Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO che insisteva per l’accoglímento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Venezia rigettava l’appello proposto nei confronti il provvedimento del Gip di Verona che aveva respinto la richiesta di revoca-sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere imposta ad NOME COGNOME per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche GLYPH ed autoriciclaggio GLYPH aggravato dalla tra nsnazional ità.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 16 cod. proc. pen.) la misura sarebbe stata ap dal giudice incompetente: la competenza spetterebbe al Tribunale di Caltagirone ten conto che la società “RAGIONE_SOCIALE” aveva sede legale presso il Comune di Palagoni
2.1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, a fronte motivazione articolata e puntuale che identifica la competenza del tribunale di Ve escludendo quella del tribunale di Caltagirone (sulla base del fatto in quanto il episodio di truffa del 3 settembre 2021 risulta meno grave rispetto a que autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità descritto al capo 11), si limi affermare apoditticamente che la competenza era quella dell’ufficio di Caltagirone d essersi limitato a citare la parte del provvedimento contestata.
2.2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordi valutazione relativa alla gravità indiziaria: si deduceva la carenza di motivazio provvedimento impugnato in quanto lo stesso non avrebbe motivato “autonomamente” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; mancherebbe, inolt valutazione sia del contributo del ricorrente all’attività associativa, che della s dell’elemento soggettivo.
2.2.1. Anche tale doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto conte in modo generico ed aspecifico, la motivazione del provvedimento impugnato reiterando le doglianze già avanzate con l’appello, senza confrontarsi con gli argomenti utilizz Tribunale per rigettarlo.
Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava che il difetto di auto valutazione veniva erroneamente riferito al provvedimento di rigetto dell’appe nonostante tale requisito sia previsto solo per l’ordinanza genetica.
Con riferimento alle doglianze relative alla gravità indiziaria correttame Tribunale rilevava la genericità della prima impugnazione, vizio che, rende inammissibile sul punto l’appello, si ripercuote anche sull’ammissibilità dell’odierno che, peraltro, anche in questo caso, non ha contestato specificamente le argomentazi dell’ordinanza impugnata.
2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordin sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato valorizzato il tempo trascor fatti contestati e non sarebbe nata identificata la concretezza e l’attualità de cautelare.
2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata.
rk Contrariamente a quanto dedotto, l’ordinanza impugnataeffettuato un’accurat valutazione del profilo cautelare, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione em sia dalle modalità con le quali è stata compiuta l’azione criminosa, che dalla pers
del ricorrente. La concretezza del pericolo veniva, infatti, dedotta dalla particolar professionalità e capacità organizzativa dimostrata, mentre la sua attualità emergeva dal fatto che, in epoca recentissima, il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di proseguire nella sua attività illecita (come emergeva dal contenuto di una intercettazione).
Per quanto riguarda il tempo trascorso dai fatti contestati si tratta di circostanza non rilevante in sede di appello cautelare: si riafferma infatti che il c.d. “tempo silen trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unic tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (tra le altre: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01)
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, per provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
L’estensore Il Presidenté(