Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
Depositata in Cancelleria
Oggi , – 5 MAR, 2024
IL FUNZION ‘
NOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di con la quale è stato rigettato l’appello volto a ottenere la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare è stat relazione alle contestazioni relative agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1 partecipato a un’associazione con carattere transnazionale dedita alla distr stupefacenti (capo 16), 73, comma 4, d.P.R.309/1990 (capo 20 e capo 29) in relazion episodi di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 27 kg.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., p giudice a quo ha ingiustificatamente affermato il ruolo prioritario svolto all’int compagine associativa, rispetto a quello del correo COGNOME Ankeloid, attribuendogli il soggetto preposto alla fornitura della sostanza stupefacente. Rappresenta di esser prestato ad effettuare dei viaggi finalizzati a restituire ai fornitori la sostanza cattiva qualità, in ragione delle lamentele degli acquirenti. Inoltre, con riferimento cautelari, il giudice a quo ha negato la decisività del memoriale a firma dell’indagato documenti allegati che rappresentano il venir meno delle esigenze cautelari, stante distacco dal contesto delinquenziale ove sono maturati i reati oggetto del presente pro Evidenzia che i fatti risalgono al 2018 e che egli ha intrapreso, nel periodo successiv e regolare attività lavorativa, che ha avviato un percorso di revisione critica e che in Olanda con la moglie, ed ha effettuato un regolare cambio di residenza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di l investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati a del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cas siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’i giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelar infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassaz di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla con degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in r peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il gi abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gr quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione ri la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazIone, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all’ art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino).
La sussistenza della affectio sodetatis si desume anche da quanto è emerso dalle indagini circa lo stretto rapporto tra il ricorrente e diversi soggetti residenti in Puglia (Rovida e Cannarozzi) per i quali egli si rese disponibile a ritirare una partita di stupefacente di cattiva qualità utilizzando un’autovettura munita di doppiofondo, stipata nel capannone di Gessate, poi ripulito dal medesimo ricorrente con l’apporto di altri correi, come da egli ammesso. Peraltro, la proposta avanzata dal ricorrente al Rovida di collaborazione nel reperimento di capannoni da affittare e di mezzi di trasporto non esclude – secondo il giudice -nè attenua l’affectio societatis ma dimostra soltanto che l’indagato oltre ad operare per conto del sodalizio, fosse costantemente alla ricerca di nuovi canali per ampliare il proprio traffico, palesando una capacità di iniziativa autonoma.
2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove si evidenzia che il COGNOME non rivestiva un ruolo secondario all’interno della compagine societaria transnazionale operante tra l’Italia e la Spagna, in quanto si occupava dell’organizzazione dell’importazione dalla Spagna di grossi carichi di stupefacente (non inferiori a kg 27), utilizzando furgoni o automobili dotati di doppiofondo per il trasporto e di svariati capannoni o depositi per la ricezione del carico. Nel caso di specie, la contestazione concerne la fornitura di un carico di 100 kg di marijuana venduta ad acquirenti brindisini, di cui è stata respinta una parte per la scarsa qualità della sostanza. Il COGNOME e il COGNOME si avvalevano dell’organizzazione logistica del COGNOME, soggetto al vertice del sodalizio criminoso, per l’approvvigionamento dello stupefacente, ricevendo una retribuzione per l’attività svolta stabilita in una percentuale fissa, come emerge dalle intercettazioni, appositamente richiamate dal giudice a quo, ove si fa riferimento al ricevimento della somma di euro 8.000 per lo smistamento di 80 chilogrammi di droga al lordo delle spese di trasporto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata GLYPH ricostruzione fattuale, i passi GLYPH salienti ed
evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è, d’altronde, appena il caso di sottolinea l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usat interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e s al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in di in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (S n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015), Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5 n. 47892 17/11/2003, Serino).
Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, de idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a su scrutinio di legittimità. D’altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il com giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella co dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpret di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che h giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la dec di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, c 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di leg che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudi contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di cia elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc ricorda che essa integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, COGNOME). In prese riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, COGNOME, 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità , è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiteraz condotte criminose, affermando che gli elementi di novità proposti dal ricorrente non sono grado di determinare una revisione del quadro cautelare, in quanto le affermazioni contenu nel memoriale sono volte a ridimensionare la propria responsabilità, ma non recano indicazio
dei nominativi degli altri correi per i quali egli operava, sebbene le risultanze inves abbiano poi consentito di identificare gli altri correi. Il memoriale quindi non può rapprese un segnale definitivo di distacco dal contesto organizzato. Non è stata fornita neppure una p dello svolgimento di attività lavorativa lecita. Lo spostamento in Albania e poi in Italia è a motivi familiari e non alla dedizione ad un ad un’attività lavorativa stabile.
Il giudice ha, quindi, ritenuto inalterato il pericolo di fuga, posto che molti indag hanno stabili legami all’estero sono scappati in Spagna dopo i primi arresti. Pertanto concluso per l’insussistenza di elementi nuovi volti ad attenuare le esigenze cautelari, rend necessario ed adeguato solo un controllo costante dell’indagato, onde evitare il pericolo di f e la reiterazione di altri reati.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderen una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancora specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pie idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attu e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure m gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e attenta focalizzazione dei termini dell’attua effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di d della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Bíancat 202259).
3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-te disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso all’udienza del 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente