Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato rordinanza emessa i 21 cjiwjno 2023 dalia Corte di assise di appello di Bologna, che applicava a NOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
Si contesta a COGNOME:
il delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 285 cod. pen. perché, in qualit di esecutore – in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (tutti deceduti, i primi due in qualità di mandanti e finanziatori, il terzo in qualità di mandante organizzatore, il quarto in qualità d organizzatore), NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME (in qualità di esecutori, già condannati con sentenza definitiva per il delitto di strage per i quale si procede), NOME COGNOME (in qualità di esecutore, condannato in primo grado COGNOME Corte d’assise di Bologna per concorso in strage) e con altre persone da identificare -, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertando, deliberando, organizzando e predisponendo per l’esecuzione, il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala di attesa di seconda classe della stazione delle Ferrovie dello Stato di Bologna, con il voluto fine di uccidere un numero elevatissimo di vittime, cagionando, in effetti, la morte di ottantacinque persone e il ferimento di oltre centocinquanta persone;
il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 cod. pen. e all’art. 1, legge 6 febbraio 1980, n. 15, perché, in concorso con le persone sopra indicate e con la condotta sopra descritta, cagionavano la morte di ottantacinque persone. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, con premeditazione e per finalità di terrorismo.
1.1.0ccorre premettere che, nelle more del deposito della sentenza di condanna all’ergastolo, inflitto a COGNOME COGNOME Corte di assise di Bologna con sentenza in data 6 aprile 2022, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze e di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE hanno promosso indagini preliminari nei confronti del ricorrente per i delitti di strage consumati ne 1992 e nel 1993 in Roma, Firenze, Milano e Capaci.
Nell’ambito di dette indagini, entrambe le Procure RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione a svolgere intercettazioni ambientali nell’abitazione dell’indagato e nelle autovetture in uso al medesimo e hanno, inoltre, trasmesso alla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna i risultati delle conversazioni captate nel corso delle intercettazioni autorizzate dai rispettivi Giudici delle indagini preliminari.
I difensori di COGNOME, in data 19 maggio 2023, hanno depositato tempestivamente l’atto di appello avverso la sentenza della Corte d’assise di Bologna e, quindi, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di assise di appello di Bologna.
La Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna, una volta ottenuta in data 13 giugno 2023 l’autorizzazione alla utilizzazione dei risultati delle
intercettazioni trasmesse dalle Procure di Firenze e di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, allegando: – l note della Procura RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con relative intercettazioni; – l note della RAGIONE_SOCIALE con relative intercettazioni; – le note della Procura RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con relative intercettazioni; – la not della RAGIONE_SOCIALE con relative intercettazioni.
1.2.Le ragioni a fondamento della cautela in atto sono state rinvenute nelle minacce e progetti omicidiari riguardanti l’ex moglie e il figlio del dottor COGNOME Presidente della Corte di assise di Bologna – desunti da alcune conversazioni captate nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023 all’interno dell’abitazione di COGNOME, nell’ambito delle indagini disposte dall’Autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale del riesame ha ritenuto inammissibile la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura per mancato interrogatorio di garanzia nei termini di legge, nonché destituite di fondamento le censure:
-di inutilizzabilità da parte della Corte di assise di appello di Bologna dei risultati delle intercettazioni disposte dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
-di incompetenza funzionale e territoriale della Corte di assise di appello di Bologna.
Infine, il provvedimento impugnato ha ravvisato il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole e il concreto pericolo di fuga, addirittur in Ucraina, con l’aiuto del figlio della seconda moglie.
Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 270 cod. proc. pen.
Le frasi minacciose integrano autonomi reati di minaccia consumati nel circondario del tribunale di Tivoli, per i quali non è ammissibile, ai sensi dell’ar 266 cod. proc. pen., l’intercettazione di conversazioni, che sono, perciò, inutilizzabili ai sensi degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen.
L’art. 270 cod. proc. pen. prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delit di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen. o di quelli per i quali è obbligatori l’arresto in flagranza.
Tra i reati per i quali procedono le Procure distrettuali di RAGIONE_SOCIALE e di Firenze e quelli oggetto della sentenza resa COGNOME Corte di assise di Bologna non vi è connessione riconducibile al paradigma di cui all’art. 12 cod. proc. pen. e,
dunque, manca in radice la condizione perché possano operare le deroghe di cui all’art. 270 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 279, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per incompetenza funzionale e territoriale della Corte di assise di appello di Bologna.
La competenza funzionale appartiene al G.i.p. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, perché le intercettazioni sono state disposte su richiesta della Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE e autorizzate dal G.i.p. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La scelta della Procura Generale di Bologna di utilizzare i risultati delle captazioni disposte COGNOME suindicata Procura ha spostato la competenza dal giudice naturale precostituito per legge in favore della Corte di assise di appello di Bologna. Trattasi di competenza funzionale e la scelta della procura di RAGIONE_SOCIALE ha determinato una ingiusta lesione del diritto di difesa nella forma dell’interrogatorio di garanzia, ineludibile ove la misura fosse stata adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE su richiesta della Procura locale, non esperibile invece nel caso di adozione da parte della Corte di assise di appello di Bologna, dopo la sentenza di condanna.
2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 disp. att. cod. proc. pen. e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla eccepita illegittimità costituzionale de combinato disposto degli artt. 279 e 294 cod. proc. pen.
Il primo articolo non prevede alcuna specifica disposizione che disciplini la competenza funzionale e territoriale per l’adozione della misura nel caso in cui, in pendenza contestuale di un giudizio di appello e di una indagine preliminare incardinati in territori rientranti nella sfera di competenza di tribunali diversi condotte costituenti sintomo di concreto pericolo ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., siano accertate nel corso di un’indagine preliminare pendente dinnanzi a Procura della Repubblica presso altro circondario di tribunale, estraneo alla sfera di competenza funzionale e territoriale del giudice di appello.
Il secondo articolo non prevede l’interrogatorio di garanzia nel caso in cui la misura custodiale sia emessa dopo la sentenza di condanna.
L’art. 279 cod. proc. pen., nell’individuare il giudice competente in quello che procede, differenzia tra prima e dopo l’esercizio dell’azione penale, ma non prevede alcuna disposizione applicabile alla fattispecie in esame di contemporanea pendenza di un giudizio di appello e di una indagine preliminare, tra l’altro dinnanzi a uffici ubicati in circondari di tribunali diversi.
2.4. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione all’omesso esame 1) della sentenza della Corte di assise di Bologna ritenuta fonte probatoria di grandi indizi di colpevolezza; 2) dell’ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Roma del 3 luglio 2008; 3) della nota in data 8 gennaio 2016 a firma del vescovo di Palestrina.
La sentenza della Corte di assise non è stata presa in esame nella parte in cui tratta il tema della latitanza e della permanenza in Brasile del ricorrente, nonché degli aiuti, dei quali ha fruito al ritorno in Italia nel giugno 1977, e d documentazione versata in atti COGNOME difesa all’udienza di discussione dell’Il luglio 2023.
Il dato temporale relativo alla latitanza di COGNOME in Brasile è falso: il ricorr e vissuto in Brasile per undici mesi complessivi (sette mesi nel 1976/1977, quattro mesi nel 1979, quattordici/quindici giorni nel mese di dicembre 1980). La permanenza in Brasile di COGNOME non è dunque di quattro anni, ma di undici mesi spalmati in quattro anni dal 1976 al 1980, come emerge COGNOME sentenza della Corte d’assise di Bologna. In tale sentenza, inoltre, nonostante la puntuale ricostruzione dei viaggi, dei periodi di permanenza in Brasile e dei rapporti ivi intessuti, non vi è traccia di rapporti, legami e appoggi intrattenuti da COGNOME in contesti illeci ambienti criminali.
Quanto alla permanenza e costanza dei rapporti mantenuti in Italia con ambienti criminali, la smentita dell’assunto del tribunale del riesame proviene dall’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7 luglio 2008, prodotta COGNOME difesa, nella quale si valorizza la collaborazione prestata dal COGNOME nell’ambito del procedimento relativo alle stragi commesse a Roma, Firenze e Milano nel 1993, in ragione della quale lo stesso è stato ammesso a speciale programma di protezione nel 1995. Il tribunale di sorveglianza ha riconosciuto la frattura dei legami tra il ricorrente e la criminalità organizzata. Questa valutazione, avente ad oggetto il periodo 1995/2008, è stata completamente ignorata dal tribunale del riesame.
Quanto alle attività svolte dall’imputato durante il periodo di espiazione in regime di detenzione domiciliare, è rilevante il contenuto della nota in data 8 gennaio 2016, a firma del vescovo di Palestrina e Presidente della Caritas, inviata al magistrato di sorveglianza di Roma, nella quale si dà atto che dal settembre 2009 COGNOME ha prestato servizio presso organizzazioni sociali da lui dirette con un comportamento ineccepibile.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b), ritenuta insussistente COGNOME Corte di assise di appello di Bologna, in assenza di impugnazione sul punto da parte della Procura generale.
La Corte di assise di appello aveva rigettato la domanda cautelare sostenuta dal pericolo di fuga; il tribunale del riesame ha esaminato ex officio tale domanda, sull’implicito presupposto che fosse inapplicabile al giudizio di riesame il principio
devolutivo. In realtà, sul punto, si è formato il giudicato cautelare in assenza di tempestiva impugnazione da parte della Procura generale e, dunque, il Collegio della cautela ha statuito extra petita.
2.6. Vizio di motivazione in relazione all’esigenza cautelare del pericolo di fuga
Dalla sentenza della Corte di assise di Bologna, risulta che:
NOME COGNOME – che ha ospitato COGNOME in Brasile – è morto da decenni, così come il senatore COGNOME e NOME COGNOME;
l’avvocato COGNOME – che ha aiutato COGNOME a sistemarsi a Foligno – ormai ultranovantenne, lo ha incontrato un paio di volte nel 1977 e non lo ha mai più frequentato
in ogni caso, dal 1995 al 2023 la vita di COGNOME è stata scrutinata e valutata dal Tribunale di sorveglianza di Roma con l’esito ampiamente positivo, al quale si è fatto riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso deve essere rigettato.
2.11 primo motivo è infondato.
La censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen GLYPH è stata reiterata, nonostante l’indicazione del noto orientamento espresso in plurime sentenze (anche ulteriori rispetto a quella citata in ordinanza), secondo il quale, in tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice può affermare la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell’indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel giu cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero, comunque, la loro rilevanza, come appunto avvenuto nella specie (ex multis, Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282360 – 01; Sez. 5, n. 2966 del 16/10/2018 -dep. 2019-, Angelino, Rv. 275258 – 01).
3. 11 secondo motivo è generico perché non si confronta con il decisivo rilievo, esposto nell’ordinanza impugnata, sul chiaro e inequivoco disposto dell’art. 275,
comma 1-bis, cod. proc. pen.: il fatto che gli elementi sopravvenuti che evidenziano le esigenze cautelari integrino anche ulteriori reati non esclude, evidentemente, il fatto che la misura cautelare sia adottata in ordine al reato per il quale è intervenuta condanna e dal giudice competente ai sensi della norma appena indicata.
3.1. Occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., il giudice – una volta intervenuta una sentenza di condanna – è vincolato a tenere conto dei risultati del relativo accertamento, nonché di ogni altro eventuale elemento sopravvenuto, quali fattori rilevanti ai fini della valutazione dell sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Si vuole sostanzialmente chiamare il giudice a un esame continuamente in evoluzione delle suddette esigenze, in rapporto con l’adeguatezza delle misure applicabili nel caso specifico, evitando, dunque, una cristallizzazione delle emergenze probatorie che abbiano – ma non necessariamente costituito oggetto di un precedente giudizio cautelare.
L’organo giudicante, su istanza del Pubblico ministero, deve prendere in considerazione “anche” – e dunque non esclusivamente – l’esito del procedimento (rectius la condanna), le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, successivamente alla sentenza, risulti la sussistenza di un periculum libertatis, nella forma del pericolo di fuga e/o della reiterazione della condotta criminosa. Il legislatore ha dettato in questo modo criteri normativi aggiuntivi, ma non esclusivi, i quali devono guidare il giudice nell’operazione di verifica stimolata COGNOME pubblica accusa (vedi Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379 – 01).
4.La questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 279 e 294 cod. proc. pen. è manifestamente infondata perché sovrappone e confonde i diversi limiti cognitivi (con le connesse garanzie) che caratterizzano il giudizio sulla responsabilità (o sulla qualificata attribuzione di un reato) dall delibazione degli elementi dimostrativi del pericolo di recidiva o di fuga.
5. Il quarto motivo è infondato.
Le stesse allegazioni difensive appaiono confermare l’inserimento del COGNOME in un contesto di allarmante pericolosità, nel quale vanta le conoscenze che gli hanno consentito di rendere le dichiarazioni, alle quale quali fa riferimento i provvedimento del magistrato di sorveglianza citato nel ricorso.
Il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che presuppone l’applicazione dei limiti devolutivi a un mezzo d’impugnazione, come GLYPH riesame,
che consente la conferma del provvedimento anche per motivi diversi, interpretato secondo il costante insegnamento di questa Corte come comprensivo anche di esigenze cautelari diverse, che, a maggior ragione, possono essere ulteriori rispetto a quelle già ravvisate, salvo il limite di non poter adottare misure cautelari più gravi rispetto a quelle già adottate (cosa che nella specie non è avvenuta) in assenza di appello del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 – 01).
Il sesto motivo è inammissibile perché prospetta un mero dissenso valutativo sul pericolo di fuga, come tale precluso nella presente Sede.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 gennaio 2024