Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19637 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETILIA POLICASTRO il 20/09/1964
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città del 23/10/2024 – eseguita il 12/11/2024 – con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) nei confronti di NOME COGNOME siccome gravemente indiziato dei delitti di cui ai reati di bancarotta fraudolenta (capo 1), indebita compensazione (capo 6), dichiarazioni fraudolente (capo 9), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 10).
1.1. La vicenda in esame è emersa a seguito di una complessa indagine avviata in merito al fallimento della RAGIONE_SOCIALE– operante nel settore della manutenzione ferroviaria e dell’edilizia, riferibile alla famiglia COGNOME e ai suoi stretti collaboratori – dichiarato il 15/11/12022, dopo un tentativo di ammissione al concordato preventivo.
Secondo la prospettazione accusatoria, la società, già gravata da debiti verso l’Erario, è rimasta definitivamente pregiudicata, fino al dissesto, dalla applicazione della misura interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lodi, nel giugno 2021, in ragione di collegamenti con organizzazioni criminali di stampo mafioso di origine calabrese, la quale ha, di fatto, escluso la RAGIONE_SOCIALE dalla possibilità di essere affidataria di lavori nell’ambito di appalti ferroviari. I seguito a ciò, risorse, mezzi e strumenti della RAGIONE_SOCIALE – in tesi accusatoria sono stati distratti in favore della RAGIONE_SOCIALE società intestata e amministrata dalla moglie del gestore di fatto, NOME COGNOME che, infatti, è stata dichiarata fallita in estensione il 9 luglio 2024. Tra i soggetti che, a vario titolo e con diverse funzioni, hanno partecipato alle condotte costituenti fatti di bancarotta e collegati reati fiscali, il ricorrente – dipendente della fallita, con l’incarico occuparsi della registrazione delle fatture, delle pratiche amministrative e degli appuntamenti (anche con il notaio) – avrebbe contribuito all’attuazione del programma delittuosi posto in essere dagli amministratori di fatto ( NOME COGNOME) e di diritto della società, collaborando, dall’interno, al sistematico svuotamento della C.F. in condizione di irreversibile dissesto, in favore della RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con i primi due motivi vengono dedotti vizi della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 309 co. 9 in relazione all’art. 292 co. 2 cod. proc. pen., in merito alle esigenze cautelari ravvisate, ai sensi dell’art. 274 lett. a) e c).
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Si deduce che il G.I.P. avrebbe motivato il pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc. pen., riferendosi solo ai tre indagat facenti parte della famiglia COGNOME, ovvero NOME, NOME e NOME COGNOME, mentre non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell’art. 274 cit. Si invoca, quindi, l’orientament giurisprudenziale con ritiene precluso il potere integrativo del giudice del riesame se manca la motivazione, o se essa sia solo apparente nell’ordinanza genetica ( sent. Cass. n. 6230/2016): nel caso di specie, la motivazione risulta del tutto omessa, per tutti gli indagati, quanto alle esigenze di cui alla lettera c), mentre nulla è stato argomentato con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio ravvisato in capo al ricorrente.
2.2. Con il terzo motivo, è denunciata violazione degli artt. 292 co. 3 bis e 291 co. 1 quater cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto insussistenti i presupposti per l’interrogatorio preventivo, in presenza delle esigenze di cui alla lett. a), per le quali, però, come si è detto, sarebbe completamente assente la motivazione in ordine alle esigenze ravvisate a carico del ricorrente.
2.3. Analogo vizio è denunciato con il quarto motivo, per avere il Tribunale distrettuale ritenuto non necessaria la indicazione della data di scadenza della misura cautelare in relazione alle indagini da compiere, ai sensi dell’art. 274 lett. a), giacchè, come detto, la sussistenza dell’esigenza di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. è stata apoditticamente affermata, senza alcuna argomentazione.
2.4.Con il quinto motivo si lamenta l’omessa indicazione degli avvertimenti di cui al comma 1 septies dell’art. 291 cod. proc. pen.., previsti per l’interrogatorio preventivo, che, in tesi difensiva, devono ritenersi estensibili anche all’interrogatorio successivo all’applicazione della misura cautelare, in coerenza con la ratio garantista della novella del 2024.
2.5. Con il sesto motivo, è denunciato vizio della motivazione in relazione alla non assoggettabilità a sequestro preventivo dell’unico immobile di proprietà dell’indagato.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste, in particolare, sul sesto motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato solo relativamente alla misura cautelare reale del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, oggetto del sesto motivo, per cui si impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano; gli altri motivi sono, nel complesso, infondati.
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I primi due motivi non sono fondati, essi omettendo di confrontarsi con la motivazione rassegnata nell’ordinanza impugnata, la quale, lungi dal sanare il
deficit argomentativo presente nell’ordinanza genetica, come denunciato dal ricorrente, ha, piuttosto, dato atto delle motivazioni con le quali il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i pericula ravvisati.
2.1. In specie, con riguardo al pericolo di reiterazione, ha ricordato come – ai fini della pericolosità dell’indagato – il G.I.P. abbia valorizzato la realizzazione di una pluralità di condotte tenute negli anni, con il coinvolgimento di soggetti sempre diversi, così da agevolare la costituzione di nuovi schemi societari per la prosecuzione di attività economiche con modalità illecite, volte al trasferimento e all’occultamento di proventi illeciti ( pg. 10 ss. ). D’altronde, anche il profilo dell’attualità della misura cautelare, rispetto al tempo trascorso dai fatti, era stato scrutinato dal G.I.P., il quale aveva sottolineato il radicamento nel contesto produttivo e la contiguità ad associazione di natura mafiosa. Il Tribunale distrettuale, nel condividere la prognosi negativa espressa dal G.I.P., ha, quindi, evidenziato come, a dispetto dell’incensuratezza, l’indagato abbia dimostrato una piena adesione alle dinamiche criminali dei Giardino, avendo operato attivamente e continuativamente, nonostante l’interdittiva antimafia. Per questo il non significativo lasso cronologico tra i fatti (risalenti al novembre 2022) e l’ordinanza cautelare (dell’ottobre 2024), è stato considerato, comunque, “elemento recessivo rispetto alla fedeltà e alla pervicace adesione ad un piano di sistematica violazione della legge, finalizzato alla realizzazione di profitti indebiti”.
2.1.1. GLYPH La valutazione del Tribunale di Milano non si discosta dall’insegnamento di questa Corte che, in tema di valutazione del pericolo di reiterazione del reato – che deve essere non solo concreto – fondato, cioè, su elementi reali e non ipotetici, ma presentare anche il requisito dell’attualità, così come introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, – ne ha esplicitato il significato nel senso che sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Secondo tale opzione ermeneutica ” si ritiene che il pericolo di reiterazione sia “concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia “attuale” ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l’esistenza del pericolo di recidiva ” prossimo” all’epoca in viene applicata una misura, seppure non “imminente”. Non si richiede, invece, che il giudizio sull’attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela.”( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977).
2.1.2. Nell’ottica di tale orientamento, maggiormente accreditato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione prognostica in questione non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere (Sez.5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216, conf. da ultimo, Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep. /2021 ) Rv. 280566); Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019 ) Rv. 277242), il requisito della attualità, quale espressione della continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, deve essere apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
2.1.3. Nella valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione, diventa rilevante, non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione della vita anteatta e sulle concrete condizioni di vita dell’indagato.
Ne consegue che il pericolo di reiterazione può considerarsi attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, sebbene non possa prescindersi, nel giudizio sulla attualità, sia dall’analisi della personalità dell’accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l’esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato. ( Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977).
2.1.4. Nel caso di specie, come già ricordato, il pericolo di recidiva è stato ricollegato dal Tribunale distrettuale alla protrazione nel tempo delle condotte e delle modalità evidenziate (pg.10), quali elementi espressivi del rischio attuale e concreto di commissione di ulteriori fatti delittuosi, altresì vagliando il profilo della adeguatezza e proporzionalità del presidio cautelare specificamente individuato. Alla luce delle premesse orientative poc’anzi richiamate, il vizio di motivazione in merito alla attualità delle esigenze di special-prevenzione non è concretamente predicabile.
2.2. Analoghe conclusioni si raggiungono anche con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, pure ravvisato nei confronti del ricorrente, in relazione al quale denuncia che la motivazione della ordinanza impugnata si riveli, sul punto, apodittica e non individualizzante.
2.2.1. La deduzione non ha fondamento. Il Tribunale distrettuale ha, infatti, replicato alla doglianza difensiva osservando come il complessivo ordito motivazionale con il quale l’ordinanza genetica ha individuato il pericolo di inquinamento probatorio nella contiguità dei componenti la famiglia Giardino a contesti di ‘ndrangheta, in grado di intimidire con metodi violenti e minacciosi i testi e le persone coinvolte” ( pg. 9), sia riferibile a tutti gli indagati, compreso il COGNOME, per avere egli dimostrato “un’allarmante disinvoltura a interagire per un lugo periodo con tali soggetti, in un contesto in cui era evidente che gli schemi societari erano utilizzati al fine di garantirsi ingenti profitti mediante la reiterazione di illeciti”. Nella ordinanza impugnata, inoltre, si richiamano le intercettazioni telefoniche, dalle quali è emersa “la spregiudicatezza del Mira belli… e una concreta e reale attitudine alla mistificazione della realtà non avendo alcuna remora a proseguire le attività illecite anche quando era in corso la procedura che riguardava la C.F.” collegata alla interdittiva antimafia. Dalla particolare confidenza tra il COGNOME e il coindagato COGNOME – che ha reso dichiarazioni al curatore fornendo elementi concreti volti alla ricostruzione delle operazioni illecite e della responsabilità dei soggetti coinvolti, da risentirsi a breve anche nelle forme dell’incidente probatorio – è stato tratto, del tutto ragionevolmente, il rischio di condizionamento, con la conseguente necessità di impedire le comunicazioni tra tali soggetti, vicini e inseriti nelle dinamiche societarie.
2.2.2. In siffatta motivazione è possibile, allora, apprezzare la coerenza con l’indirizzo ermeneutico a tenore del quale, in tema di esigenze per l’applicazione di misure cautelari personali, l’art. 274 primo comma lett. a) cod. proc. pen. – che condiziona le esigenze attinenti alle indagini alla accertata sussistenza di un pericolo “concreto” – postula il collegamento eziologico del pericolo suddetto con dati di fatto specifici, individualizzati e, necessariamente, muniti di base fattuale, effettiva, dovendo il pericolo di inquinamento probatorio essere desunto non da mere ipotesi bensì dalla realtà storica, ancorché elaborata con rigore logico, date le garanzie costituzionalmente apprestate a tutela del principio di libertà personale e della presunzione di non colpevolezza.( Sez. 6, n. 2603 del 28/09/1993, Rv. 195885); pericolo che va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola delrid quod plerumque accidit”, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative
fonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561). Elementi fattuali che, come si è visto, l’ordinanza impugnata ha specificamente enucleato e razionalmente illustrato onde giustificare il ravvisato periculum. Ritiene, pertanto, il Collegio che le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata non rivelino contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggano al sindacato di questa Corte.
2.3. Per quanto finora osservato, non può non rilevarsi come risulti impropriamente evocato l’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “in tema di riesame delle ordinanze caute/ari personali, a seguito della riformulazione dell’art. 309 cod. proc. pen. per effetto dell’art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all’annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente – cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile – sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del PM, in ordine alle esigenze caute/ari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa.” (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015 (dep. 2016) Rv. 266150); tanto perché il potere integrativo del riesame, previsto dall’art. 309, comma nono, cod. proc. pen. non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l’annullamento del provvedimento impositivo della misura. (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265984).
2.3.1. Come emerge evidente dagli argomenti sinteticamente richiamati, con i quali il Tribunale del riesame ha replicato alla analoga doglianza difensiva, non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi in merito alle quali si è formato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, giacchè il G.I.P. aveva provveduto a motivare le proprie valutazioni in punto di esigenze cautelare, e il Tribunale del riesame, dal suo canto, si è premurato di effettuare una autonoma valutazione confrontandosi con gli elementi forniti dalla difesa.
3. Deve, conseguentemente, darsi atto della infondatezza anche del terzo motivo, con il quale ci si duole del mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, giacchè, essendo stato adeguatamente motivato il ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, detto adempimento non gravava sul G.I.P..
3.1. La legge 09 agosto 2024 n. 114, come è noto, ha innovato la disciplina della custodia cautelare, mediante l’inserimento, all’interno dell’art. 291 cod. proc. pen., dopo il comma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempo una serie di disposizioni regolanti il procedimento
applicativo e quello di impugnazione, per rendere meglio operanti gli effetti della modifica.
3.1.1. Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comma 1-quater (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), L. 114/2024), che: «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
3.1.2. Il successivo art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, comma 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis prevede poi una specifica sanzione per l’inosservanza del nuovo modulo procedimentale: «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater ».
3.1.3. L’ art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, prevede, quindi, che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), (seconda parte) cod. proc. pen..
L’istituto dell’interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamica residuale in quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente laddove sussista l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle altre esigenze di cui all’art. 274, lett.) a) e b) – come nel caso di specie in cui è stata ravvisata quella sub a) – esclude, invece, l’applicabilità della norma in esame. Di qui l’infondatezza del terzo motivo.
4. Non ha pregio il quarto motivo, dal momento che, secondo costante canone ermeneutico, in tema di misure cautelari personali, l’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678; Sez. 1 n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678; (Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, Rv. 265892-01; Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Rv. 227657). Non può, dunque, non rilevarsi che non è ravvisabile la violazione della norma invocata dalla difesa del ricorrente.
Parimenti infondato risulta anche il quinto motivo, con cui si lamenta l’omessa indicazione degli avvertimenti di cui al comma 1 septies dell’art. 291 cod. proc. pen.. Si tratta, infatti, di avvertimenti previsti per l’invito a rende l’interrogatorio preventivo (comma 1-quater), non già l’interrogatorio successivo, disciplinato dagli artt. 293 e 294 cod. proc. pen. Nel caso di specie, essendo stata sollecitata dal P.M. la misura cautelare sia per il pericolo di inquinamento delle prove che per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, l’interrogatorio preventivo non era necessario potendo il GIP decidere “inaudita altera parte”, essendo l’incombente anticipato – come si è già ricordato – previsto solo per le richieste motivate sulle esigenze cautelari indicate dalla lettera c) dell’articolo 274 c.p.p.. (con le eccezioni previste).
6.Conne premesso, è invece fondato il sesto motivo.
6.1. Con l’istanza di riesame, infatti, era stata impugnata sia l’ordinanza applicativa della misura personale che il decreto di sequestro preventivo per equivalente, provvedimenti entrambi compendiati nell’unica ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto entrambe le misure.
6.2. Che l’oggetto dell’istanza di riesame fosse duplice si desume agevolmente sia dall’intestazione dell’istanza difensiva, appunto, nominata dal ricorrente quale “riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo”, sia dal contenuto del paragrafo (a pg. 8 e 9) dedicato appunto alle misure cautelari reali, con cui si invoca la restituzione sia dell’immobile che di alcuni dispositivi telefonici sequestrati al suo interno. Sotto il primo profilo, si richiamava, in quella sede, l’orientamento giurisprudenziale che non consente il sequestro della prima e unica casa ove l’indagato risiede, e, quanto ai telefoni cellulari, se ne invocava la restituzione una volta estratta la copia di backup.
6.3. Nell’ordinanza impugnata, però, manca totalmente lo scrutinio di tale motivo di impugnazione, risultando omessa la statuizione sul punto. Detto vizio dell’ordinanza impugnata integra una violazione di legge, come tale deducibile con ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , COGNOME, Rv. 239692 Conf. S.U., 29/05/2008 n. 25933, Malgioglio).
6.4. Come si è detto, nel caso di specie, manca del tutto la motivazione sul motivo di gravame avente riferimento alla misura cautelare reale del sequestro
preventivo per equivalente, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata relativamente alla domanda cautelare avente a oggetto i provvedimenti di
sequestro. A tale vizio dovrà, quindi, porsi rimedio nel rinnovato giudizio cautelare.
7. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo, con rinvio per nuovo giudizio
sul punto al Tribunale di Milano. Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza limitatamente al sequestro preventivo, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma, 01 aprile 2025
Il r ìsigliere est- • ore