Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torre del Greco il 31/10/1985;
Guida NOMECOGNOME nato a Torre del Greco il 28/01/1982;
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio a Cremano il 06/02/1990
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME Nicola COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione alla posizione di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2025, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 1 ai sensi dell’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 30 del 1990, e il solo COGNOME anche per estorsione continuata. ·
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso i tre indagati, tramite i propri difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamen necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) in quanto il ricorrente, in assenza di direttive, non aveva mai assunto né il ruolo di vertice dell’associazione, essendosi limitato a plurime ed autonome cessioni di stupefacenti, peraltro ammesse spiegando anche il proprio rapporto di parentela con NOME COGNOME; né quello di luogotenente di NOME COGNOME, fondato sul ritrovamento di un motociclo, su generiche ed equivoche captazioni in cui si menzionavano anche pacchetti di sigarette, sul ritrovamento di bloc-notes che non avevano affatto gli stessi nomi e somme di denaro.
Peraltro, è la stessa ordinanza ad avere al più rappresentato un ruolo partecipativo del ricorrente visti gli innumerevoli incarichi ricoperti (corrie spacciatore, contabile, ecc.).
4. Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere attribuito a NOME COGNOME il ruolo di partecipe all’associazione dedicata al narcotraffico capeggiata da NOME COGNOME sulla base delle sole intercettazioni, che riguardano i suoi contatti con il solo COGNOME per conto del quale vendeva sostanza stupefacente, in assenza di consapevolezza di appartenere ad un contesto associativo.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata ha emesso un provvedimento cumulativo circa la scelta della misura cautelare senza tenere conto dell’incensuratezza del ricorrente, del suo ruolo marginale, dell’epoca dei fatti e, soprattutto, della disponibilità di un appartamento a Milano tale da allontanarlo dagli ambienti criminali campani.
4.3. In data 30 giugno 2025 è pervenuta memoria difensiva dell’avvocato NOME COGNOME nella quale ha ribadito, approfondendoli ulteriormente, i motivi di ricorso volti ad escludere la condotta partecipativa del ricorrente, durata soli 18
vi
giorni, anche per travisamento dell’intercettazione numero 3244 del 9 novembre 2022 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, acquirente di stupefacenti, e ha segnalato il diverso trattamento cautelare ricevuto dal fratello NOME COGNOME che risulta libero.
5. Ricorso di NOME COGNOME
Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata anche nei termini di travisamento della prova, in quanto gli è stato attribuito erroneamente il soprannome di “o barbiere” sulla base di una telefonata di NOME COGNOME rimasta priva di risposta e in forza del solo commento della polizia giudiziaria che aveva proceduto alla verbalizzazione (numero 1743 del 13 luglio 2022), in assenza di conversazioni tra i due.
Peraltro, le intercettazioni n. 511 del 12 maggio 2022 e n. 498 dell’Il maggio 2022, contenenti il riferimento ad “NOME“, non sono state riportate nell’ordinanza impugnata e anche la conversazione n. 238 del 29 aprile 2022, in cui si menziona il “padre di NOME“, è priva di rilievo in quanto la difesa h dimostrato che in quel periodo NOME COGNOME era detenuto in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il solo ricorso di NOME COGNOME mentre quello proposto da NOME COGNOME è infondato e quello proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimita è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio che le è propri se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governan l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato.
Il provvedimento, con un’analitica disamina del compendio indiziario, ha collocato il presente procedimento nell’ambito di una ben più complessa attività investigativa sviluppatasi attraverso attività intercettive dal contenuto inequivoco, servizi di osservazione, sequestri di droga e armi, arresti in flagranza, da cui era emersa l’esistenza di un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, attiva nel Comune di Ercolano e nelle zone circostanti, facente capo ai fratelli COGNOME, a NOME COGNOME COGNOME e a NOME COGNOME con precisa suddivisione delle piazze di spaccio e dei loro responsabili.
Con specifico riferimento al ricorrente il Tribunale ha richiamato le intercettazioni (pag. 6 e pagg. 10 e 11), confermate da nnonitoraggi, sequestri di droga e arresti, da cui era emerso come un motorino rubato, con targa polacca, parcheggiato davanti ai locali in uso ai COGNOME venisse utilizzato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, previe intese intercettate, per approvvigionamenti e cessioni di stupefacenti utili a rifornire quotidianamente le piazze di spaccio, con un preciso e consolidato modus operandi.
La posizione apicale del ricorrente, gestore, con il fratello, anche della piazza di spaccio di INDIRIZZO, è stata desunta da numerosi e convergenti elementi, tali da comprovarne, soprattutto, il ruolo di coordinamento nella gestione delle varie attività criminali svolte dall’associazione. Al riguardo sono stati valorizzat l’utilizzo del bar di proprietà della famiglia per le attività di cession stupefacente; i continuativi accordi con il capo; il ritrovamento di diversi “pizzini nella sua disponibilità, con nomi, alias e somme di denaro corrispondenti in gran parte a quelli annotati nel taccuino sequestrato a NOME COGNOME il 10 febbraio 2023; le chat con NOME COGNOME.
A fronte di questo apparato argonnentativo, COGNOME si è limitato ad una generica minimizzazione sia dei comportamenti contestati che del contenuto delle conversazioni, inidonea a contrastare il ricco compendio investigativo esaminato rispetto al suo ruolo di organizzatore.
L’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue ed equipara diverse figure: il promotore, cioè colui che si fa iniziatore del sodalizio; il dirigente, colui che indirizza l’attività; l’organizzatore, cioè colui che coordina gli associati il finanziatore che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281736). Si tratta di figure punite allo stesso modo in quanto ciascuna indispensabile per trasformare il progetto criminoso in realtà concreta, tanto da rendere del tutto irrilevante l censura difensiva lì dove tenta di distinguere tra il ruolo esecutivo ed il ruol decisionale assunto dal ricorrente il quale, proprio in forza di quanto risultante dall’attività investigativa sopra indicata, è stato pienamente consapevole di assumere un ruolo cruciale e verticistico contribuendo all’attuazione del ,+z
programma criminale sia coadiuvando il capo, sia movimentando importanti quantitativi di stupefacente con corrispondenti ingenti guadagni, sia tenendo una precisa contabilità e coordinando, anche con un’attività di pianificazione, la gestione delle varie piazze di spaccio e delle numerose condotte illecite in esse praticate.
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, con un corretto iter logico-giuridico, aderente alle risultanze investigative contenute nell’ordinanza genetica alle pagg. 214-220, costituite soprattutto da intercettazioni, ha accertato il ruolo di consapevole partecipe all’associazione del ricorrente che svolgeva, per conto di questa, una continuativa attività di spaccio o trasporto dello stupefacente soprattutto avvalendosi del bar di famiglia.
Il Tribunale ha richiamato numerosissime captazioni (pagg. 12 e 13) dalle quali emerge la costante collaborazione con il nipote e apicale dell’associazione, COGNOME, che veniva informato dal ricorrente della presenza di acquirenti di stupefacente nel bar (definito «il bar di Giovannone»), o, al contrario, era COGNOME a mandarli da “zio NOME” («vedi che ho lasciato l’ambasciata a lui»), anche spiegando con precisione la collocazione dell’esercizio commerciale e utilizzando un decrittabile linguaggio, considerato il contesto e i parlanti («Sono uno spettacolo queste scarpe»). Inoltre, sempre dalle intercettazioni risulta che gli acquirenti potevano rivolgersi indifferentemente sia al Guida che a Dinnitri COGNOME, che spacciava davanti al bar, ulteriore elemento dimostrativo che lo spaccio fosse organizzato da una struttura associativa nella piena consapevolezza dei partecipi.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ritenendo che solo la custodia cautelare in carcere sia in grado di assicurare che NOME COGNOME non reiteri il reato contestato, espressivo di un radicato inserimento in circuiti criminali di tale spessore da non essere arginabili con la misura meno afflittiva degli arresti donniciliari.
La motivazione va ritenuta apparente ed in parte illogica non avendo il Tribunale fornito alcuna concreta motivazione in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, peraltro in altra regione a significativa distanza d luogo di commissione del reato, per i quali è previsto peraltro il presidio del braccialetto elettronico eventualmente corredabile da rigorosi obblighi accessori, quali i divieti di comunicazione, ai fini di escludere il pericolo di recidiva mantenimento di rapporti con i circuiti criminali di riferimento.
Nel caso di specie, inoltre, il provvedimento impugnato non ha tenuto in adeguato conto, ai fini dell’adeguatezza della misura richiesta, della personalità del ricorrente (incensurato) e dell’eventuale efficacia del suo allontanamento dall’ambito territoriale e delinquenziale in cui è stato commesso il reato contestato in via provvisoria.
5. Il ricorso di NOME COGNOME
Il motivo di ricorso, attinente all’identificazione del ricorrente, è inammissibil per genericità.
Il provvedimento impugnato, alle pagg. 8 e 9, con argomenti non manifestamente illogici ha dato conto che il soprannome di NOME COGNOME fosse “o barbiere” in quanto nell’intercettazione ambientale numero 1743 del 13 luglio 2022 era risultato come il capo dell’associazione, NOME COGNOME avesse effettuato una chiamata sull’utenza cellulare intestata al ricorrente non ricevendo da questi risposta e, nel frattempo, avesse menzionato più volte NOME come “o Barbiere”.
Il ragionamento seguito dal provvedimento impugnato è coerente con i principi di diritto in materia di gravità indiziaria, secondo i quali il giudice di m non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi e l’eventuale ragionevole dubbio rispetto ad essi può porsi qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano fondate su concreti riscontri delle risultanze processuali. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato a ribadire elementi generici, già superati con convincenti argomenti dal provvedimento impugnato, inidonei a fondare qualsiasi tipo di dubbio o concreta ipotesi alternativa tanto da doversi ritenere reiterativi e non rilevanti.
Peraltro, la ricostruzione dell’identificazione delle persone alle quali fanno riferimento i parlanti, così come l’individuazione del contesto in cui si perviene a determinate conclusioni, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni significative, che costituisce attività propria del giudizio di merito, come ta censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599), non sussistenti nella specie.
La correttezza del procedimento di identificazione del ricorrente di per sé supera le deduzioni difensive, che risultano nel loro complesso del tutto inidonee a vulnerare la motivazione del provvedimento impugnato.
6. Sulla base degli argomenti che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla scelta della
misura cautelare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Deve, invece, essere rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali, e va dichiarato inammissibile
quello proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
1-ter,
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod.
proc. pen.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 luglio 2025
La Consigliera estensora
Il Pre idente