Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCIRE NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del Tribunale per il riesame di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Palermo, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 5 febbraio – 19 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Trapani il 12 gennaio 2024 ha rigettato la richiesta, avanzata da NOME COGNOME il 9 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione con altra misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con controllo elettronico, attualmente in corso di esecuzione in relazione alla violazione degli artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, per avere concorso nella introduzione di hashish in carcere, fatto contestato come commesso in data prossima al 15 giugno 2021 (capo n. 26 dell’editto).
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza e all’attualità dell’esigenza cautelare di evitare il rischio di recidiva, essendosi limitato il Tribunale a rifarsi a valutazione già operata in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. con ordinanza del 24 aprile 2023 e ad affermare l’assenza di elementi sopravvenuti.
Si sottolinea criticamente non avere il Tribunale – giudice che procede accolto la richiesta, avanzata dalla Difesa il 7 dicembre 2023, di poter svolgere attività, già concordata con il Comune, di volontariato presso un canile, ciò che sarebbe concreto indice di volontà di iniziare un percorso di reinserimento sociale. In altre parole, il Tribunale avrebbe – contraddittoriamente – prima non consentito all’imputato di intraprendere un’attività rieducativa per poi disattendere la richiesta di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. sul presupposto che lo stesso non abbia dato segni di cambiamento.
Inoltre, si rammenta avere sottolineato nell’appello che l’imputazione ha ad oggetto droga leggera di quantità imprecisata e che si tratta di un solo episodio risalente al 2021, con probabilità riqualificabile nella violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, circostanze che sarebbero state trascurate nell’ordinanza, che risulta affetta dal vizio di omissione di pronunzia.
Infine, si sottolinea essere risalenti nel tempo i precedenti penali richiamati dai giudici di merito, sicchè difetterebbero attualità e concretezza del ravvisato pericolo di recidiva, che sarebbe basato esclusivamente su tali precedenti; e si richiama sul punto giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura.
La misura, infatti, deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare (secondo il principio di adeguatezza), con indefettibile correlazione tra il differenziato livello di compressione della liber personale, tipico di ciascuna misura, e l’entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata (principio di proporzionalità).
Si richiama l’insegnamento di Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324 («Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure caute/ari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale»).
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE Inella requisitoria scritta del 17 giugno 2024/ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore / con memoria del 19 giugno 2024 ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
1.1. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza e l’intensità della ravvisata esigenza cautelare e, comunque, la motivazione al riguardo, il Tribunale distrettuale (alla p. 2 dell’ordinanza impugnata) ha puntualizzato essere stata lí valutazioni sulla sussistenza del pericolo di recidiva e sull’adeguatezza della misura già confermate dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 24 aprile 2023, emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., e che in tal caso è onere dell’istante indicare elementi sopravvenuti di sicura valenza sintomatica in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari.
Ha poi spiegato il Collegio che l’intenzione dell’imputato di svolgere attività di volontariato presso un canile non appare indicativa di una seria rivisitazione critica dell’operato, come già osservato dal Tribunale – giudice che procede nell’ordinanza del 12 gennaio 2024 (alla p. 2), cui legittimamente rinvia.
Quanto al tempo trascorso, si è evidenziato che lo stesso potrebbe essere considerato solo unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la dedotta attenuazione delle esigenze cautelari, ulteriori elementi che però nel caso di specie non ravvisa.
Il ragionamento del Tribunale risulta sufficientemente e logicamente motivato e conforme, tra l’altro, a Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K e altro, Rv. 265652, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze caute/ari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258191; Sez. 5, ord. n. 16425 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 246868).
1.2. Quanto al secondo motivo, in tema di proporzionalità e di adeguatezza della misura, il Tribunale per il riesame (alla p. 3) ha sottolineato che è stata confermata in sede di riesame l’aggravante dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha affermato la perdurante necessità di recidere i contatti dell’imputato, che è gravato da precedenti anche specifici, con fornitori e acquirenti di droga. E alle pp. 2-3 dell’ordinanza del 12 gennaio 2024 si era sottolineato l’inserimento di COGNOME in un Contesto criminale dedito allo spaccio e la gravità della condotta consistita nell’avere concorso nella cessione di droga ad un soggetto detenuto.
La motivazione, pur stringata, risulta sufficiente e logica, peraltro escludendo implicitamente la invocata (appello cautelare, p. 5) riqualificazione del fatto in violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/07/2024.