Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9111 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma L’undici settembre 1984 avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dal tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito l’avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per il riesame ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, emesso il 3 luglio 2024 dalla Corte di appello di Roma.
A COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione, per il quale ha riportato condanna in primo e in secondo grado alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione .
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha respinto l’appello proposto dalla difesa, osservando che per costante giurisprudenza il tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare, così come il rispetto delle prescrizioni imposte sono elementi insufficienti a modificare il quadro cautelare in assenza di ulteriori elementi di novità. Il ricorrente contesta tale affermazione sostenendo che il tempo trascorso in carcere non è un elemento neutro, ma è un fatto nuovo in relazione al comportamento tenuto dall’indagato ed è rivelatore della sua personalità; sicché il tempo trascorso dall’esecuzione della misura può essere qualificato come fatto sopravvenuto specie quando non è di breve durata, come nel caso in esame, in cui si è protratto per oltre un anno e quattro mesi.
2.2 Omessa motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare invocata, richiamando sia un episodio di evasione risalente al 2021, sia la dimostrata inefficacia deterrente dei periodi già trascorsi in detenzione domiciliare . Osserva il ricorrente che il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari, peraltro col controllo del dispositivo elettronico, e che l misura della custodia in carcere deve essere considerata un’estrema ratio cui va preferita la misura meno afflittiva domiciliare.
Nel caso di specie questa motivazione è carente anche perché non considera che il braccialetto elettronico è strumento idoneo a segnalare l’allontanamento dal luogo in cui il soggetto è ristretto
2.3 Vizio di motivazione poiché il Tribunale avrebbe violato i principi affermati più volte dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in quanto i precedenti elementi sintomatici non possono costituire accertamento dell’attualità della pericolosità, in quanto occorre un giudizio corroborato dalla valorizzazione specifici elementi di fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il Tribunale, preso atto del giudicato cautelare, ha correttamente escluso il carattere di novum degli elementi dedotti dalla difesa.
Il Tribunale ha infatti, nel rispetto di una consolidata giurisprudenza da cui il collegio no intende allontanarsi, affermato che il mero decorso del tempo dall’inizio dell’esecuzione della misura non implica alcun automatismo in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari, specie quando, come nel caso in esame, questo periodo non è particolarmente lungo, essendo la misura stata eseguita il 26 giugno 2023, e non è accompagnato da manifestazioni di ravvedimento.
Va ribadito in questa sede che in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo
di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 – 01)
Anche il requisito dell’adeguatezza della misura applicata GLYPH in ragione dell’attuale persistenza delle esigenze cautelari è stato oggetto di corretta motivazione, valorizzando elementi sintomatici della persistenza del rischio di recidiva, desumibili dalla sua condotta di vita e dai precedenti dell’imputato.
Non va peraltro trascurato che la Corte di appello di Roma aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare con gli arresti domiciliari, osservando, in primis, che era reiterativa di altre analoghe richieste già oggetto di provvedimenti di rigetto del 13 novembre 2023 e del 23 Febbraio 2024 e che l’unico elemento di novità era costituito dalla modesta riduzione della pena applicato da parte della Corte di appello, in relazione al reato satellite di lesioni, di scarsa rilevanza ai fini della difesa.
Il ricorso incorre pertanto anche nel vizio di genericità poiché non si confronta con detta motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.