Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Generale COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che dichiarato inammissibile; o Procuratore il ricorso sia
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/04/2024, il Tribunale di Catanzaro sulla richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME COGNOME del 17/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con la q disposta, nei confronti della stessa COGNOMECOGNOME la misura della custod carcere per essere essa gravemente indiziata dei delitti di tentata e.. in abitazione e tentata estorsione di cui ai ca ., i, rispettivament dell’imputazione provvisoria e con riguardo al peri olo che l’indagat delitti della stessa specie. $i pronunciava tro l’ordinanza COGNOME era stata a cautelare in torsione, furto 1), 2) e 3) commettesse
Il Tribunale di Catanzaro: a) annullava l’ordinanza impugnat al capo 1) dell’imputazione provvisoria; b) confermava, nel r ordinanza, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in c limi atamente sto, la stessa rcere.
Avverso tale ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensorà AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior e all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all’art. 23 dello stesso codice e all’art. 629 cod. pen., la ritenuta sussistenza dei g ravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria.
La RAGIONE_SOCIALE contesta l’affermazione del Tribunale di Catanzaro se ondo cui dalla conversazione del 06/09/2023 tra la stessa COGNOME e NOME COGNOME sarebbero emersi «avvertimenti formulati dalla Sino allo COGNOMENOME, chiaramerte funzionali a garantirsi l’impunità, in quanto connotati da chiari riferimenti alla quer sporta dalla COGNOME e all’opportunità che l’istanza punitiva venisse ritirata in modo da evitare che COGNOME NOME COGNOME incorrere in gravi conseguenze», sostenendo che la lettura dell’intera conversazione dimostrerebbe che il tenore di essa «non possa ritenersi idoneo ad incutere timore o a coartare la volontà di COGNOME NOME».
Nel rappresentare come essa, «pur tentando di persuadere NOME a convincere i propri genitori a non sporgere denuncia, si propone a quest’ultimo per il pagamento dei danni provocati in casa e si propone come intermediaria per il recupero della refurtiva», la ricorrente afferma che «a formulazione di tali proposte non contiene alcuna volontà da parté della NOME di incutere timore alcuno e le modalità delle proposte non appaiono tali da forzare COGNOME NOME a scelte obbligate. Tant’è che NOME comunica alla COGNOME la decisione dei suoi genitori di proporre comunque la denuncia».
Da ciò un asserito vizio «in punto di qualificazione giuridica ed in punto di sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia».
La COGNOME lamenta poi che il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale delle sommarie informazioni che eran state rese il 12/09/2023 da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME dove COGNOME avrebbe dichi n rato dì avere accompagnato la stessa COGNOME COGNOME gli uffici della Polizia di Stat COGNOME dare la sua versione dei fatti relativi al furto ne] ma che i
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazior comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 274 dello e all’art. 606, stesso codice,
«in punto di la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sussistenza di esigenze cautelari».
Dopo avere riportato quanto è affermato dal Tribunale di Cata e nel quarto capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata, la ric che tali affermazioni integrerebbero una motivazione apparente, essa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di valutare le circ dovevano ritenere incidenti sulla possibilità di reiterazione di de quelli per i quali si stava procedendo: che essa è incensurata; del confessione» del furto in abitazione di cui al capo 2) dell’imputazio della «conseguente rescissione di ogni rapporto con gli alt zaro nel terzo rrente deduce quanto, con stanze, che si tti analoghi a a «sostanziale le provvisoria; coindagati»; dell’«oggettivo distacco dal contesto in cui i reati si sono consumat ».
La COGNOME lamenta infine che non sarebbe «dato comprender percorso logico-giuridico abbia utilizzato il Giudice a quo per add prognosi tanto sfavorevole da fare ritenere l’unica misura propo custodiale carceraria, senza avere effettuato alcuna valutazior fondata su elementi concreti a disposizione per l’analisi della pE ricorrente». p, allora quale venire ad una zionata quella e prognostica rsonalità della
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite d hanno da tempo chiarito che, «n tema di misure cautelari person denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, ir peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ir giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli eler rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano Ve delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audinr 01). · questa Corte 3li, allorché sia provvedimento gravi indizi di relazione alla eriscono, se il ‘hanno indotto c ontrollando la henti indizianti pprezzamento p, Rv. 215828-
Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di disco intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunc questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tian -01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01). tarsi e al quale più recenti di , Rv. 255460-
Da ciò consegue che «’insussistenza dei gravi indizi di colpe 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 s rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di sp olezza ex art. esso codice è cifiche norme
di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, n l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle font e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle ce nsure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospet tazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di rr erito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01)
Si deve inoltre rammentare che «costituisce COGNOMEone di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può es sere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e ir ragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 d 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME Rv. 26838901; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01).
Richiamati tali principi, si deve rilevare come quest’ultima cir ostanza risulti del tutto assente nel caso di specie, atteso che non appare aff2 tto illogico né irragionevole ritenere, come ha fatto il Tribunale di Catanzaro, che le frasi (tra le altre) rivolte dalla COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOMEse loro fanno la der uncia, non sai che succede? Dato che io voglio bene a NOME NOME non voglio nessuno sulla coscienza» cioè se dovesse succedere qualcosa» e «quindi qu elli dicono “mi hai mandato tu e mi denunci pure? Cioè vuoi proprio a m mazzato?”», manifestassero una neppure troppo larvata minaccia di gravi co i hseguenze per l’incolumità fisica di NOME COGNOME nel caso in cui sua mad re non avesse rimesso la denuncia-querela che COGNOME sporto con riguardo al furt in abitazione che COGNOME subito il giorno precedente a opera anche della COGNOME.
Una minaccia che il Tribunale di Catanzaro, in modo parimenti non illogico né irragionevole, ha ritenuto idonea, attesa la menzionata gravità del male minacciato, a coartare la volontà della destinataria e a consentire alla COGNOME, per effetto di tale coartazione, di sottrarsi alla punizione per il furto in abitazione c COGNOME commesso e di conservarne (in tutto o in parte) la relativa rfurtiva.
Tale motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale i Catanzaro a ritenere la gravità del quadro indiziario del reato di tentata estorsione di cui a capo 3) dell’imputazione provvisoria risulta perciò, oltre che in linea con il combinato disposto degli artt. 56 e 629 cod. pen., del tutto congruente rispetto agli evidenziati elementi indizianti e del tutto rispettosa dei canoni della logica sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità.
Né la stessa motivazione appare in alcun modo inficiata dall’in contenuto del verbale di sommarie informazioni rese il 12/09/20 COGNOME. ocato asserito 3 da NOME
Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entram cui è articolato. bi gli aspetti in
2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della s quello per cui si procede – esigenza cautelare che viene qui in rilie essa specie di ro – la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dev essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libettatis nella sua dimensione temporale, foniata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Ta le valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica Dccasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).
Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurispruden2a di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione dell misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche m dalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti o attil concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento dE Ila capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agege (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, COGNOME, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 dl 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (5ez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME, Rv. 215337-01, cit.).
Richiamati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro non ha mancato di considerare lo stato di incensuratezza dell’indagata (« stato di incensuratezza»; pag. 8 dell’ordinanza impugnata), ma tu ciò nonostante, sussistesse il pericolo, attuale e concreto, che essa delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo. dispetto dello ritenuto che, commettesse
Il Tribunale del riesame ha in particolare adeguatamente desunto tale pericolo dalle modalità e circostanze dei fatti, ritenendole indicative sia dell gravità di ess sia della negativa personalità della COGNOME.
Quanto alle modalità e circostanze del furto in abitazione di cui al capo 2) dell’imputazione, il Tribunale di Catanzaro ha in particolare evidenkiato come: a) la predisposizione delle condizioni per la commissione del delitto si clovesse proprio alla COGNOME COGNOMEche, tra l’altro, COGNOME sottratto a NOME COGNOME COGNOME chiav dell’abitazione dei genitori); b) l’azione furtiva fosse stata comm ssa, oltre che coordinando le condotte dei vari correi, con modalità che si dov Niano ritenere indicative dell’allarme sociale da essa cagionato, atteso che gl stessi correi COGNOMEno puntualmente pianificato il delitto, COGNOMEno effettu to un previo sopralluogo e COGNOMEno poi agito in pieno centro abitato e nella tot le indifferenza rispetto alla presenza di condòmini e passanti.
Il Tribunale di Catanzaro ha anche precisato come l’ammissione di responsabilità per tale delitto di furto in abitazione da parte della COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME ritenere costituire un segnale di effettiva seria resipiscenza, atteso che la stessa COGNOME COGNOME COGNOME una ricostruzione dei fatti che confl ggeva con le risultanze investigative (come risultava, ad esempio, dal fatto che essa COGNOME negato l’effettuazione del sopralluogo).
Quanto alle modalità e circostanze della tentata estorsione di cui al capo 3) dell’imputazione, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato la connotaZione negativa della condotta che era stata commessa dalla COGNOME, in quanto diretta a frustrare il tentativo della persona offesa del furto in abitazione di perseguirnE i responsabili e di recuperare la refurtiva, nonché l’atteggiamento subdolo che era stato tenuto dalla stessa indagata al fine di assicurarsi l’impunità.
Il Tribunale di Catanzaro ha altresì evidenziato come solo l’applicazione di una misura cautelare si COGNOME reputare idonea a recidere il legame con gli altri coindagati dal quale COGNOMEno tratto origine le determinazioni delittuose.
Tale motivazione della sussistenza dell’esigenza cautelare scaturente dal pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo, oltre ad avere in realtà adeguatamente valutato le circostanze che, secondo la ricorrente, sarebbero state, invece, trascurate, ris esistente e non meramente apparente ma anche del tutto priva di e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle c questa sede di legittimità, sono state avanzate della COGNOME, la quale, anche omesso di confrontarsi compiutamente con la stessa motiva, rIta non solo Contraddizioni nsure che, in per di più, ha ione.
2.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautel -si deve anzitutto prendere atto che, in pendenza del ricorso, la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli erre. re in carcere, misura della ti donniciliari.
Preso atto di ciò, si deve rilevare come il Tribunale di Cat nzaro ave motivato come le modalità dei fatti e la personalità della COGNOME fac ssero ri necessario un presidio custodiale capace di limitare i suoi con atti sia coindagati (dal legame con i quali COGNOME tratto origine la .eterminazi criminosa), sia con le vittime (che erano state minacciate).
Anche alla luce di tale motivazione, la misura degli arresti domiciliari c attualmente in atto si deve ritenere congrua.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comm 1, cod. pr pen., al pagamento delle spese del procedimento.
La sopravvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carce con quella degli arresti domiciliari, costituendo un parziale riconoscimento d ragioni della ricorrente, induce a non condannarla al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al palomento del spese processuali.
Così deciso il 18/09/2024.