Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/2/2024 del Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/2/2024, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 2/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo a più delitti di cui all’art. d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione la Hu, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza degli artt. 125 e 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione. L’ordinanza genetica sarebbe stata emessa con mero rinvio per relationem ad analogo provvedimento del G.i.p. di Monza, il cui contenuto non sarebbe stato riportato; in quest’ultima ordinanza, peraltro, sarebbe stato eseguito un mero “copia e incolla” del verbale di perquisizione e sequestro del 25/1/2024. Mancherebbe, pertanto, una valutazione autonoma degli elementi a fondamento della misura. In particolare, il G.i.p. di Ancona, con il citato rinvio privo di qualunque esame autonomo, non avrebbe spiegato quale iter logico sosterrebbe i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; questi, peraltro, non potrebbero esser tratti neppure dal provvedimento genetico che, come richiamato, da pag. 7 a pag. 18 si limiterebbe a riportare un atto di polizia giudiziaria. La misura cautelare, dunque, sarebbe attualmente in esecuzione senza che un giudice abbia mai valutato autonomamente i gravi indizi di colpevolezza, come invece necessario con riguardo a ciascun indagato e ciascuna imputazione. L’ordinanza qui impugnata, peraltro, si reggerebbe su un’affermazione apodittica e contraddittoria, sostenendo che il G.i.p. di Monza avrebbe esposto in modo chiaro gli elementi investigativi sui quali fondava le proprie valutazioni, laddove lo stesso Giudice si sarebbe invece limitato a copiare il verbale di perquisizione e sequestro, senza compiere alcuna valutazione autonoma degli elementi in esso riportati;
erronea applicazione degli artt. 9 e 16 cod. proc. pen., vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe risposto con argomento viziato all’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona; in particolare, avrebbe sostenuto non essere stato accertato che il router rinvenuto nell’abitazione dell’indagata (in Sesto San Giovanni) fosse quello utilizzato per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sebbene questo dato risultasse certo dagli atti di indagine (annotazione di p.g. del 17/6/2023; verbale d perquisizione e sequestro del 25/1/2024; capo di imputazione sub 132). Ancora sul punto, l’ordinanza sarebbe priva di motivazione quanto alla richiesta, contenuta nei motivi di riesame, di trasmettere gli atti all Procura della Repubblica di Verona o Vicenza, che starebbero procedendo con riguardo ai delitti di riciclaggio e ricettazione contestati al coinclagato NOME COGNOME per essere stato trovato in possesso di circa 100.000 euro in contanti; la connessione tra quel fatto e quelli contestati alla ricorrente sarebbe evidente e confermata in atti, e la mancanza di ogni motivazione sul punto sarebbe causa di nullità del provvedimento impugnato. Infine, si contesta la violazione dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che la difesa avrebbe comunque richiesto, in via estremamente subordinata, di individuare la competenza secondo il criterio della dimora dell’indagata, come da giurisprudlenza di questa Corte;
erronea applicazione degli artt. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, 2639 cod. civ. e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto la ricorrente amministratrice di
fatto di società “RAGIONE_SOCIALE” pur in assenza di qualunque indizia, basando il proprio giudizio su mere supposizioni che originerebbero da un unico elemento di fatto, quale il possesso della documentazione di alcuni di questi enti; tale dato, tuttavia, sarebbe insufficiente a giustificare la qualifica riconosciuta, come da costante giurisprudenza di legittimità, non risultando peraltro dimostrato che la ricorrente avesse creato le società in oggetto, che avesse emesso le fatture contestate o gestito i conti correnti o, ancora, restituito le somme agli utilizzatori delle fatt medesime;
erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen., mancanza di motivazione. Con riguardo alle esigenze cautelari, l’ordinanza non avrebbe risposto alla censura con la quale si contestava al provvedimento genetico una motivazione indistinta per tutti gli indagati, senza alcuna individuazione. La mancanza di ogni risposta sul punto, dunque, ne imporrebbe ulteriormente l’annullamento;
erronea applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe ricavato il pericolo di reiterazione del reato dal mero possesso di documenti e di una discreta somma di denaro (sulla quale, peraltro, sarebbe stata offerta adeguata giustificazione); nessun elemento, dunque, evidenzierebbe un concreto pericolo che si presenti la possibilità che la ricorrente torni a delinquere, così giustificandosi ulteriormente la richiesta di annullamento dell’ordinanza;
erronea applicazione dell’art. 274, lett. a), cod. proci pen. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il pericolo di inquinamento probatorio (peraltro in precedenza escluso) in ragione soltanto di alcune affermazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio, così violando il principio per cui la versione dell’indagato o il s atteggiamento processuale non possono essere mai utilizzati contra se;
la stessa censura è poi rivolta quanto all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen. I pericolo di fuga sarebbe stato provato con mere congetture ed elementi privi di riscontro, peraltro riferiti ad una situazione venutasi a creare successivamente all’applicazione della misura, non già – come dovuto – verificatasi e da valutare ex ante;
infine, è dedotta l’inosservanza dell’art. 275-bis cod. proc. pen., con mancanza di motivazione. L’ordinanza avrebbe escluso la possibilità di applicare una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con il cd. braccialett elettronico, con una motivazione viziata che, peraltro, non spiegherebbe come la ricorrente potrebbe violare gli arresti domiciliari per dare vita a nuove condotte illecite.
I motivi di ricorso sono stati ribaditi con motivi aggiunti e con memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Deve essere rigettato, innanzitutto, il motivo che contesta al provvedimento del G.i.p. di Ancona di aver fatto mero rinvio per relationem all’ordinanza genetica del G.i.p. di Monza dichiaratosi incompetente, peraltro specificando che quest’ultima conterrebbe un mero “copia e incolla” del provvedimento di perquisizione e sequestro del 25/1/2024.
4.1. Il Tribunale del riesame, quanto al primo profilo, ha infatti correttamente richiamato il costante e condiviso indirizzo di legittimità secondo cui l’art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso d motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo, sempre che tale rinvio risulti consapevole e consenta al destinatario del provvedimento di controllare l’iter logico e giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione adottata. Non è precluso, dunque, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero, e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (tra le massimate, Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, PM/Rasizzi, Rv. 274779; Sez. 2, n. 11460 del 2/2/2016, Pm/COGNOME, Rv. 266577; tra le non massimate, Sez. 2, n. 44855 de1111/10/2023, Rea; Sez. 4, n. 32390 del 6/6/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 2337 del 21/12/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 31928 del 17/5/2022, COGNOME). L’indirizzo richiamato nel ricorso come difforme (Sez. 6, n. 16499 del 1°/3/2017), peraltro, tale non può essere definito: questa sentenza, infatti, cita la stessa giurisprudenza sopra menzionata, confermando che il giudice competente ben può motivare per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità. Il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice, pertanto, deve risultare consapevole e consentire il controllo dell’iter logico – giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo, o del provvedimento genetico, quello che deve contenere l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, ai sen Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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dell’art. 309, comma 9, cod. proc. per.; ebbene, tutl:o ciò si riscontra nell’ordinanza emessa dal G.i.p. di Ancona.
4.2. Quanto, poi, a quella del G.i.p. di Monza dichiaratosi incompetente, il Tribunale del riesame ha congruamente sottolineato che – lungi dal contenere un mero “copia e incolla” del provvedimento di polizia giudiziaria – la stessa ordinanza racchiudeva la chiara esposizione degli elementi investigativi a fondamento della gravità indiziaria, richiamando non solo l’attività di perquisizione e sequestro già citata, ma anche gli esiti della pregressa attività di indagine compiuta dalla Guardia di finànza, relativi al meccanismo illecito nel suo complesso ed alla specifica posizione della ricorrente.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.
Anche il secondo motivo, in tema di incompetenza per territorio, deve essere rigettato.
5.1. Non può essere censurata, infatti, la motivazione con cui è stata respinta l’eccezione che individuava il /ocus commissi delicti nella circoscrizione di Monza (ove era stato trovato il router asseritamente utilizzato per l’emissione di alcune fatture) o, in ogni caso, il luogo di dimora dell’indagata (Sesto San Giovanni, dunque Tribunale di Monza) ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in relazione alle contestazioni di autoriciclaggio e ricettazione. Il Tribunale, infatti, evidenziato l’impossibilità, al momento, di individuare il luogo di commissione di alcuno dei reati contestati all’indagata, così come di affermare che il router trovato presso la sua abitazione (peraltro di minime dimensioni, dunque trasportabile) fosse quello utilizzato per l’emissione delle fatture. In forza di ciò, la competenza per territorio è stata ribadita ai sensi dell’art 18, comma 1, d. Ilgs. n. 74 del 200 con riferimento al luogo dove è stato accertato il reato.
5.2. Ebbene, questa valutazione viene contestata nel ricorso e nei motivi aggiunti, affermandosi che numerosi atti di indagine avrebbero provato con certezza che proprio il router sequestrato sarebbe stato impiegato per lo stesso fine illecito; si tratta, tuttavia, di una considerazione di puro merito che contrasta un’altra del medesimo tenore, dunque su un piano proprio del solo giudice della cognizione ed al quale questa Corte di legittimità non può accedere.
5.3. Con argomento non manifestamente illogico, quindi non censurabile, il Tribunale del riesame ha pertanto confermato la competen2:a del Tribunale di Ancona, quale luogo nel quale il reato è stato accertato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000.
In senso contrario, peraltro, non può essere accolta la considerazione – di cui ai motivi aggiunti – secondo cui il G.i.p. di Ancona avrebbe avuto a disposizione l’intera contestazione mossa alla Hu, compreso il delitto di cui all’art. 648.ter. cod. pen., che sarebbe stato commesso a Milano (così consentendo un sicuro
radicamento della competenza per territorio); al riguardo, si osserva che questa circostanza – la cui verifica, peraltro, richiede un qui non consentito accertamento in fatto – non trova conferma nei provvedimenti giudiziari in atti, che individuano esclusivamente due contestazioni di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 253 e 254) (si vedano il decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona il 25/1/2024, la richiesta di convalida e di applicazione di misura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il 27/1/2024, l’ordinanza di convalida ed applicazione di misura cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Monza il 29/1/2024, così come, infine, l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ancona ed il provvedimento qui impugnato).
5.5. Infine sul punto, quanto alla dedotta violazione dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., la censura risulta ancora infondata. In primo luogo, si osserva che anche questa prospettazione – volta a far prevalere il criterio residuale della dimora dell’indagata – appare meramente alternativa ed eventuale rispetto alle altre proposte, dovendosi dunque richiamare il principio di diritto appena citato. Di seguito, si rileva che il Tribunale del riesame ha ribadito un condiviso criterio giurisprudenziale, in forza del quale in tema di reati tributari la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, qua reati di pari gravità, appartiene, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., al giudice de luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall’art.
5.4. Con riguardo, poi, alla dedotta mancata risposta circa l’eventuale competenza per territorio degli Uffici giudiziari di Verona o di Vicenza, che starebbero procedendo – per riciclaggio e ricettazione – nei confronti del coindagato NOME COGNOME COGNOME, con posizione connessa a quella della ricorrente, la censura risulta manifestamente infondata, sotto un duplice profilo. Per un verso, l’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato questa ipotesi difensiva (pag. 4), superandola, insieme alle altre e diverse prospettate, alla luce degli argomenti già sopra richiamati. Per altro verso, si evidenzia l’inammissibilità di una eccezione d’incompetenza per territorio evidentemente alternativa, nella quale cioè non viene specificamente indicato l’unico Ufficio ritenuto competente, ma ne sono individuati diversi, senza peraltro chiarire quale tra questi dovrebbe prevalere; deve essere ribadito, pertanto, il costante principio secondo cui in tema di misure cautelari, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente (per tutte, Sez. 3, n. 37141 del 9/9/2021, COGNOME, Rv. 282371). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha compiuto un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/7/2019, Reale, Rv. 277984. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 13677 del 16/2/2024, Ge; Sez. 3, n. 13074 del 17/1/2024, COGNOME).
Con riferimento, poi, al terzo motivo di ricorso, secondo cui l’ordinanza avrebbe riconosciuto alla ricorrente il ruolo di amministratrice di fatto di alcun società “RAGIONE_SOCIALE” con motivazione gravemente insufficiente, ossia sulla base del solo possesso di documentazione relative a queste, lo stesso risulta del tutto infondato.
6.1. Il Tribunale del riesame, infatti, ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza con riguardo a numerosi delitti di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, con motivazione del tutto adeguata, ancorata a rigorosi esiti investigativi e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, sono stati richiamati numerosi elementi – totalmente estranei al ricorso – dai quali è stato tratto il convincimento, in questa fase cautelare, che la ricorrente rivestisse il ruolo di amministratrice di fatto di alcune società utilizzate per emettere fattu per operazioni inesistenti, nell’ambito di una ben più vasta indagine (di cui ancora non c’è traccia nell’impugnazione). In particolare: a) proprio la Hu era risultata intestataria di un’utenza (n. NUMERO_TELEFONONUMERO_DOCUMENTO) usata anche per servizi di fatturazione in cloud, solita agganciare anche un immobile di Sesto San Giovanni intestato a tale COGNOME, di cui la stessa era procuratrice speciale. In questo immobile, peraltro, era stata rinvenuta la somma contante di 500mila euro e documentazione relativa alle società in esame; b) ancora la NOME aveva piena disponibilità dell’autovettura (intestata all’ex marito NOME COGNOME) nella quale – alla guida il coindagato NOME COGNOME, lei presente – la Polizia stradale di Vicenza aveva rinvenuto la somma contante di oltre 108mila euro, unitamente a tre atti costitutivi delle società “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, risultate mere “RAGIONE_SOCIALE” come da capo 253). La disponibilità del mezzo, peraltro, era emersa anche da una denuncia per rapina che la stessa ricorrente aveva presentato, quanto al medesimo veicolo, lì peraltro specificando di averlo impiegato più volte con il proprio compagno (e coindagato) NOME; c) nella perquisizione del 25/1/2024, presso l’abitazione dei due, era stata trovata – oltre alla richiesta di apertura di un conto corrente e relativo bancomat per conto della “RAGIONE_SOCIALE” – la carta d’identità in originale di tale NOME, apparent legale rappresentante delle tre società citate, così come di tale COGNOME, legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, altre società “RAGIONE_SOCIALE” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
indicate al capo 254). Tale NOME, peraltro, risultava legale rappresentante anche della “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale era intestata un’altra vettura su cui lo NOME era sta fermato il 21/12/2023 con 96mila euro in contanti (di cui 70mila nascosti), risultata nella disponibilità anche della Hu, come riferito dalla sorella e come confermato dal ritrovamento di una seconda chiave in una stanza d’albergo dove si trovavano la stessa ricorrente ed il compagno.
6.2. Deve essere superata, pertanto, la tesi difensiva secondo cui i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati riconosciuti soltanto in forza del possesso di documentazione delle società; numerosi e solidi, infatti, sono gli elementi valorizzati nell’ordinanza, e su questi il ricorso non spende alcun argomento.
Risulta manifestamente infondato, di seguito, anche il quarto motivo di censura, in tema di esigenze cautelari e con riferimento alla dedotta mancata motivazione, nel provvedimento genetico, circa la posizione della ricorrente; ribaditi gli argomenti a sostegno del fumus appena richiamati, il Tribunale ha infatti individuato specifiche esigenze cautelari con riguardo proprio alla Hu. A ciò si aggiunga, peraltro, che non può essere condivisa la tesi secondo cui l’impiego di un medesimo argomento comune ad altri inficerebbe il provvedimento cautelare: deve essere qui ribadito, infatti, che la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano trat esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i c:oindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo d reiterazione della condotta criminosa (tra le molte, Sez. 2, n. 14316 del 18/2/2022, COGNOME, Rv. 282978).
Il ricorso risulta poi infondato anche quanto al quinto motivo, che contesta l’assenza di effettivi argomenti in ordine ad una concreta esigenza cautelare, da intendersi quale effettiva e prossima possibilità di tornare a delinquere.
8.1. Pronunciandosi sul punto, infatti, il Tribunale ha steso ancora una motivazione che non merita censura, perché solida e priva di illogicità manifesta. In particolare, l’ordinanza ha valorizzato la disponibilità (già richiamata) d documenti d’identità di soggetti risultati formali legali rappresentanti di societ “RAGIONE_SOCIALE“; di apparati POS, di documentazione amministrativa e bancaria delle stesse società, oltre che di una assai rilevante quantità di denaro contante, ritenuta congruamente compatibile soltanto con un meccanismo illecito quale quello contestato. Così da riscontrare, dunque, un’attività delittuosa estesa e debitamente organizzata, espressione di una rilevante capacità a delinquere e di contatti con numerosi soggetti coinvolti nell’operazione criminale; una serie di elementi, quindi, dai quali il Tribunale ha tratto il concreto ed attuale pericolo ch
l’indagata, se rimessa in libertà o sottoposta a misure meno afflittive, reiter condotte della stessa specie di quelle per cui è sottoposta a vincolo. A ciò aggiungendo, peraltro, che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pe non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata del fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/2/2022, Gizzi, Rv. 282891).
Anche il sesto motivo di ricorso deve essere rigettato,, non riscontrandosi la violazione delle garanzie difensive di fatto contestata al Tribunale, che avrebbe riconosciuto il pericolo di inquinamento probatorio soltanto sulla base delle dichiarazioni della stessa ricorrente. A questo riguardo, il Collegio osserva che la motivazione dell’ordinanza risulta priva di vizi, in quanto l’esigenza cautelare è stata affermata in forza di affermazioni rese dalla Hu in sede di interrogatorio, dunque nel pieno rispetto delle garanzie processuali. Nel merito, poi, il Tribunale ha riscontrato l’elevata probabilità che l’indagata, avendone l’interesse e la possibilità (anche perché capace di utilizzare svariate apparecc:hiature elettroniche ed informatiche), contatti coindagati ed altre persone coinvolte, al fine di impedire o ostacolare l’accertamento del ruolo da lei effettivamente svolto nella vicenda.
Il settimo motivo di ricorso, in tema di pericolo di fuga, risult manifestamente infondato; non può condividersi, infatti, la tesi secondo cui tale esigenza cautelare sarebbe stata riconosciuta con mere congetture e soltanto in forza di elementi sorti successivamente all’applicazione della misura.
10.1. In senso contrario, deve essere ancora sottolineata la piena adeguatezza della motivazione in esame, che ha evidenziato c:he la ricorrente era stata trovata in possesso di svariati documenti d’identità, anche validi per l’espatrio, alcuni dei quali contraffatti, così mostrando di possedere contatti per procurarsi documentazione falsa. Ancora, il Tribunale ha congruamente rilevato che il congelamento dei beni nella sua disponibilità in Italia ha “azzerato le prospettive, in precedenza coltivate, di una proficua permanenza nel territorio dello Stato”, così da rendere concreto ed attuale il pericolo di fuga.
Con riguardo, infine, alla possibilità di applicare una misura cautelare meno gravosa, il Collegio ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulti ancora adeguata e priva di illogicità, dunque non meritevole di censura. Il Tribunale, infatti, tenuto conto della gravità delle condotte e della loro reiterazione
•
in uno con la capacità criminale dimostrata dalla Hu, ha evidenziato che un vincolo meno restrittivo non garantirebbe l’assenza di contatti con l’esterno, “così dando spazio a contatti funzionali all’inquinamento del materiale probatorio, al perfezionamento di ulteriori condotte illecite ed alla sottrazione alle conseguenze delle attività delittuose compiute.”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2024
igliere estensore
Il Presidente