Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11734 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MARSALA il 13/11/1972 avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva respinto l’istanza del difensore di COGNOME di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con la procedura di controllo ex art. 275bis cod. proc. pen.: COGNOME era indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 629, commi primo e secondo cod. pen., 416bis .1 cod. pen. (capo 3) e artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R n. 309/90, 416bis .1 cod. pen. (capo 21).
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Casano, rilevando la violazione di legge processuale e l’omessa motivazione del provvedimento, che non aveva minimamente motivato in ordine alla argomentazione difensiva circa l’adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con l’ausilio del braccialetto elettronico, da eseguirsi in un luogo diverso da quello del commesso reato, ossia presso l’abitazione dei genitori sita nell’isola di Favignana, luogo ben lontano dal commesso reato e che, grazie alla sua natura insulare, avrebbe certamente consentito il rispetto dell’esigenza di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
1.2 Il difensore osserva che l’ordinanza impugnata meritava censura in quanto non aveva compiuto una disamina complessiva di tutti gli elementi di novità addotti dalla difesa ai fini della valutazione del quadro cautelare, tra cui l’avvenuta restituzione dell’immobile considerato il conseguito profitto del reato di estorsione e il decorso del tempo dai fatti; l’aver escluso dal novero degli elementi da considerare la restituzione dell’immobile solo perchØ la stessa era stata già oggetto di altra valutazione rappresentava certamente espressione di una motivazione del tutto illogica e di inammissibile parcellizzazione degli elementi oggetto di scrutinio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità Ł limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (cfr., ex multis , Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, COGNOME, Rv. 210019).
Dall’analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale osservato che la questione dell’avvenuta restituzione dell’immobile era stata già dedotta in una precedente istanza difensiva rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del 23 gennaio 2024, confermata dal Tribunale, per cui sul punto si era formato il cd. ‘giudicato cautelare’.
Quanto alla proporzionalità della misura ed alla idoneità delle misura degli arresti domiciliari da scontare nell’isola di Favignana, il Tribunale ha osservato che Ł ‘altamente probabile che l’imputato possa nuovamente riallacciare, anche a distanza e per interposta persona, i contatti con il medesimo contesto relazionale mafioso per la reiterazione di nuove iniziative delittuose di analogo tenore’, con ciò escludendo che la distanza del luogo ove l’imputato sconterebbe gli arresti domiciliari dal luogo del commesso reato possa avere qualche rilevanza, con motivazione esente da censure.
1.2 Relativamente al tempo trascorso, Ł stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ‘in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l’unico tempo che assume rilievo Ł quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari’ (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; nello stesso senso, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999). Invero, come condivisibilmente affermato dai giudici di merito, risulta di tutta evidenza come non siano stati dedotti elementi concreti da cui desumere un mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME