Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40740 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nell’interesse di
avverso l’ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di Cagliari
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame – in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 4 giugno 2025, con cui il Tribunale dibattimentale di Cagliari aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora applicatale in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, nonchØ ad alcuni delitti satellite – ha sostituito la suddetta misura con l’applicazione congiunta del divieto di espatrio e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 273, commi 1 e 1bis , cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria, anche ai fini di valutazione prognostica dell’attualità del pericolo, desunta dal rapporto con l’altro presunto associato NOME COGNOME, sulla base di travisati esiti intercettivi.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il suddetto COGNOME, da un lato, sarebbe detenuto da diversi anni, di modo che dovrebbe escludersi ogni possibilità di reiterazione di reati espressivi dell’inserimento nei circuiti criminali oggetto della provvisoria imputazione; dall’altro, la genericità della motivazione si scontrerebbe con la particolare invasività della misura adottata, poichØ l’indagata Ł da sempre radicata in Germania.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi generici e non consentiti.
3.1. Il Tribunale, correttamente, muove dal presupposto che sui gravi indizi di colpevolezza si Ł già formato il giudicato cautelare, dopo la definizione del subprocedimento di riesame, e non risultano elementi sopravvenuti tali da incidere in favore dell’imputata. Con tale puntuale precisazione, la ricorrente evita di confrontarsi, reiterando censure schiettamente fattuali – sul fumus commissi delicti , sia pure per meglio valutare la questione delle necessità cautelari.
3.2. Per il resto, l’ordinanza impugnata illustra compiutamente la sussistenza di tali esigenze e la calibrata scelta della misura, muovendo dalla ricostruzione dei fatti (reinvestimento dei rilevanti proventi del narcotraffico gestito da COGNOME) e stigmatizzando poi la collocazione proprio in Germania di buona parte delle illecite operazioni immobiliari, la piena disponibilità a collaborare nelle illecite transazioni gestite dal padre e dalla madre, la protrazione delle condotte di riciclaggio anche dopo la carcerazione di COGNOME e anzi sino all’esecuzione della misura intramuraria e la conseguente necessità di impedire ogni contatto oltre confine.
3.3. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 27062801).
Analogamente, le misure applicate in sostituzione (non peggiorative della posizione dell’indagata, anche rispetto all’impossibilità di ritorno in Germania) risultano adeguatamente giustificate secondo i criteri di cui all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME