Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25202 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25202 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Morbegno il 28/10/1959
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 28/09/1971
COGNOME NOMECOGNOME nata a TORINO il 20/07/1973
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del Tribunale di Torino;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio per Bergamasco e di dichiarare inammissibili i restanti ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si è riportato alle conclusioni esposte nella memoria scritta depositata, ed avv. NOME COGNOME per Bergamasco, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare del
divieto di dimora nel territorio della provincia di Torino, in relazione al delitto d partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al compimento di una pluralità indeterminata di reati di corruzione, di falso documentale ed altri.
Con il medesimo provvedimento, è stata respinta la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero nei confronti dei fratelli NOME e NOME COGNOME, indagati per il medesimo reato associativo e per altri di quei “reati-scopo”.
Tutti costoro avrebbero fatto parte, unitamente ad altre persone, di un gruppo organizzato, che, dietro corrispettivo, agevolava il superamento degli esami per il conseguimento della patente di guida, fornendo ai candidati smartphone ed altri dispositivi elettronici, attraverso i quali, poi, venivano suggerite loro dall’esterno le risposte esatte, ed evitando che, all’atto dell’ingresso nei locali della Motorizzazione civile per lo svolgimento della prova teorica, quelli fossero sottoposti a controllo.
In particolare, Bergamasco curava la parte tecnica, procurando i dispositivi necessari ed utilizzando un camper quale base logistica per i collegamenti da remoto.
I NOME COGNOME, invece, sono i titolari della scuola guida interessata.
Avverso tale decisione ha interposto appello il Pubblico ministero, a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., insistendo per l’applicazione di una misura cautelare custodiale per il delitto associativo, e, in parziale accoglimento di tale gravame, il Tribunale di Torino, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha applicato a tutti e tre gli indagati gli arresti domiciliari per quel reato.
Essi, dunque, ricorrono avverso tale decisione, con atti dei rispettivi difensori.
Il ricorso proposto nell’interesse di Bergamasco è sorretto da due motivi.
3.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione, nella parte relativa al rigetto dell’eccezione difensiva d’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero, per la genericità dei relativi motivi.
Il Tribunale sarebbe incorso in un duplice errore di diritto: in primo luogo, per aver escluso la denunciata genericità dell’appello, che constava di poche righe, del tutto prive di rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento grava e, in seconda battuta, per avere ritenuto la completezza dell’atto d’appello sulla base delle argomentazioni contenute nella memoria integrativa successivamente depositata dal Pubblico ministero, senza considerare che la genericità dei moti di gravame non può essere emendata mediante motivi aggiunti o successive memorie.
3.2. La seconda doglianza riguarda i medesimi vizi, in punto di ritenuta necessità di una misura custodiale.
Deduce la difesa ricorrente che:
il Tribunale non ha correttamente considerato che la misura è stata disposta non per i “reati-scopo” ma soltanto per il delitto associativo, i cui ipotetici partecipanti operano nell’àmbito territoriale torinese, essendo perciò apodittica l’affermazione dell’esistenza di un pericolo di reiterazione criminosa su tutto il territorio nazionale, contenuta nell’ordinanza;
quest’ultima enfatizza la perdurante disponibilità, da parte dell’indagato, dell’attrezzatura tecnica impiegata per il compimento dei “reati-scopo”, la quale, invece, è tutt’ora sottoposta a sequestro;
nel giudizio sulla personalità dell’indagato il Tribunale ha valorizzato un precedente penale, tuttavia risalente al 2013 e relativo ad un’associazione per delinquere finalizzata ad altro tipo di reati, mentre ha completamente omesso di considerare l’irreprensibile condotta di costui dal momento in cui, con l’esecuzione dei sequestri, ha avuto notizia dell’indagine;
la circostanza per cui il coindagato NOME abbia reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, ma abbia rifiutato di rispondere alle domande sul Bergamasco, è priva di significato in sé, e l’assunto del Tribunale, per cui essa sarebbe dimostrativa della pericolosità del ricorrente, rappresenta semplicemente una petizione di principio;
infine, i giudici d’appello hanno confuso il piano dell’esistenza delle esigenze cautelari con quello della scelta della misura, sulla quale sostanzialmente hanno omesso di motivare.
La difesa di NOME e NOME COGNOME ha proposto un ricorso comune, denunciando plurimi vizi di motivazione.
4.1. In punto di gravità indiziaria, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le valutazioni del primo giudice, neppure riportandole nel proprio provvedimento; inoltre, avrebbe operato una non consentita selezione del materiale investigativo offerto dal Pubblico ministero, limitandosi a tener conto di quello indicato nell’atto d’appello e trascurando, invece, le ulteriori risultanze esposte nell’originaria richiesta di misura cautelare, valutate dal primo giudice ed oggetto di richiamo recettizio nell’appello; avrebbe, altresì, compiuto una valutazione frazionata ed atomistica degli indizi, rendendo una motivazione densa di salti logici, sganciata dai risultati investigativi ed incoerente con l’ipote accusatoria, così omettendo di pronunciarsi sull’alta probabilità di colpevolezza degli indagati.
In particolare, la tesi difensiva, sostenuta da questi ultimi nei loro interrogatori, è che essi fossero estranei al disegno criminale ordito dal faccendiere NOME e dal funzionario della Motorizzazione civile Fornaca, con la qualificata collaborazione tecnica del Bergamasco e con l’ausilio della guardia giurata COGNOME che ometteva i controlli sugli esaminandi. Secondo le loro allegazioni, NOME si sarebbe servito della loro agenzia solo per ottenere la prenotazione anticipata per lo svolgimento degli esami da parte di persone di suo interesse, alle quali essi si sarebbero limitati a chiedere un sovrapprezzo rispetto alle tariffe praticate in via ordinaria, giustificato dalla precedenza loro accordata rispetto ad altri loro clienti nonché dall’eventualità, sovente verificatasi, che essi non si presentassero a sostenere l’esame, con la conseguente necessità di una nuova prenotazione ed il correlato aggravio di costi per la scuola guida.
Il ricorso sorregge tale assunto con le seguenti deduzioni:
a) diversi tra gli esami “truccati” oggetto d’indagine non riguardano candidati presentati dalla scuola guida “RAGIONE_SOCIALE” dei fratelli COGNOME: gli episodi loro addebitati attengono complessivamente a sei candidati, nell’arco di sette mesi, risultando perciò una pura illazione quella del Tribunale, secondo cui essi sarebbero stati i promotori della collaborazione con NOME;
b) non risultano rapporti tra i ricorrenti e la guardia giurata COGNOME con il quale essi non sono stati notati neppure in occasione delle loro presenze presso gli uffici della Motorizzazione civile in concomitanza degli esami sostenuti da loro candidati; né hanno chiesto conto ad NOME del comportamento, probabilmente ostruzionistico, tenuto dal COGNOME in qualche occasione verso di quelli;
c) gli Strazzeri hanno prenotato i loro candidati con procedura on line, quindi tracciabile, ed hanno accompagnato nonché atteso gli stessi presso gli uffici della Motorizzazione, in questo modo esponendosi ad inutili rischi, ove mai effettivamente coinvolti in quel “giro” criminoso;
d) allorché la candidata COGNOME, presentata da “la Fenice”, è stata colta in flagranza dalla polizia giudiziaria, COGNOME ed COGNOME si sono sentiti per apprestare una linea difensiva comune, proponendosi di suggerire anche a COGNOME una giustificazione per la somma di denaro in contanti, pari a 1.500 euro, rinvenuta in suo possesso, ma non hanno fatto il benché minimo riferimento agli COGNOME; peraltro, dovendo NOME COGNOME incontrare la COGNOME presso la Motorizzazione, per consegnarle il certificato necessario per sostenere l’esame, non vi sarebbe stata alcuna necessità di segnalarne il nominativo al COGNOME con un biglietto, quel giorno rinvenuto in suo possesso, se effettivamente quella guardia giurata e COGNOME fossero stati partecipi del medesimo sodalizio criminale, potendo essi scambiarsi tale informazione di persona;
e) dai tabulati del traffico telefonico non sono emersi contatti tra gli Strazzeri ed i candidati da favorire, mentre ne sono stati registrati tra NOME – o sua moglie NOME COGNOME – e due di essi; inoltre, in termini assoluti, il numero dei candidati presentati da “RAGIONE_SOCIALE” si presenta esiguo, soprattutto se correlato all’intero arco temporale della collaborazione tra NOME e COGNOME;
f) NOME e COGNOME non avevano la necessità di avvalersi della scuola guida per far superare l’esame a candidati di loro interesse, potendo farli presentare anche da “privatisti”, come in alcuni casi è avvenuto; la scuola guida serviva loro solo per ottenere le prenotazioni urgenti degli esami, servizio che gli Strazzeri legittimamente si facevano pagare;
l’affermazione del Tribunale per cui “RAGIONE_SOCIALE” aveva acquisito un ruolo «centrale ed indispensabile» per l’associazione è smentita dall’interessamento di NOME, comunicato a Fornaca, di avvalersi di una diversa scuola guida, che era in grado di fornire la strumentazione tecnica ed i “suggeritori” ed avrebbe consentito loro di risparmiare sulle spese;
relativamente al compenso asseritamente elargitogli dagli COGNOME, NOME ha mentito, avendolo indicato in 150 euro a candidato in sede d’interrogatorio di garanzia, mentre al Pubblico ministero, successivamente, ha parlato di 500 euro, di cui 300 per Fornaca, il quale a sua volta ne girava 100 a Mastroleo; si tratta di allegazioni contraddette dalla documentazione amministrativa sequestrata presso la scuola guida, dalla quale emergono un prezzo medio di 800 euro solitamente praticato alla clientela ed una maggiorazione di prezzo di soli 200 euro per i candidati favoriti, nonché di dichiarazioni provenienti da un soggetto non attendibile, perché interessato a sgravare da responsabilità sua moglie e, per ragioni ignote, anche Bergamasco, sul quale ha rifiutato di rispondere;
non è significativa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la conversazione nella quale NOME COGNOME chiede ad NOME quale prezzo debba praticare ad un candidato da lui inviato presso la scuola guida, trattandosi di contegno usuale nel caso di presentazione di un nuovo cliente;
I) nell’ordinanza si legge che Fornaca avrebbe confermato le accuse formulate da NOME all’indirizzo dei ricorrenti, quando invece il primo ha indicato l’altro per colui che aveva ideato il disegno criminoso, che gli comunicava con i bigliettini i nominativi dei soggetti e che gli corrispondeva le somme di sua spettanza, aggiungendo di aver avuto notizia dalla coppia NOMECOGNOME che alcuni candidati passavano dall’autoscuola “La Fenice”, ma di non sapere «se questi sapessero che gli esami sono truccati»; peraltro – osserva la difesa – è inverosimile che, se gli Strazzeri fossero stati parte di tale progetto criminale, addirittura con il
ruolo «centrale ed indispensabile» attribuito loro dal Tribunale, NOME non ne avrebbe informato colui che da tempo era suo socio in simili affari illegali.
4.2. Il ricorso censura, infine, l’ordinanza impugnata, anche nella parte in cui ravvisa l’esistenza di un pericolo di reiterazione criminosa.
Tale giudizio viene fondato sulla centralità ed indispensabilità del ruolo degli indagati, sui numerosi episodi che li vedrebbero coinvolti, sulla loro abilità e scaltrezza, sulla piena fungibilità tra loro nella gestione dell’autoscuola.
Replica la difesa che quegli aspetti sono smentiti dalle considerazioni precedenti, ricordando, in particolare, come NOME avesse manifestato l’intenzione di non avvalersi più di quell’autoscuola e di rivolgersi ad altri. Inoltre, il Tribunale ha trascurato la distanza dei fatti nel tempo e la condizione di incensuratezza degli indagati.
Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per Bergamasco, con riferimento alla scelta della misura cautelare, e di dichiarare inammissibili i ricorsi degli Strazzeri.
Ha depositato una memoria anche la difesa dei fratelli COGNOME dolendosi della sostanziale omissione, nell’ordinanza impugnata, dell’indicazione degli argomenti utilizzati dal primo giudice per disattendere la richiesta cautelare avanzata nei loro confronti, nonché degli elementi da essi introdotti a loro difesa nei rispettivi interrogatori “di garanzia” (in particolare, la pubblicizzazione, da parte di alcune autoscuole della zona, della possibilità di ottenere in tempi rapidi la prenotazione dell’esame di guida presso la Motorizzazione civile, con un significativo sovrapprezzo rispetto alle tariffe ordinarie). La memoria ribadisce, inoltre, i profili di ritenuta illogicità della motivazione già evidenziati con il ricor
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Bergamasco dev’essere respinto, poiché infondato.
1.1. Tale è, anzitutto, il primo motivo, in tema d’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero.
Seppur decisamente asciutto, quel gravame indicava specificamente il petitum -vale a dire l’applicazione di una diversa misura cautelare, di tipo custodiale anziché semplicemente limitativa della libertà di locomozione – e le ragioni della relativa richiesta, ovvero l’inadeguatezza della misura originariamente applicata, a causa della perdurante disponibilità, da parte dell’indagato, delle attrezzature tecniche utilizzate nonché dei suoi precedenti penali, reiterati e specifici.
Dall’ammissibilità del motivo di gravame, poi, consegue la facoltà per la parte proponente di svilupparne le ragioni con una memoria integrativa, sulla pertinenza e specificità dei cui contenuti, nel caso in esame, la difesa non muove alcun rilievo.
1.2. Quanto alla necessità di una misura custodiale, oggetto del secondo motivo di ricorso, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta vizi logici, tanto meno manifesti, perciò sottraendosi a censura in questa sede.
Il pericolo di reiterazione criminosa e la necessità di una misura di natura custodiale, più che alla disponibilità, da parte dell’indagato, delle attrezzature utilizzate per la commissione dei reati, sono stati ricollegati dal Tribunale alle conoscenze tecniche di costui, alla conseguente facilità, per lui, di poter apprestare ulteriori dispositivi analoghi ed ai suoi plurimi precedenti penali, anche per reati a componente decettiva ed in contesti associativi, con la conseguente necessità di precludergli contatti con probabili terzi ausiliatori. Al cospetto di un tale vissuto, nonché dei fatti dei quali è gravemente indiziato, non può allora ritenersi tale da disgregare logicamente la valutazione compiuta sul punto dal Tribunale la circostanza per cui quegli, dopo aver saputo di essere indagato (peraltro solo pochi mesi prima, ovvero a fine novembre del 2023, in occasione del sequestro subìto), abbia ritenuto di non proseguire nella sua attività criminosa, trattandosi di una scelta razionalmente giustificabile anche da valutazioni semplicemente opportunistiche e, di conseguenza, non valutabile come univocamente sintomatica di un autentico ripensamento del suo vissuto delinquenziale.
Anche il comune ricorso dei fratelli COGNOME dev’essere rigettato.
2.1. Il primo motivo, pur ampiamente articolato, finisce per proporre censure sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, nessuna delle quali, però, logicamente inconciliabile con questa.
E’ sufficiente osservare, allora, che la circostanza per cui, in un secondo momento, NOME comunque cercasse un’altra scuola guida, più che contraddire l’affermazione del ruolo «centrale ed indispensabile» della “Fenice” nell’organizzazione criminosa, costituisce, semmai, una concludente conferma logica dell’essenzialità dell’apporto dei fratelli COGNOME per la fruttuosa operatività del piano criminale, gravitando inevitabilmente nelle autoscuole, quanto meno in netta prevalenza, l’utenza potenzialmente interessata ad usufruire dei servigi del sodalizio.
Inoltre, le osservazioni difensive non riescono a neutralizzare la decisiva valenza indiziaria di due circostanze, puntualmente valorizzate dall’ordinanza.
La prima è quella per cui NOME COGNOME chiedesse ad NOME quale fosse il prezzo da praticare ai clienti da lui indirizzatile: essa emerge da una conversazione intercettata tra quest’ultimo ed il funzionario infedele Fornaca, al
quale NOME riferisce della richiesta formulatagli dalla ricorrente e della propria risposta:
«fai quello che (…) vuoi (…) l’importante è che mi fidelizzi, quando arrivo, tam tam, mi dai il mio».
La deduzione logica compiuta dal Tribunale, dell’esistenza, cioè, di un accordo criminoso sottostante tra tutti costoro, nella reciproca
consapevolezza dei rispettivi apporti, si presenta, allora, tutt’altro che irragionevole, non potendo perciò essere censurata dal giudice di legittimità.
In secondo luogo, non altrimenti spiegabile che con la consapevole adesione dei fratelli COGNOME al meccanismo illegale di cui si discorre, è il fatto che essi, i
occasione degli esami, nei pressi degli uffici della Motorizzazione civile, avessero stretti e diretti contatti con i loro candidati, i quali avevano addosso l’attrezzatura
fornita da COGNOME, che non era affatto di minimo ingombro (vds. pag. 13, ordinanza). Sul punto, in effetti, il ricorso nulla obietta.
2.2. Quanto sin qui osservato ha inevitabili ricadute sul secondo motivo di ricorso, determinando l’infondatezza anche di quest’ultimo, poiché basato dai
ricorrenti essenzialmente sull’asserita infondatezza del quadro indiziario. Ma, una volta ritenuto il ruolo centrale della scuola guida per il funzionamento del disegno
illecito e constatato il perdurante svolgimento di tale attività professionale da parte dei ricorrenti, la valutazione di elevata probabilità logica della reiterazione di analoghe condotte criminose, compiuta dal Tribunale, si presenta indiscutibilmente ragionevole; né essa può ritenersi smentita dal semplice decorso del tempo (peraltro nient’affatto obiettivamente consistente, trattandosi di fatti risalenti all fine del 2023) o dall’incensuratezza di costoro, che il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto recessiva rispetto alla gravità obiettiva dei fatti ed alla risolutezza dimostrata dagli indagati, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede.
Al rigetto dei ricorsi segue obbligatoriamente per legge (art. 616, cod. proc. pen.) la condanna dei ricorrenti a farsi carico delle relative spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.
proc. pen..
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.