Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano- in sede di riesameconfermava l’ordinanza emessa il 22 maggio 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui era stata applicata !a misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME,
indagato per diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi, con cui ha dedotto:
vizio di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà, quanto alla esistenza del pericolo di inquinamento probatorio; pericolo che il Tribunale aveva desunto, in modo assertivo, da una ripresa dell’attività di spaccio da parte del padre del ricorrente, NOME COGNOME, coindagato nel medesimo procedimento.
Si osserva, al tal uopo, che il danaro e la documentazione – che la Pg aveva rinvenuto all’interno dell’appartamento di NOME COGNOME, all’incirca dopo una settimana di detenzione in regime di arresti domiciliari – non forniva la prova della ripresa dell’attività di spaccio e comunque, seppur così fosse stato, non provava anche il coinvolgimento dell’attuale ricorrente.
Peraltro, all’interno dell’appartamento, era stata rinvenuta una missiva- che il ricorrente aveva inoltrato al genitore- con la quale rappresentava l’intenzione di allontanarsi dal mondo della droga.
Erronea era, dunque, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, tratta da “pseudo risultanze investigative”;
vizio di motivazione, per illogicità manifesta, quanto all’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: pericolo che sarebbe sconfessato dal fatto che il ricorrente aveva inoltrato una missiva al padre, con cui lo informava di volersi affrancare dal mondo della droga, e dal fatto che dopo l’arresto il predetto non si era reso più autore di episodi di spaccio.
D’altronde, i Giudici della cautela si sarebbero determinati a mantenere la misura della custodia cautelare in carcere, solo per la non tempestiva indicazione di un luogo, ove collocare il ricorrente agli arresti domiciliari.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma scritta- il Pubblico Ministero e il difensore hanno presentato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico e declinato in fatto.
1.1. Va ante omnia ricordato che, anche nell’ambito delle misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e ai vizi d motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
E’, pertanto, precluso al giudice di legittimità – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenu maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte è – e resta – giudice della motivazione.
Il sindacato è, dunque, limitato – per espressa volontà del legislatore – al riscontro della tenuta logica del percorso argomentativo motivazionale e alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame – nel premettere che il ricorrente e il di lui padre, NOME COGNOME, erano gravemente indiziati della gestione di una proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr pagg. 1 e 2 del provvedimento in verifica per una puntuale ricostruzione del modus operandi dei due COGNOME) – ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di recidiva sulla scorta dell’esito del controllo di Pg, avvenuto presso l’abitazione di NOME COGNOME il 4 giugno 2025, all’incirca una settimana dopo la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di quest’ultimo.
2.1. La perquisizione domiciliare portava al rinvenimento della somma, in contanti, di 20.360 euro, di cinque cellulari, di cui tre con scheda attiva, di appunti scritti, con indicazione di importi vari e di quantitativi di stupefacente, nonché di una missiva, presumibilmente a firma del ricorrente (cfr pagg. 5 e ss).
Per i Giudici della cautela tali elementi erano sintomatici di una ripresa dell’attività di cessione: attività che non solo padre e figlio gestivano in sinergia e con modalità ben collaudate, ma che, peraltro, il ricorrente – al di là delle mere contrarie manifestazioni di pensiero – non aveva di fatto mai abbandonato, essendo sempre rimasto nei circuiti criminali dello spaccio.
2.2. Un tale ordito motivazionale non è contraddittorio né affetto da vizi di illogicità manifesta, essendo la conclusione – che ne è stata tratta in punto di esistenza e di attualità delle esigenze cautelari – congrua e conseguenziale rispetto alle indicate premesse fattuali.
Di contro i motivi addotti con il ricorso tendono, piuttosto, ad una alternativa ricostruzione dei fatti, fornendo una lettura – diversa e in bonam partem delle informazioni acquisite.
D’altronde, la prospettazione difensiva è essa stessa assertiva, fondandosi sul presupposto – non dimostrato e anche poco verosimile – che il materiale innanzi indicato era già in loco, perchè non sarebbe stato rinvenuto dalla Pg nel corso della prima perquisizione del novembre 2024.
2.3. Né pare sostenibile che la missiva, rinvenuta presso l’abitazione di NOME COGNOME, potesse attestare un definitivo distacco del ricorrente dai traffici illeciti. A tal riguardo, a confutazione della tesi difensiva, i Giudici della cautela hanno congruamente rilevato che il ricorrente era inserito da svariati anni nel circuito criminale della droga: salvo periodi di “necessaria sospensione” per sopravvenuta detenzione carceraria, aveva dato prova di una “forte spinta all’illecito nello specifico ambito in esame”, come peraltro comprovato sia dai precedenti specifici da cui era gravato, sia dalla disposta revoca dell’affidamento in prova.
Ed ancora, si legge nell’ordinanza impugnata, la pervicacia criminale del COGNOME era attestata anche dal fatto che lo stesso aveva continuato a gestire gli affari di droga senza soluzione di continuità, nonostante l’arresto di alcuni dei suoi più fedeli fornitori. Solo ) (all’indomani dell’arresto del padre, per il tramite del quale conduceva redditizi “affari di droga”, aveva interrotto l’attività avendo evidentemente compreso di essere “attenzionato”.
Un tale comportamento, per i Giudici della cautela, oltre ad essere indicativo di astuzia, appariva, altresì, distonico rispetto alla rappresentata decisione del COGNOME di un definitivo allontanamento dal mercato degli stupefacenti.
2.4. Si osserva, infine, che l’ordinanza impugnata poggia su una congrua e per nulla illogica motivazione anche per quanto attiene all’inadeguatezza di misure cautelari diverse rispetto a quella applicata (cfr pag. 6).
Deve, dunque, riconoscersi che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente e persuasiva in relazione alle esigenze cautelari e alla impossibilità di fronteggiarle con misure meno gravi.
Sulla base di tali premesse, ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell’importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 22/10/2025