Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 07/12/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 06/11/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai cap 51, 52, 53, 54 e 57 della provvisoria imputazione (art. 74 d.p.r. 309/90, con il ruolo di partecipe dell’associazione a delinquere finalizzata allo smercio di importanti partite di cocaina; spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo:
la nullità del provvedimento per inosservanza della legge penale e per vizi motivazione nonché per l’assenza di autonoma valutazione rispetto all’ordinan del Gip e alla richiesta del PM, in ordine alla sussistenza dei gravi in colpevolezza, in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.p.r. contestato al capo 57);
la nullità per violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussi RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e la proporzionalità della misura carceraria applicat
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti sede di legittimità.
Con riferimento al primo motivo di ricorso va ribadito che l’ordinanza cautel adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’aut valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, in q tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguard sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente ch formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, 2021, Galletta, Rv. 280603).
Si è altresì affermato che, in tema di misure cautelari personali, il rico cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o asse RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di speci norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudic merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Le censure del ricorrente attengono proprio alla lettura RAGIONE_SOCIALE risult istruttorie e alla alternativa ricostruzione dei fatti; al contrario, i argomentativo dell’ordinanza del tribunale del riesame è lineare e logico, ade alle emergenze investigative.
È stato delineato il contributo fornito all’associazione contestata al ca alla stregua RAGIONE_SOCIALE conversazione oggetto di intercettazione ambiental telefoniche nonché degli ulteriori elementi d’indagine: in particolare, è emers il ricorrente, soggetto di origine reggina e stabilmente residente in Trevignano Romano, costituiva il punto di collegamento tra Reggio Calabria e la piazza di spaccio romana, in stretto collegamento con il sodale RAGIONE_SOCIALE; le modalità di
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commissione dei reati fine hanno confermato tale ruolo, specialmente per quanto attiene all’avvio del traffico di droga tra le due città (capo 51), ne consapevolezza dell’appartenenza dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e del collegamento tra l’associazione di RAGIONE_SOCIALE e la realtà associativa in esame (par. 2, pagine da 12 a 24).
4.1. Non rileva a tal fine il limitato periodo di accertamento RAGIONE_SOCIALE condotte riferibili al ricorrente rispetto alla durata RAGIONE_SOCIALE indagini, costituendo princ consolidato che in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi de partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi – come nel caso di specie – l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122).
La derubricazione dei reati fine in fatti di lieve entità è stata esclusa con motivazione immune da censure, sottolineandosi, in particolare, con riguardo alla vicenda di cui al capo 51, la maggiore quantità di cocaina detenuta dai tre indagati, COGNOME, COGNOME e COGNOME, rispetto a quella sequestrata a questi ultimi in occasione dell’arresto del 16 giugno 2021.
Anche con riferimento alle esigenze cautelari, i rilievi del ricorrente risultan generici, avendo il tribunale correttamente richiamato la doppia presunzione relativa circa la sussistenza di tali esigenze e l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, indicando al contempo gli elementi che non consentono di ritenere superata la presunzione stessa (la stabile attività di spaccio svolta dal COGNOME, l’elevato livello di professionalità crimin nella gestione degli affari illeciti, la rete di stabili canali per l’approvvigionam della piazza romana, la prospettiva di estendere l’attività a zone limitrofe nell’interesse dell’associazione, i collegamenti stabili con gli altri sodali, precedente condanna per associazione di stampo mafioso – pagine 24 e 25).
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 18/04/2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside ,e