Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20014 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20014 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio Morgeto il 29/08/1967
avverso la ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
sentito l’Avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando l’appello di NOME COGNOME ha confermato il provvedimento con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata originariamente in relazione ai reati ex artt. 99, 416bis cod., pen. e 71 d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (capo 1) ─ per i l quale il ricorrente è stato assolto ─ e ex
artt. 81, 629, comma secondo, e 416bis. 1 cod. pen. e 71 d.lgs n. 159/2011 (capo 7), per il quale è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e 6000 euro di multa.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
Con unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’appello contro l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria ha negato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Si osserva che l’argomentazione secondo cui, stante l’ aggravante ex art. 416bis . 1 cod. pen non sarebbero applicabili misure diverse dalla custodia in carcere per il disposto dell’articolo 275 , comma 3, cod. pen., segue un indirizzo della giurisprudenza anteriore alla novella introdotta con la legge 47/2015.
Inoltre, assume che il riconoscimento del pericolo di fuga e del l’attualità del le esigenze cautelari non sono giustificati da concreti elementi di valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reitera questioni già formulate con l’appello cautelare, alle quali il Tribunale ha risposto con argomentazione pertinente al caso e esente da manifeste illogicità . Infatti, l’ ordinanza impegnata non si è limitata a considerare la presunzione legislativa posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha congruamente evidenziato la gravità della estorsione e lo stretto collegamento operativo del ricorrente con i complici (con i quali ebbe l’accortezza di evitare comunicazioni telefoniche per concordare i loro incontri) e che egli ha plurimi contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata che potrebbero aiutarlo a sottrarsi alla residua pena di (detratto il tempo durante il quale è stato sottoposto a misura cautelare) cinque anni di reclusione, come anche nella reiterazione di condotte estorsive.
Per altro verso, ha correttamente osservato che il mero decorso del tempo dalle condotte delittuose e la condotta ineccepibile durante i periodi di carcerazione sono dati di per sé neutri al fine di valutate le esigenze cautelari: va, al riguardo, ribadito che l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, in assenza di ulteriori elementi che denotino il mutamento della situazione rilevata all’inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258191) e ha anche valutato che COGNOME ha chiesto di essere collocato agli
arresti domiciliari nella stessa località nella quale sono state attuate le condotte ascrittegli.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 02/04/2025.