Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29175 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibili ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva applicato nei suoi confronti, in data 17/10/2023, la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per essersi associato con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di acquisto, importazione, detenzione e vendita a terzi di ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish in Andria da epoca antecedente al mese di ottobre 2019 all’attualità.
2. Il 14/11/2023 era stata avanzata istanza di sostituzione della misura coercitiva allegando il tempo trascorso in carcere in Francia dal NOME in un procedimento collegato, l’asserita cessazione di rapporti con altri sodali e la rescissione di ogni legame con il sodalizio criminale, oltre al suo trasferimento in Abruzzo sin dall’aprile 2022, dove aveva lavorato onestamente come autotrasportatore sino al nuovo arresto. Il Giudice per indagini preliminari aveva rigettato l’istanza non ritenendo significativi i rilievi difensivi e il Tribunal rigettato l’appello ritenendo che non fossero sopravvenuti fatti nuovi utili alla rivisitazione del quadro cautelare.
3. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza con unico, articolato, motivo per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.299, 274, 275, 284, 125 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, si assume, non ha fatto buon governo dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari in quanto, attraverso una motivazione apparente o contraddittoria e manifestamente illogica, ha disatteso tutti gli elementi di novità segnalati e documentati dalla difesa. Confrontando l’ordinanza genetica della misura emessa il 17/10/2023 con l’istanza di sostituzione avanzata il 14/11/2023 si evince come siano stati prospettati al giudice della cautela fatti e situazioni non noti a momento dell’applicazione della misura, dimostrativi del fatto che il ricorrente avesse da tempo e in maniera del tutto spontanea reciso ogni legame o contatto sia con il territorio di riferimento delle condotte delittuose sia con i soggetti con quali le avrebbe poste in essere. Il Tribunale ha esaminato elementi, quali il tempo trascorso o la detenzione subita in Francia, estranei alle allegazioni difensive mentre ha evitato di affrontare il tema degli ultimi contatti documentati
tra NOME NOME e gli altri soggetti indagati in relazione al medesimo reato associativo, risalenti al gennaio 2021 ovvero 10 mesi prima della remissione libertà dalla Francia e al successivo rientro in Italia. Nonostante l’attivi investigativa all’epoca fosse ancora in corso e si sia protratta quantomeno sino al febbraio 2023, gli inquirenti non hanno accertato contatti tra NOME NOME o i suoi congiunti e altri indagati. Tale circostanza avrebbe bilanciato quanto rilevato in senso negativo in relazione al contegno del ricorrente prima del suo rientro in Italia e avrebbe dovuto essere comunque valutata in considerazione dell’avvenuto distacco sia fisico che territoriale da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare rispetto alla realtà di riferimento. Non è colmata la lacuna dell’assenza di elementi attualizzanti e individualizzanti, da ritenersi assolutamente necessari in ragione sia del tempo trascorso dall’ultimo reato, commesso in data 26 ottobre 2019, sia del tempo trascorso dall’ultimo contatto di gennaio 2021 con gli asseriti sodali, sia del tempo trascorso dal rientro in Italia nel novembre 2021, tale da escludere l’attualità di esigenze cautelari in relazione al NOME, da tempo trasferitosi con tutta la famiglia in regione distante dalla Puglia, epicentro del sodalizio. Le affermazioni del Tribunale si rivelano apodittiche in quanto disattendono con motivazione apparente o quantomeno manifestamente illogica il dato oggettivo dell’avvenuto trasferimento del ricorrente e del suo nucleo familiare in Abruzzo. L’assunto sul quale si fonda la decisione è che sarebbe necessario fornire la prova positiva della dissociazione e dell’interruzione dell’ affectio societatis, risultando in ogni caso l’affermazione del Tribunale apodittica laddove assume la temporaneità del trasferimento del ricorrente senza che esista alcun riscontro fattuale in atti in tal senso. La difesa aveva documentato che il ricorrente era di fatto da tempo domiciliato in Trasacco alla INDIRIZZO presso il RAGIONE_SOCIALE in attesa di trasferirsi in Luco dei Marsi alla INDIRIZZO nell’abitazione condotta in locazione dalla compagna, dichiaratasi disponibile ad accoglierlo presso il nuovo domicilio; risulta, dunque, incongruo il riferimento del Tribunale alla domiciliazione del ricorrente in un RAGIONE_SOCIALE. L’asserita temporaneità del trasferimento è contraddetta dall’attività lavorativa stabile svolta dalla compagna presso un’impresa con sede legale in Luco dei Marsi e con sede di lavoro nel medesimo Comune, oltre che dall’iscrizione della figlia in data 1 settembre 2023 presso la scuola dell’infanzia in San Benedetto dei Marsi. La richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari prevedeva anche la possibilità dell’applicazione del braccialetto elettronico, che avrebbe reso necessario un preventivo sopralluogo presso il domicilio al fine di verificarne la fattibilità tecnica, oltre che la verifica da parte degli organi di pol dell’esistenza ed effettività stessa del domicilio. Il Tribunale ha ritenuto che non Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fosse «nuovo» il dato del trasferimento in Abruzzo in quanto già nel periodo di piena operatività del sodalizio gli associati risultavano residenti in comuni diversi e molto distanti tra loro, ma i giudici non hanno considerato che la località nella quale il ricorrente si era medio tempore trasferito non aveva alcun collegamento con le iniziative illecite. Si è ritenuto non dotato della novità il dato che il Duc lavorasse regolarmente, facendo riferimento al fatto che all’epoca della operatività dell’associazione egli prestasse regolare attività lavorativa sempre come autotrasportatore, ma la difesa aveva documentato come fosse stato assunto con decorrenza 2/04/2022 presso la società RAGIONE_SOCIALE con sede in Paternò con contratto che dal 31/12/2022 era a tempo indeterminato. Il Tribunale ha, quindi, espresso una motivazione apparente o manifestamente illogica trascurando il vero tema dell’allontanamento del NOME dal luogo ove gli si attribuiva lo svolgimento di attività delinquenziali, invece da valutare sotto il profilo dell’adeguatezza della misura. Il Tribunale ha, di fatto, supposto che il lavoro svolto dal ricorrente avrebbe costituito una copertura alla prosecuzione dell’attività criminosa in assenza di qualsivoglia dato a supporto di tale supposizione. Il vizio dell’ordinanza si sostanzia nella mancanza di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall’appellante, tendenti a dimostrare come prima di essere attinto dall’ordinanza custodiale il NOME avesse già intrapreso, autonomamente, un percorso di reinserimento nella società civile con abbandono di circuiti devianti, elementi non noti al momento dell’emissione dell’ordinanza applicativa della misura. Il Tribunale non ha spiegato sulla base di quali elementi sia stato valutato che il NOME non avesse mai interrotto il rapporto associativo né la sua attività criminale, né come il ricorrente potrebbe continuare la propria attività di «corriere» pur risiedendo in Abruzzo e permanendovi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’appello cautelare trova piena applicazione il principio secondo il quale la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisio impugnata attinti dai motivi di gravame (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208313 – 01), configurandosi una continuità strutturale del modello regolato
dall’art.310 cod. proc. pen. rispetto al modello generale del procedimento di appello. Corollario di tale affermazione di principio è l’estensione all’appello cautelare dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione previsto dall’art.597, comma 1, cod. proc. pen.
1.1. Per altro verso, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione del limite della «doppia devoluzione», secondo la quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è perimetrata, oltre che dai motivi di impugnazione, anche dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato; si è, a tale proposito, efficacemente parlato di litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S. , Rv. 267209 – 01).
1.2. Il compito riservato al giudice è, in tale fase, quello di controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676 – 01).
Le doglianze risultano orientate a stigmatizzare nel merito la decisione, .sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le allegazioni difensive in senso favorevole alla sostituzione della custodia in carcere e ritenendo che la decisione negativa sia stata assunta per avere i giudici dell’appello trascurato di prendere in considerazione alcuni fatti non conosciuti al momento dell’adozione dell’ordinanza genetica, segnatamente il trasferimento stabile dell’indagato con il suo nucleo familiare in Abruzzo, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso società con sede in Paternò, l’interruzione di ogni contatto con i presunti sodali sin dal gennaio 2021.
2.1. Deve, in primo luogo, considerarsi che non è estraneo al perimetro del devolutum quanto osservato dal Tribunale con riguardo al periodo detentivo patito dal NOME in Francia, trattandosi di argomento inerente sia al tema della permanenza dei legami associativi sia al tema dell’atteggiamento deviante del ricorrente. Con riguardo all’intensità e stabilità del legame dell’indagato con i sodali i giudici hanno, puntualmente, evidenziato come costoro avessero garantito il mantenimento economico della sua famiglia, compresi gli ‘accompagnamenti in Francia per i colloqui, oltre alla disponibilità di un telefono cellulare attraverso il quale rimanere in contatto con la compagna e, occasionalmente, anche con i membri della compagine criminosa. Non risultava mutata l’affectio societatis nel contesto dei contatti intrattenuti con il telefono
cellulare abusivamente introdotto in carcere, attraverso il quale il NOME sollecitava la compagna NOME a informare al più presto i sodali della possibile evoluzione delle indagini a loro carico. Con riguardo alla personalità dell’indagato, hanno messo in luce che, in quel periodo, il NOME si era distinto per le numerose trasgressioni, indicative dell’inadeguatezza di misure di minor rigore.
2.2. Altrettanto pertinenti al devolutum, in quanto indicative del mancato superamento della presunzione di cui all’art.275, comma 3, cod.proc. pen., sono le considerazioni espresse dai giudici dell’appello in merito all’elevatissimo livello organizzativo del sodalizio criminale, in grado di gestire continuativamente un intenso traffico di cocaina purissima acquistandola dalla Spagna e dall’Olanda con vertici dell’associazione accreditati a livello internazionale, investimenti di milioni di euro, la prosecuzione dell’attività nonostante il sequestro di enormi quantitativi di cocaina e di ingenti somme di denaro. I giudici dell’appello cautelare hanno, poi, evidenziato come la contestazione relativa al delitto associativo fosse aperta, dunque perdurante quantomeno fino all’esercizio dell’azione penale o sino alla pronuncia della condanna di primo grado, e come la difesa non avesse allegato elementi indicativi di un allontanamento del NOME dal sodalizio.
2.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, i giudici hanno esaminato tanto il trasferimento in Abruzzo quanto lo svolgimento di un’attività di lavoro lecita, ritenendoli irrilevanti. Il trasferimento in Abruzzo, anche ove fossero stati trascurati gli indici di stabilità menzionati nel ricorso, è sta ritenuto irrilevante in quanto la distanza delle residenze non aveva mai costituito .un ostacolo all’operatività del sodalizio; con particolare riferimento al luogo di residenza del nucleo familiare, pienamente congrua risulta la considerazione a pag.3 per cui l’esigenza di recidere in nuce qualunque collegamento con gli ambienti criminali non potesse essere soddisfatta dalla sostituzione della misura carceraria con la detenzione presso l’abitazione della compagna NOME COGNOME, visti i reiterati contatti tra quest’ultima ed esponenti di spessore criminale evidenziati da materiale intercettativo e da servizi di osservazione, oltre che da immagini tratte da telecamere di videosorveglianza. E se lo svolgimento di un’attività di lavoro lecita, come si legge nel provvedimento, non è fatto nuovo in quanto già in atto nel periodo di piena operatività della compagine criminale, non concreta vizio del provvedimento aver trascurato alle dipendenze di quale datore o con quale tipo di contratto essa si svolgesse.
Conclusivamente, il Tribunale ha enunciato in maniera esente da vizi le ragioni per le quali ha ritenuto assenti gli elementi indicativi di una seria
riflessione critica da parte del NOME circa l’appartenenza al sodalizio, a fronte di una oggettiva gravità dei reati ipotizzati a suo carico e di pendenze giudiziarie, motivatamente condividendo le valutazioni dell’organo inquirente, laddove aveva evidenziato come fosse veramente assertivo l’assunto della difesa secondo il quale il periodo di detenzione carceraria fosse stato idoneo a indurre nel NOME una revisione critica della propria condotta antigiuridica così da non potersi ritenere superata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso non può, pertanto, essere accolto. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso il 4 giugno 2024
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