Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47649 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47649 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME che insiste nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 II Tribunale della libertà di Potenza, con ordinanza in data 13 aprile 2023, in parz riforma dell’ordinanza del G.I.P. di Potenza del 13-3-2023, riqualificate le ipotesi ascritt COGNOME NOME ai nn. 1) e 4) della rubrica nell’art. 648 bis cod.pen., esclusa l’aggravante del contestato al capo n.5), riqualificata in truffa pluriaggravata l’ipotesi di cui al c confermata la gravità indiziaria per il reato associativo di cui al capo n.9, esclusa la indiziaria per la fattispecie di cui al capo n. 8), manteneva la misura cautelare della custo carcere nei confronti del medesimo..
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.a cod.proc.pen.:
violazione di legge ex art. 273 cod.proc.pen. e vizio della motivazione per omessa valutazio delle argomentazioni difensive anche contenute in specifica memoria; in particolare quanto all ritenuta gravità indiziaria per i fatti di riciclaggio di cui ai capi nn. 1 e 4 si lamen tribunale non aveva accennato alle concrete condotte poste in essere dall’indagato limitandosi
a motivare- sulla distrazione delle somme da parte della COGNOMECOGNOME senza nulla riferire cir consapevolezza dell’origine illecita del denaro; in ogni caso si contestava la qualifica di pu ufficiale della COGNOMECOGNOME la quale aveva assunto il mero ruolo di fattore, senza che po rilevare una presunta assunzione di funzioni di fatto; si lamentava poi che il sequestro aveva interessato il conto 1000/998 sul quale si era liberamente operato; quanto al capo n. dovevano essere escluse anche le altre aggravanti; in relazione al capo n. 6 si deduceva ch mancava l’assunzione di qualsiasi qualifica nella nuova azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE tal da poterlo ritenere correo del delitto di autoriciclaggio; in relazione alla truffa aggrava al capo n.7) mancava qualsiasi elemento specifico a carico del ricorrente e comunque doveva essere esclusa l’aggravante del n. 7 dell’art. 625 cod.pen. in quanto di natura soggett mancava qualsiasi elemento per affermare la gravità indiziaria in relazione al delitto associa di cui al n.9), essendo assente la programmazione di un numero indeterminato di condotte illecite;
inosservanza dell’art. 274 cod.proc.pen., difetto di motivazione in punto esigenze caute essendo assente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti; fondata è in primo luogo doglianza avanzata in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 640 comma 2 n cod.pen. di cui al capo n.7) a seguito della riqualificazione operata dal tribunale del rie Ed invero il tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto, esposto a pagina dell’ordinanza, che «ad essere danneggiata è stata l’azienda RAGIONE_SOCIALE, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato» così come ricostruiti i fatti la motivazione del tribunale evoca la sussistenza di un sequ disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finali confisca ma, viceversa, nel caso in esame il sequestro non risulta disposto con finalità confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. rimarcare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che la libera disponibilità della co aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l’azienda in attesa della co propria invece del sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. Proprio alla lu tale ragione del provvedimento ablativo deve essere escluso che il danno della truffa poss essere ritenuto avvenuto nei confronti dello Stato.
Peraltro la sussistenza della truffa è stata esclusa anche con riguardo a tale secon fattispecie da quella pronuncia secondo cui non integra il delitto di truffa la condot soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato sottopo venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca consegue all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta
della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un -ulteriore provvedimen avente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019 (dep. 12/02/2020 ) Rv. 278370 – 01). In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determ ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente- fra l’altro – natur sanzionatoria. Deve pertanto concludersi affermando che manca la possibilità strutturale configurare una truffa in danno dello Stato. Ne consegue che, eliminata la circostan aggravante di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. ritenuta nell’ordinanza impugnata seguito della riqualificazione del capo n.7, deve essere dichiarata la cessazione dell’effi della misura cautelare disposta, non rilevando ex art. 278 cod.proc.pen. le altre aggrava comuni pure contestate.
2.2 Fondati sono anche i motivi proposti nell’interesse di COGNOME NOME in relazione ai c nn. 4 e 6 dell’imputazione con i quali si contesta nei confronti dei diversi componenti famiglia COGNOME l’attività di riciclaggio dei frutti sottratti alla “NOME COGNOME amministrazione giudiziaria. Innanzi tutto va precisato come nella rubrica del capo n contenuta nel provvedimento impugnato si faccia riferimento ad attività furtive contestate capi che precedono e di cui manca però qualsiasi indicazione o descrizione, trattandosi imputazioni estranee alla posizione di COGNOME NOMENOME NOME secondo luogo va osservato come le conclusioni cui perviene il tribunale del riesame in ordine al coinvolgimento del pred ricorrente in specifici episodi di riciclaggio, avrebbero richiesto l’identificazione di condotte specifiche, non potendo il concorso nei delitti fine ricavarsi dalla sola contesta associativa per la quale pure viene ritenuta la gravità indiziaria. Al proposito occorre rich quel principio secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche dell’associazione non implica l’automatica responsabilità per i delitti compiuti appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione e inseriti nel qua programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi esclude qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da “riscontro ambientale” (Sez. 2, 36251 del 24/11/2020, Rv. 280315 – 01). Così come esattamente contestato con il ricorso deve pertanto essere escluso che le contestazioni di riciclaggio elevate a carico del COGNOME ai capi nn. 4 e 6 possano derivare dal suo ruolo all’interno dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e diretta ad attuare la spoliazione del patrimonio e delle attività della so amministrazione giudiziaria. Peraltro non può mancarsi di osservare come la stessa ordinanza si profila contraddittoria, così come rilevato dallo stesso ricorso, nella parte in cui at tali condotte specifiche di riciclaggio a carico del COGNOME NOME, del quale però i riferimenti contenuti del provvedimento, attesta il ruolo più “defilato” (pp. 61 e 72) pertanto, onere del giudice di rinvio individuare le specifiche condotte di distrazione de prelevati furtivamente di cui al capo n. 4, e degli altri quantitativi di orto-frutta indi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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n. 6) la cui rivendita .a terzi può essere attribuita al ricorrente; anche a titolo di evitando di procedere a duplicazioni di condotte, non sembrando al proposito chiara neppure la diversità delle date di consumazione dei fatti tra le due contestazioni.
Tali disposti annullamenti impongono altresì la rivalutazione del quadro delle esigen cautelari all’esito del giudizio di rinvio con specifico riferimento alla posizione del COGNOME anche in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità.
2.3 Infondati sono invece i restanti motivi; deve essere premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla pecu natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meri dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardant valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di di governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Orbene nel caso in esame tale completa valutazione degli elementi appare essere stata compiuta dal tribunale; invero l’impugnata ordinanza contiene una lunghissima e particolareggiata esposizione di fatti ch evidenziano il ruolo assunto nella consumazione dei delitti dai RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Ald anche dal ricorrente, essendo state evidenziate sia le condotte riciclatorie commesse occasione della ricezione di parte delle somme distratte dalla madre da un’azienda presso l quale aveva assunto un ruolo che comunque non le avrebbe consentito la movimentazione di denaro (capo n.1) sia i furti, in relazione al capo n. 5), avendo il tribunale esatt ricostruito i fatti di sottrazione delle fragole con accurata ricostruzione delle condotte dell’odierno ricorrente (vedi pagina 41). In particolare, quanto al concorso nei fatti di riciclaggio di cui al capo n. 1), l’im ordinanza ha sottolineato come elemento davvero significativo, la distrazione, da parte de COGNOME, di una somma di C 10.000 in data 2 agosto 2022 per l’acquisto di un autocarr intestato proprio a COGNOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così accertato il concorso del ricorrente in almeno alcuni dei delitti fine sulla base piattaforma indiziaria dotata della necessaria gravità adeguatamente valutata dal tribunale d riesame, il provvedimento impugnato appare conforme ai principi già stabiliti dalle Sezi Unite citate anche in relazione alla contestazione associativa di cui al capo n. 9). I valutato il ricevimento di somme per l’acquisto di beni che venivano poi utilizzati per l’a di spoliazione dei prodotti dell’azienda in amministrazione giudiziaria ed il coinvolgiment COGNOME NOME anche nelle attività della costituita “RAGIONE_SOCIALE“, il tribunale del r perveniva alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria sulla base di spe elementi che il ricorso contesta con scarne considerazioni che devono essere ritenute anche generiche.
Il giudice -del riesame, con valutazioni esenti da censure, ha ritenuto la- sussistenz un’associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attiv amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all’interno di detta compagine crimin ciascuno dei De COGNOME individuandone il ruolo, con valutazione esente dalle lamentat censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al capo sette quanto all’aggravante cui all’art. 640/2 n.1 cp e, per l’effetto, dispone la cessazione dell’efficacia dell cautelare per tale titolo; annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi n. 4-6, nonch relazione alle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale di Potenza -sezione per il riesame misure cautelari personali- per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp. cod.proc.pen..
Roma, 25 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
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