Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1255 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/02/2002
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, col del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte insist eva l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1.II Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Milano rigettava l’appE ,lo quale si chiedeva la revoca o modifica della misura cautelare della custodia ir c applicata a NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata.
Avverso tale ordinanza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difens( re che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non Ei stata necessaria la notifica della richiesta alla persona offesa tenuto conto che LE non aveva nominato il difensore e non aveva eletto domicilio;)
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l’att la concretezza delle esigenze cautelari sarebbe stata ritenuta nonostante le indicazioni emergenti dallo sviluppo processuale in ordine alla personalità della tic( r
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non sorretto ( a alcun interesse processuale.
Il tribunale ha infatti vagliato il merito dell’impugnazione, dopo avere ritent affidabile l’allegazione difensiva relativa alla carenza delle condizioni per effet notifica della istanza di modifica della misura cautelare alla persona off’ ammissibile l’incidente cautelare (contrariamente a quanto ritenuto dal giudici . indagini preliminari che, invece, aveva ritenuto inammissibile l’istanza per difetto di alla persona offesa).
2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale offriva una accurata motiva. ione ordine alla sussistenza concreta ed attuale del pericolo cautelare, desumibilE condizioni di vita del ricorrente, senza fissa dimora e privo di fonti lecite di soste
Il tribunale rilevava che la sussistenza del pericolo era stata valutata incidente cautelare con decisione preclusiva, tenuto conto che l’unico elemento i n rispetto al quadro cautelare già valutato era la sentenza di condanna del ricorrE una pena detentiva severa (pag. 4 del provvedimento impugnato).
Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fr logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, rispetto alla quale le censure r roposte con il ricorso si risolvono in richieste di rivalutazione della capacità dimostrat prove, non consentite in sede di legittimità.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. i proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali n ric
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si del ermina equitativamente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricc rr deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazitoe del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabi comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter di ;3. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
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