Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB.RIESAME di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato GLYPH l’ordinanza GLYPH del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari di applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura degli arresti domiciliari in ordine a due distinti reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 39 e 41).
Contro l’ordinanza, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Quanto al primo aspetto il difensore osserva come il Tribunale avrebbe valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto ambiguo, da cui non potevano desumersi condotte di cessione da parte di COGNOME di sostanze stupefacenti. Con riferimento al reato di cui al capo 39) in atti non erano stati acquisiti elementi per ritenere che il soggetto escusso avesse acquistato droga proprio da COGNOME; in ordine al reato di cui al capo 41) non erano emerse dall’attività di indagine tutte le circostanze tipiche delle situazioni di spacci ovvero chiamate o messaggi di corta durata per fissare appuntamento con incontri successivi, accordi per riscuotere somme di denaro, contatti con al numero elevato di clienti.
Quanto al secondo aspetto, il difensore lamenta che il Tribunale, per motivare in ordine alla sussistenza delle esigenze, abbia utilizzato formule stereotipate e generiche e abbia affermato che il ricorrente era inserito stabilmente nel contesto dello spaccio, senza che le risultanze in atti potessero confortare tale giudizio, posto che le contestazioni riguardavano solo due singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente.
Anche la valutazione sulla inadeguatezza di misure meno afflittive doveva ritenersi generica.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.E’ principio consolidato quello per cui “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Più specificamente, per soffermarsi sui temi trattati con il ricorso, si osserva che con riferimento al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che “costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337);
3 Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente avversativo rispetto alle argomentazioni individuate dal Tribunale e, comunque, manifestamente infondato.
I giudici hanno richiamato, quanto al reato di cui al capo 39), gli accordi presi con NOME per un incontro presso lo studio fotografico e le dichiarazioni dallo stesso rese dopo che, a seguito dell’incontro, era stato trovato in possesso di un grammo di cocaina; quanto al reato di cui al capo 41) le conversazioni da cui era emerso che il ricorrente, insieme al padre, stava confezionando singole dosi di sostanza stupefacente e il rinvenimento di dette dosi, insieme a materiale per il confezionamento a seguito di perquisizione. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sono, comunque, incentrate sulla lettura del compendio indiziario e come tali, a fronte di una motivazione coerente con i datti esposti e non illogica nelle inferenze tratte da tali dati, devono essere considerate inammissibili.
I giudici, anche con riferimento alle esigenze cautelari, hanno evidenziato, sotto il profilo della gravità concreta del reato, GLYPH la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina GLYPH manifestata in più occasioni dal COGNOME, la dimestichezza nel maneggiarla e nel preparare le dosi da smerciare e, sotto il profilo della personalità, i plurimi precedenti a suo carico, sia pure non specifici. In ragione di tali elementi, hanno ritenuto che il pericolo di reiterazione di analoghi reati non fosse fronteggiabile con misure non detentive e che la misura degli arresti domiciliari fosse proporzionata alla gravità delle fattispecie di reato contestate.
La concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure non detentive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell’indagato, quale (“data desumere dagli episodi in contestazione. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l’interpretazione elaborata da questa Corte dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,
della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242).
Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari le doglianze formulate dal ricorrente sono generiche e non contrappongono agli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME alcuna ragione di fatto o di diritto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile GLYPH il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 4 giugno 2024