Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2420 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 17/06/2001
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 28 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Trieste ha accolto l’appello cautelare avanzato dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del 7 giugno 2024, con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, aveva applicato nei confronti di COGNOME la misura del divieto di dimora nella Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione al reato di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ed, i riforma di tale ordinanza, ha disposto nei confronti dell’imputato la misura della custodia in carcere.
In particolare, il GUP di Trieste, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza emessa il 5 giugno 2024, aveva condannato il Plepi in relazione al delitto ascrittogli, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 12 co. 3 lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione ed C 60.000 di multa; in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dalla Difesa, in ragione del buon comportamento processuale serbato dall’imputato, reo confesso, ed in assenza di ulteriori precedenti penali, ha ritenuto fortemente attenuate le esigenze cautelari sottese alla misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato con ordinanza del 30/10/2023, provvedendo alla sostituzione della misura nel senso sopra indicato.
Il Tribunale del Riesame triestino, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha ritenuto che gli elementi posti dal GUP a fondamento della disposta sostituzione, non fossero idonei a mutare il quadro cautelare ravvisato nell’ordinanza genetica, trattandosi di elementi preesistenti rispetto all’ordinanza genetica stessa; ha altresì rilevato che la pronuncia di condanna ed il mero decorso del tempo non fossero elementi idonei a far ritenere affievolite le esigenze cautelari di cui all’art. 273 lett. cod. proc. Pen., anche in considerazione della gravità dei fatti addebitati e della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere cui all’art. 12 co. 4 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, che, con un unico motivo, censura, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione in relazione all’erronea valutazione degli elementi idonei a incidere sull’esigenza cautelare.
Premesso che non siLa formato alcun giudicato cautelare, attesa la mancata — ThAíAAAka.A impugnazione IRiesame o in Cassazione dell’ordinanza genetica, osserva la Difesa del ricorrente come il GUP triestino fosse approdato alla decisione censurata dal Tribunale del riesame, attraverso un percorso motivazionale che analizzava, non in modo atomistico, un insieme di elementi quali la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, il buon comportamento processuale, confessorio e collaborativo, la precedente incensuratezza e i sette mesi di detenzione carceraria trascorsi.
Il Tribunale, al contrario, illogicamente analizzava gli elementi singolarmente omettendo di valutarli nel suo insieme.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. (per tutte: Sez. 4, n. 18795 del 2.3.2017, COGNOME, Rv. 269884 e Sez. 2, n. 31553 del 17.5.2017, COGNOME, Rv. 270628).
Tanto premesso in linea generale, va osservato che l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, e non é manifestamente illogica, né contraddittoria: il Tribunale del riesame ha in particolare ritenuto che gli elementi posti dal GUP a fondamento del provvedimento che aveva sostituito la massima misura carceraria con il divieto di dimora non contenessero requisiti di novità; più nello specifico ha evidenziato come non rappresentasse un elemento di novità tné l’incensuratezza del Plepi l né le sue ammissioni di responsabilità, in quanto elementi preesistenti all’ordinanza genetica e già oggetto di valutazione da parte di quest’ultima. Del pari ha ritenuto elemento inidoneo a fondare un affievolimento delle esigenze cautelari il mero decorso del tempo trascorso in esecuzione della misura cautelare, facendo, sul punto, buon governo del consolidato principio per cui in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01).
Tale valutazione appare non illogica né contraddittoria, dovendo essa necessariamente tenere conto anche della natura e gravità dei delitti contestati, e delle presunzioni relative, puntualmente richiamate dal Tribunale, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e alla adeguatezza di
•
3 GLYPH
una misura detentiva: sul punto giova ricordare come anche recentemente si sia ribadito che «La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato ca altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità)» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente