricorrente pRAGIONE_SOCIALEnde di sovvertire la valutazione di quegli elementi, per come operata dal giudice di merito, limitandosi a richiamare ampi stralci del decreto di fermo, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni svolte dal GIP nel provvedimento cautelare genetico al fine di verificare se le stesse fossero idonee a ritenere sussistente un’associazione autonoma e , dunque, omettendo di verificare rispetto ad esse la congruità della valutazione operata dal RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Fondato è invece il secondo motivo, il quale denuncia il ritenuto assorbimento dei reati contestati ai capi 17) e 18) in quello di cui al capo 15) dell’incolpazione provvisoria.
L’ordinanza impugnata ha ricostruito il ruolo assunto dall’indagato nell’ambito della gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine sulla base RAGIONE_SOCIALE captazioni di diverse conversazioni che evidenziavano la posizione di rilievo del COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che confermavano il
ruolo dell’indagato. Ha perciò ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, l. n. 401 del 1989 contestato al capo 15) dell’incolpazione, ritenendo in esso assorbite le ipotesi di reato di cui ai capi 17) e 18).
Trattasi di conclusione cui il Tribunale è pervenuto unicamente sulla considerazione del tenore letterale di tali capi di incolpazione, ritenuti perfettamente sovrapponibile a quello del capo 15). In tal modo il giudice del RAGIONE_SOCIALE è incorso nel denunciato vizio, atteso che la motivazione deve ritenersi apparente allorquando non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, e, più in AVV_NOTAIO, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha sostanzialmente omesso di valutare in modo critico e argomentato gli elementi acquisiti, arrestandosi al dato meramente formale della asserita sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE condotte descritte nell’incolpazione, senza considerare anche eventualmente al fine di escluderne la rilevanza -che, come emerge non solo da detta incolpazione, ma altresì dall’ordinanza genetica, le condotte ascritte, pur tutte riferite all’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, erano contestate come poste in essere in concorso con soggetti diversi, si riferivano alla attività di raccolta presso agenzie diverse, con modalità differenti e in ambiti temporali solo parzialmente coincidenti. In definitiva, il Tribunale non si è confrontato con la ricostruzione operata e con gli elementi valorizzati dal GIP per configurare le condotte contestate ai capi 17) e 18) come autonome.
Il ricorso proposto dal COGNOME è fondato nei limiti di seguito precisati.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Trattasi di censura del tutto generica dal momento che manca di precisare quali sarebbero gli elementi indicativi della asserita mancanza di autonomia decisionale da parte del GIP e RAGIONE_SOCIALE concRAGIONE_SOCIALE ragioni per cui la risposta fornita dal Tribunale sarebbe i nsufficiente, risolvendosi nell’asserito utilizzo, da parte del giudice del RAGIONE_SOCIALE, di mere formule di stile. In realtà, dall’ordinanza impugnata emerge chiaramente che è stata specificamente vagliata la censura con cui l’indagato denunciava la violazione da parte del GIP dell’obbligo di autonoma motivazione dell’ordinanza cautelare stabilito dall’art. 292, lett. c) cod. proc. pen.
Trattasi di valutazione niente affatto generica, ma piuttosto svolta in modo critico e puntuale, di cui il Tribunale ha dato conto con motivazione sintetica e tuttavia specifica e coerente, evidenziando come il GIP avesse vagliato criticamente le risultanz e investigative a carico dell’indagato in relazione a ciascuna ipotesi accusatoria, indicando gli elementi più significativi che componevano il quadro indiziario e che attestavano la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, anche al di là della presunzione po sta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
4.2. Il secondo motivo è infondato.
4.2.1. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, da valutarsi nel suo complesso, emerge che il giudice del RAGIONE_SOCIALE, in modo non manifestamente illogico, ha valorizzato una pluralità di elementi congruamente valutati come indicativi dell’inserimento del COGNOME nel sodalizio mafioso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Indicative di tale appartenenza sono state considerate le conversazioni intercettate, dalle quali era emersa l’esistenza di stretti contratti dell’indagato con esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE e il suo coinvolgimento in decisioni di elevato valore organizzativo. Tra queste, in particolare, rileva la conversazione del 28 aprile 2022 in cui NOME COGNOME, all’epoca capo del suddetto RAGIONE_SOCIALE, incaricava l’indagato di individuare il successore per la prosecuzione dell’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine nel caso di loro arresto. Ancora, dalle intercettazioni specificamente indicate a pagina 8, l’ordinanza impugnata ha desunto il ruolo centrale ricoperto da COGNOME nella gestione del settore RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine, provvedendo egli al coordinamento dell’apertura di nuove postazioni di gioco, facendo da raccordo tra i vertici della famiglia di Borgo Nuovo e la base operativa, ed avendo la disponibilità RAGIONE_SOCIALE risorse materiali per la gestione RAGIONE_SOCIALE attività raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse. Inoltre, dalla conversazione del 29 luglio 2021, intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, emergeva che l’incarico di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse era stato conferito al COGNOME da NOME COGNOME COGNOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le censure svolte dal ricorrente con riguardo all’interpretazione che di tali intercettazioni è stata data dai giudici del merito cautelare, affermando che le stesse sarebbero state suscettibili di letture alternative, non tiene conto del pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in termini, ex multis , Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389 – 01).
4.2.2. Con riguardo poi all’interessamento dell’indagato al sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglie dei sodali detenuti, affatto irragionevoli sono le valutazioni espresse dal Tribunale, laddove ha ritenuto che tale attività fosse svolta in favore del sodalizio mafioso e non dei singoli individui -come sostenuto dal ricorrente -sol che si ponga attenzione al fatto che tale attività costituisce tipica espressione della RAGIONE_SOCIALE, e con riguardo al caso di specie risulta attestata dalla sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 22 febbraio 2024, richiamata dall’ordinanza impugnata, la quale ha accertato la destinazione dei proventi ricavati dalle attività illecite del sodalizio mafioso del RAGIONE_SOCIALE al mantenimento dei sodali detenuti e RAGIONE_SOCIALE loro famiglie.
4.2.3. Destituita di fondamento è altresì la denunciata lacuna motivazionale in relazione alla attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione stessa (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, COGNOME, Rv. 246948). Peraltro, la verifica in esame attiene ad una fase caratterizzata dalla ‘fluidità’ dell’incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolez za ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515 -01; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, COGNOME, Rv. 230755).
Il Tribunale si è adeguato ai suddetti principi, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, posto che le dichiarazioni del collaboratore sono state ritenute del tutto coerenti con il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate , attribuendo al COGNOME una posizione di spicco all’interno del gruppo mafioso e descrivendo il ruolo dal medesimo svolto nell’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine.
In definitiva, correttamente il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che il quadro indiziario deponesse per la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, intesa quale “prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione” (come precisato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01, in motivazione).
4.3. Il terzo motivo è infondato.
Esso si limita a riproporre le medesime censure svolte con il precedente motivo in ordine alla inattendibilità del collaboratore di giustizia, nonché in ordine alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni. Sicché valgono al riguardo le considerazioni svolte in precedenza (§ 4.2.1).
Conviene, peraltro, aggiungere che l’art. 4, comma 4 -bis, l. n. 401 del 1989, il quale sanziona penalmente anche la condotta di chi solo favorisca l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero, risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse (cfr., Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263115).
Ebbene, sulla base RAGIONE_SOCIALE plurime conversazioni captate, interpretate in modo non manifestamente illogico, e riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla gestione, con un ruolo di direzione e coordinamento, da parte del COGNOME dell’attività di raccolta e gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse clandestine, integrante il reato contestato.
4.4. Per ragioni di ordine logico deve essere esamiNOME preliminarmente il quinto motivo di ricorso. Esso è infondato.
Anche volendosi prescindere dalla genericità della censura con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di gestione del lotto clandestino contestato al capo 16), riti ene il RAGIONE_SOCIALE che l’ordinanza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, ha fornito una lettura non manifestamente irragionevole della conversazione ambientale intercorsa tra NOME e NOME COGNOME. Dal contenuto della stessa il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo ad evidenziare il coinvolgimento dell’indagato nella gestione del gioco del lotto. Tale valutazione si sottrae alle critiche del ricorrente, valendo al riguardo le argomentazioni già svolte in ordine all’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, in quanto, costituendo questione di fatto, è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, limiti che nella specie non sono stati superati.
4.5. Il quarto motivo è fondato.
Invero, il Tribunale, nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza del reato contestato al capo 16), non ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che la gestione del lotto clandestino integri un’autonoma ipotesi di reato, differenziandosi rispetto alla attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse e dei pronostici in genere, condotte tutte sanzionate dall’art. 4, commi 1 e 1 -bis, l. n. 401 del 1989. Tale motivazione, peraltro, si rendeva tanto più necessaria in quanto lo stesso Tribunale era pervenuto ad una concl usione diversa con riguardo all’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse contestate ai capi 17) e 18), ritenendole assorbite nel reato di cui al capo 15).
4.6. Il sesto motivo è fondato.
L’ordinanza impugnata fonda la valutazione di gravità indiziaria in ordine al reato di estorsione, con riguardo alla gestione dei biliardini, sulle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, nonché sulle conversazioni intercettate in data 31 marzo 2022 e 20 maggio 2023.
Tuttavia, né le une né le altre evidenziano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, non emergendo in alcun modo che tale gestione avvenisse mediante l’utilizzo di violenza o minaccia. L’unico elemento da cui il Tribunale sembra desu mere la configurabilità del reato di cui all’art. 629 cod. pen. è l’affermazione del collaboratore, il quale, nel raccontare la vicenda, ha fatto riferimento alla «estorsione dei biliardini», di cui però non ha descritto in alcun modo i tratti costitutivi. Egli, invero, si è limitato a sostenere che nel corso del fine settimana NOME COGNOME faceva mettere in piazza i suoi biliardini, mentre i gestori dei pub dovevano ritirare i propri. Inoltre, laddove il Tribunale richiama le conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che anche COGNOME possedeva due biliardini e che ne aveva affidato la gestione a NOME COGNOME, non emerge alcun riferimento a condotte violente o minacciose, finalizzate ad imporre l’esposizione dei biliardini dell’indagato.
4.7. Il settimo motivo è fondato.
Il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, nel richiamare le conversazioni intercettate, non ha spiegato le ragioni per cui esse avrebbero evidenziato un ruolo attivo del COGNOME nella gestione della riffa, né la sussistenza degli elementi caratterizzanti l’estorsione ai dann i dei gestori degli esercizi commerciali siti nella piazza di Borgo Vecchio, non essendovi alcun riferimento all’utilizzo di violenze o minacce per imporre loro l’acquisto dei numeri.
Quanto alle dichiarazioni del COGNOME, il quale ha riferito che il COGNOME si occupava della gestione di tale attività, il Tribunale ha disatteso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza – in
virtù dell’esplicito richiamo all’art. 192, commi 3 e 4, operato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. – soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci e individualizzanti ( ex plurimis , Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Minieri, Rv. 274942 – 01). Invero, il giudice della cautela ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaborante senza tuttavia rinvenire riscontri idonei ad attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione della condotta incriminata all’indagato, né l’utilizzo di violenze o minacce ai danni dei commercianti al fine di costringerli ad acquistare i numeri della riffa.
4.8. L’ottavo motivo, che si appunta sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. nella sua duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa, è inammissibile per carenza d’interesse, non discendendo, dall’esistenza o meno di tale circostanza, la legittimità della disposta misura, applicata anche per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 2). Sussiste, infatti, l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull’ an o sul quomodo della misura, di modo che è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso con cui sia contestata la sussistenza dell’aggravante mafiosa, quando dal venir meno della stessa non conseguirebbero per il ricorrente effetti immediati e concreti in ordine ai pericula libertatis o alla durata dei termini di custodia cautelare (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Rv. 254507).
4.9. Il nono motivo, concernente il giudizio sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è infondato.
Il ricorrente trascura di considerare che, nel caso di indiziato di associazione mafiosa, tutte le esigenze cautelari di cui all’art. 275 cod. proc. pen. sono presunte (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, COGNOME Francesco, Rv. 287813 – 03) e che spetta eventualmente all’indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l’insussistenza certa dell’esigenza.
Quanto poi alle dedotte gravi condizioni di salute in cui verserebbe l’indagato, è lo stesso a precisare che esse non sono state dichiarate incompatibili con il regime carcerario, sicché trova applicazione l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, previsto dall’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, solo a condizione che risulti accertata l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna RAGIONE_SOCIALE “idonee strutture sanitarie
penitenziarie” di cui è menzione nell’art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 06/12/2024, dep. 2025, G., Rv. 287563 -01; conf. Sez. 6, n. 18891 del 24/01/2017, Policastri, Rv. 269889 – 01).
In ogni caso, risulta smentita la denunciata mancanza di valutazione concreta e personalizzata circa l’attualità ed effettività RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata non si arresta alla presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari , ma contiene una motivazione in positivo in ordine all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando sia la posizione di rilievo assunta dal COGNOME all’interno dell’organizzazione mafiosa, connotata da penetrante capacità di controllo del territorio, sia la gravità RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere, sia i precedenti specifici da cui lo stesso risulta gravato.
Alle considerazioni esposte consegue, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, l’annullamento con rinvio in parte qua dell’ordinanza impugnata, con riferimento agli addebiti contestati ai capi 17) e 18), e, in accoglimento dell’impugnazione dell’indagato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza in relazione agli addebiti di cui ai capi 16), 19) e 20). Nel resto il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile e il ricorso del COGNOME va rigettato.
Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME, limitatamente ai reati di cui ai capi 16), 17), 18), 19), 20) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del p.m. e rigetta, nel resto, il ricorso di NOME COGNOME. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 05/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME