Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro l’l giugno 2023 – con la quale è stata applicata nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere -, limitatamente ai reati di cui ai capi 79) (detenzione illegittima di una pistola TARGA_VEICOLO senza matricola e di un fucile TARGA_VEICOLO con matricola abrasa), 81) (ricettazione di una autovettura risultata appartenente a una società che ne aveva denunciato il furto) e 143) ( detenzione
di un quantitativo imprecisato di marijuana ai fini di spaccio, aggravata dall’art. 416-bis 1 cod. pen.). In relazione agli altri reati l’ordinanza è stata, invece, annullata.
Il compendio probatorio è costituito NOME dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché dai precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, che hanno disvelato l’esistenza e l’operatività della RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenzia la assoluta gravità dei fatti in contestazione e le concrete modalità di svolgimento degli stessi, indicative, all’evidenza, della loro non occasionalità e dell’inserimento del ricorrente nell’ambiente criminale. Ogni altra misura è stata correttamente ritenuta palesemente inadeguata.
Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione NOME deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 79) e 81). L’essere a conoscenza dei luoghi di nascondiglio delle armi non comporta il concorso nel reato presupposto. La motivazione è illogica nella parte in cui si ritiene che COGNOME chieda al nipote COGNOME di spostare l’autovettura con le armi e nasconderla altrove, quando oramai si era proceduto al sequestro della stessa. La conversazione avviene in un momento successivo al sequestro e l’autovettura che COGNOME chiede a COGNOME di spostare è quella normalmente usata da quest’ultimo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 143).
Le conversazioni captate nelle quali si discute di stupefacenti non vedono coinvolto in alcun modo COGNOME, se non limitatamente a un debito di marijuana contratto da quest’ultimo con tale COGNOME NOME. Tale fatto storico non è contestato dalla difesa; ciò che viene avversato è, da un lato, la quantità di stupefacente acquistato, e, dall’altro, l’attività di spaccio che viene imputata a COGNOME. Per quanto concerne la quantità dello stupefacente acquistato, nel proseguo della conversazione viene chiarito che il debito in questione era iniziato un anno e mezzo prima e lo NOME COGNOME chiarisce al suo pusher che si trattava di una richiesta di stupefacente fatta a livello personale, della quale in alcun modo doveva essere messo al corrente lo zio NOME.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis 1. Tale aggravante era già stata esclusa dal G.i.p. in relazione agli
altri due reati contestati al COGNOME. La motivazione è illogica nella misura in cui ha ritenuto la ricorrenza dell’aggravante ricavandola dalla completa messa a disposizione dell’indagato per effettuare la cessione a COGNOME. A tale affermazione non consegue necessariamente che il soggetto agente abbia anche agito con il dolo di agevolare la consorteria mafiosa. Non è sufficiente l’aiuto prestato a uno specifico associato, anche se appartenente al vertice dell’associazione.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame si limita a formule di stile e ritiene erroneamente la proporzionalità e la adeguatezza della misura nonostante le vicende contestate siano risalenti all’anno 2019. Nulla dice il Tribunale del riesame in ordine all’indicato domicilio fuori regione e in ordine alla circostanza che COGNOME si sia trasferito al nord Italia a far data dal mese di novembre 2022.
Non si è tenuto conto che NOME é incensurato.
La difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero, nella quale ribadisce che:
l’auto che NOME doveva spostare non era quella ricettata;
NOME ha acquistato la droga da COGNOME a titolo personale;
NOME è incensurato. A suo carico pende, attualmente, un solo procedimento penale per interposizione fittizia di beni;
per quanto attiene invece, all’affermata attualità dell’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il reato contestato risale all’anno 2019 e, che, non vi è prova alcuna di condotte latu sensu antigiuridiche, poste in essere dal NOME dal 2019 ad oggi;
NOME, nell’anno antecedente il suo arresto (2022), ha svolto una regolare attività lavorativa come operaio in campo edile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso contiene argomentazioni esclusivamente in fatto, e quindi inammissibili in sede di legittimità, non evidenziando illogicità o contraddittorietà della motivazione.
In particolare, l’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata – pur con qualche errore ininfluente, peraltro non rilevato nel ricorso – in ordine al concorso del NOME nella ricettazione della Fiat Panda di cui al capo 81) e nella detenzione d’armi (capo 79).
Il Collegio della cautela ha, puntualmente evidenziato le conversazioni intercorse tra COGNOME NOME cl. ’65 e il nipote COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA, NOME
quali emergeva la disponibilità di munizioni e armi che i due interlocu intendevano occultare in un pagliaio sito nei pressi dei loro terreni, nonc conversazioni tra il primo e altro nipote, COGNOME NOMENOME NOME q emergeva che i due avevano occultato una autovettura in un locale dell’ingres molto stretto circondato da erba alta e spine. In data 23 luglio 2019 veniv quindi, disposte perquisizioni locali all’interno degli appezzamenti di terre proprietà e in uso alle famiglie COGNOME COGNOME fine di NOMEire le armi occ Effettivamente, nel terreno di proprietà di COGNOME NOME NOME l’autovettura risultata asportata 1’11 gennaio 2019. Nel corso della perquisiz all’interno di un’intercapedine, vi era una busta in plastica di colore contenente due passamontagna, mentre nel giardino antistante si NOMEiva, olt a numerose munizioni, la pistola TARGA_VEICOLO, di cuì al capo di imputazione con du caricatoti. In un ulteriore terreno abbandonato dai proprietari era NOMEuto il con la matricola abrasa.
Non esistono le illogicità addotte nel ricorso, in quanto:
quando COGNOME NOME riferisce (progr. 3132) che hanno trovato le cartucc lo zio omonimo dice immediatamente al COGNOME di togliere la macchina: è quindi evidente che si riferisca ad un’auto collegata all’attività criminosa, cioè a ricettata, posto che le armi non sono state trovate in macchina (a dell’ordinanza impugnata è scritto erroneamente che le armi erano nascoste nel macchina, ma così non è, come precisato a inizio p. 4). E’, quindi, logica e coer la conclusione del Tribunale secondo cui COGNOME si rende disponibile a spost l’automobile rubata (p. 5);
nella conversazione successiva (progr. 3198), NOME comunica allo zio che l perquisizione è ancora in corso e che i Carabinieri hanno trovato un fucile, han aperto il pagliaio di NOME e «ora vanno a quell’altro là», aggiungendo che un problema».
La ricostruzione dei fatti é dunque corretta e, dal tenore delle conversazi risulta anche che la consapevolezza del NOME della presenza dell’auto e de armi fosse antecedente al momento in cui avvengono i colloqui, così da integra il concorso nei reati contestati.
Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui al capo 143), rispetto quale il ricorrente si sofferma sull’irrilevante debito col COGNOME, laddove il risulta chiaramente mettere a disposizione di COGNOME NOME NOME di COGNOME stupefacente in suo possesso per la cessione urgente a tale COGNOME; il Tribun del riesame richiama, inoltre, altre conversazioni, nelle quali si parla del pre acquisto della marijuana. La conferma della detenzione di sostanza stupefacent da parte dei COGNOME si ricava anche dalla vicenda relativa alla vendita di mari
effettuata a COGNOME NOME da parte di COGNOME NOME, per effetto della quale il primo aveva maturato nei confronti del secondo un debito di tremila euro; in particolare, emergeva l’interessamento dei COGNOME e di COGNOME per la risoluzione della controversia tra COGNOME e COGNOME.
In altra conversazione si evince come il capo della ‘ndrina sia contrariato dal fatto che il nipote NOME, unico incensurato fra tutti, abbia contratto un debito con COGNOME NOME relativo all’acquisto di marijuana, stante la volontà di COGNOME di lasciare fuori dall’attività illecita NOMENOME NOME NOME NOME mett disposizione la sua figura pulita per la conduzione della impresa edile.
L’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. è stata ritenuta, in relazione al reato di cui al capo 143), con motivazione del tutto congrua, essendo evidente che la cessione di stupefacenti sia avverta nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso dei RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Le esigenze cautelari e la scelta della misura sono state debitamente valutate, sulla scorta dei precedenti penali e della vicinanza alla RAGIONE_SOCIALE, con riferimento anche ai requisiti di concretezza e attualità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023
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