Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 106 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 106 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 19/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 28/05/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 maggio 2025 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. dellostesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 110, 644, commi quarto e quinto, 416bis .1 cod. pen. (capo 3), 56, 629, 416bis .1 cod. pen. (capo 4).
In data 28 ottobre 2025 il G.i.p. ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo attenuate le esigenze cautelari anche in ragione della richiesta di applicazione della pena fatta dall’imputato, sulla quale il Pubblico ministero ha prestato il consenso.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione in ragione di cinque motivi.
2.1. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che manca la prova del tasso di interesse praticato e quindi del reato di usura.
Dalle dichiarazioni della stessa persona offesa NOME COGNOME emerso che la richiesta di restituzione della somma di 25.000 euro, poi ridotta a 23.000 euro, fu fatta dall’indagato a distanza di un anno dalla dazione e senza la imposizione di un limite temporale.
In assenza anche della individuazione dei tassi effettivamente praticati da COGNOME e dal defunto NOME COGNOME, la ricostruzione della polizia giudiziaria, richiamata dal Tribunale, risulta del tutto sommaria.
2.2. Non Ł dimostrata la consapevolezza da parte di COGNOME che dal prestito di COGNOME a COGNOME derivasse la corresponsione di interessi usurari.
Il ricorrente non ha ricevuto alcuna promessa di interessi nØ ha agito con il fine di ottenere vantaggi usurari quali corrispettivo del prestito elargito, come dichiarato anche dalla persona
offesa.
2.3. Manca anche il presupposto indispensabile del concorso nel reato di usura, ovvero la restituzione di una somma di denaro comprensiva di interessi usurari da parte del mutuatario.
La motivazione dell’ordinanza sul punto Ł apparente.
¨ pacifico che COGNOME, intervenuto in un momento successivo alla formazione del presunto patto usurario con l’incarico di recuperare il credito, non ottenne poi da NOME alcun pagamento, dovendosi così escludere il suo concorso nel reato di usura, a nulla rilevando il prestito effettuato personalmente alla persona offesa, in assenza della prova circa la pattuizione di interessi.
2.4. In ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ex art. 416bis .1 cod. pen. il Tribunale non ha risposto alle censure mosse dalla difesa al provvedimento del G.i.p., la cui impostazione Ł stata recepita acriticamente nell’ordinanza impugnata, limitatasi a richiamare il piø ampio contesto investigativo in cui si inserirebbe la vicenda inerente alla condotta ascritta a COGNOME.
2.5. Ulteriore vizio del provvedimento attiene alla omessa considerazione, in violazione di quanto disposto dall’art. 292, commi 2, lett. c-bis) , e 2ter cod. proc. pen., di un elemento nuovo e decisivo, dedotto dalla difesa in sede di riesame, idoneo a incidere sulla valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dopo l’applicazione della misura coercitiva a COGNOME, secondo le quali quest’ultimo, nelle piø recenti interlocuzioni con NOME, non aveva chiesto alcuna somma di denaro nØ gli aveva rivolto minacce.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati e supportato da doglianze in larga parte generiche e non consentite in sede di legittimità. 2. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Si Ł efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01 nonchØ, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie, censurando la motivazione dell’ordinanza in tema di gravità indiziaria per
il solo reato di usura, il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata, effettuata anche sulla base delle risultanze delle intercettazioni.
In proposito va ricordato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
In questa sede, dunque, Ł possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nell’ipotesi – insussistente nel caso in esame – in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (vds. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).
3. Ciò premesso, va comunque evidenziato che il Tribunale ha rimarcato il significato della conversazione del 21 gennaio 2025, riportata nelle parti salienti nell’ordinanza, intervenuta fra il coindagato COGNOME e la persona offesa NOME COGNOME, coerente con quanto poi da quest’ultima riferito: il prestito di 25.000 euro era stato fatto da COGNOME insieme a COGNOME, dovendosi escludere, dunque, la ipotesi alternativa di un prestito personale del ricorrente, concesso senza alcuna pattuizione di interessi (pagg. 59-61).
Anche gli strettissimi rapporti fra COGNOME, COGNOME e COGNOME rendono logica e credibile la ricostruzione del G.i.p. e del Tribunale.
In ordine alla individuazione del tasso usurario Ł pertinente il principio affermato di recente da questa Corte, secondo il quale, in tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sØ, la prova dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l’indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286053 – 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 17019 del 17/04/2025, COGNOME, non mass.).
Correttamente il Tribunale ha valutato la deposizione della persona offesa sulla corresponsione degli interessi usurari a breve termine con il pagamento delle false fatture, richiamando il diritto vivente sulla natura del reato di usura, che si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona anche con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi (cfr., ex plurimis , Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 – 01 nonchØ, da ultimo, Sez. 2, n. 18392 del 18/03/2025, COGNOME, non mass. sul punto).
Il descritto contesto Ł stato nell’ordinanza rimarcato per affermare la sussistenza delle aggravanti previste dall’art. 416bis .1 cod. pen. con motivazione incensurabile (pag. 62). Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate , tenuto conto della fase incidentale in cui Ł promossa l’impugnazione, quando sia dedotta l’erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa – come nel caso di specie – non conseguano immediati riflessi sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, COGNOME,
Rv. 260256 – 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507 – 01).
Il principio Ł stato affermato anche avuto riguardo specificamente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 255028 – 01).
4. In ordine alle esigenze cautelari, la presunzione della loro sussistenza prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, COGNOME, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450 – 01).
La difesa non ha allegato fatti idonei a superare detta presunzione, specie in presenza di un’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata (pagg. 63-65) a sostegno della ritenuta concretezza e attualità del pericolo, considerato anche che si tratta di condotte assai recenti. La deduzione difensiva relativa alle dichiarazioni della persona offesa Ł stata implicitamente valutata là dove il Tribunale ha osservato che COGNOME, ‘ancora in tempi molto recenti, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, tornava a contattare NOME con modalità particolarmente allarmanti (si fa riferimento all’episodio in cui NOME bloccava l’auto della vittima dopo avere effettuato alcune manovre azzardate nel traffico)’.
L’ordinanza ha altresì evidenziato la necessità ‘di tutelare le fonti di prova dichiarative’, rendendo evidente la irrilevanza di quanto la difesa, peraltro senza produrre i relativi verbali, ha asserito che la persona offesa avrebbe riferito nelle s.i.t. del 10 e 11 maggio 2015, successivamente all’applicazione della misura cautelare, circa il fatto che il ricorrente, ‘nelle piø recenti interlocuzioni con NOME, non aveva chiesto alcuna somma di denaro nØ gli aveva rivolto minacce’.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME